CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20298 depositata il 17 giugno 2026

Avviso di accertamento – Ires, Irap, Iva – Imposta di registro – Oneri indeducibili – Cessione di beni strumentali – Motivazione apparente – Accoglimento

Fatti di causa

1. F.P. Srl riceveva un avviso di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2007, con cui a) erano recuperati a tassazione oneri indeducibili perché non inerenti all’attività d’impresa, non documentati o non riguardanti l’anno d’imposta sottoposto a controllo; b) era recuperata l’iva di un’operazione simulata di vendita di un immobile fra società che avevano posto in essere un’operazione di finanziamento; c) veniva riqualificata come cessione di azienda non rilevante ai fini Iva ex art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. n. 633 del 1972, la cessione di beni strumentali e giacenze di magazzino da F. Srl a F.P. Srl, da assoggettare a imposta di registro in misura proporzionale ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 D.P.R. n. 131 del 1986, senza possibilità di portare in detrazione l’Iva.

2. La CTP di Latina, con la sentenza n. 6531/2014, accoglieva il ricorso della società. Secondo il giudice la cessione di beni corrispondeva effettivamente a una vendita di beni strumentali e rimanenze di magazzino, non essendo possibile con quei beni lo svolgimento di un’attività economica organizzata. La cessione aveva riguardato pochi macchinari, di natura accessoria e non essenziale; mancava la prova che la cessione fosse estesa anche ai contratti in corso; non tutti i dipendenti erano stati assunti dalla nuova impresa.

3. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 7987/2016, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il giudice di secondo grado rilevava

– che il primo giudice aveva omesso ogni pronuncia sugli oneri ritenuti indeducibili e che effettivamente la società non aveva dimostrato l’inerenza delle spese fatturate;

– che, invece, doveva confermarsi l’impossibilità del recupero dell’Iva afferente alla presunta cessione di azienda. Gli elementi presuntivi individuati dall’Amministrazione non erano sufficienti per riqualificare l’insieme dei beni venduti come cessione di azienda. Occorre che l’insieme dei beni ceduti consenta l’esercizio dell’attività impresa e che la potenzialità data dal collegamento funzionale dei beni sussista già in capo al venditore. Costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e quindi lo svolgimento, senza integrazioni di rilievo, del servizio o della funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente.

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre il FALLIMENTO F.P. Srl, nonostante le notifiche PEC dell’11/7/2017 agli indirizzi (…) e (…), è rimasto intimato.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. La sentenza è stata pubblicata in data 5/12/2016 e il ricorso per cassazione notificato l’11/7/2017, nel rispetto del termine lungo dell’art. 327 c.p.c., tenuto conto che occorre considerare anche una sospensione straordinaria del termine. In base all’art. 11, comma 9, del D.L. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017, per le controversie definibili (cioè quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, le quali possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) sono sospesi per sei mesi i termini d’impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data (24 aprile 2017) di entrata in vigore dello stesso articolo fino al 30 settembre 2017.

2. Con il primo motivo del ricorso, rubricato “nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132, comma n. 2, n. 4) c.p.c. ed art. 36 D.L.gs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.”, l’Agenzia delle entrate lamenta che il giudice regionale, dopo aver riassunto gli elementi presuntivi indicati dall’Ufficio per dimostrare che si fosse trattato di una cessione di azienda e non semplicemente di una vendita di beni e merci, conclude che la cessione di merci, materie prime, macchinari, contratti e dipendenti non sarebbe in grado di assicurare l’esercizio dell’impresa. La pronuncia non esplicita il percorso argomentativo per cui l’insieme degli elementi produttivi addotti non fosse indicativo di una potenzialità produttiva idonea a configurare una cessione di azienda.

3. Il primo motivo non è fondato.

3.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 legge n. 83 del 2012 (ndr art. 54 D.L. n. 83 del 2012), conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).

3.2 Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o no la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 3267/2008). La motivazione della sentenza spiega che l’appello non è accoglibile perché mancava la prova che i beni venduti potessero servire a esercitare un’attività d’impresa in quanto gli elementi presuntivi offerti erano “insufficienti”. La circostanza che alcuni elementi presuntivi non fossero stati analizzati non rende la motivazione apparente ma semmai carente in quanto, nel confermare le conclusioni della sentenza di primo grado, non spiegava quali ulteriori elementi rispetto a quelli enucleati dall’Amministrazione giudicati “insufficienti” avrebbero dovuto sussistere. Per il giudice di appello le allegazioni non consentivano di ritenere provata una cessione di azienda.

4. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2698 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle entrate deduce che, per effetto degli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti illustrati dall’Ufficio al fine di qualificare la vendita di merci e beni strumentali come operazione di cessione di azienda, sarebbe spettato alla società fornire la prova contraria.

5. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.

5.1 Per questa Corte deve qualificarsi quale cessione di azienda una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sé a integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere sottoposta ad Iva; ai fini dell’assoggettamento all’imposta di registro non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa, né è esclusa la cessione d’azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (Cass. 18402/2021, Cass. 33486/2018 e Cass. 27290/2017). Se può ascriversi alla fattispecie della cessione di azienda anche una sola parte dei beni ceduti che, pur non comprendendo tutti quelli che appartenevano all’azienda oggetto di cessione, abbia tuttavia mantenuto un’organizzazione autonoma idonea a consentire di esercitare un’attività d’impresa, seppur con inevitabili integrazioni che il cessionario abbia dovuto porre in essere, è pur sempre necessario che i beni ceduti conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, pure con una successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa (Cass. 8805/2024, Cass. 8748/2021 e Cass. 10740/2013). L’accertamento relativo all’individuazione, riguardo ai beni trasferiti, di un rapporto di complementarità strumentale tra gli stessi, quali elementi organizzati per lo svolgimento di un’attività di impresa, costituisce un’indagine che rientra nell’apprezzamento delle risultanze processuali devoluta al giudice di merito (Cass. 1405/2013).

5.2 L’appellante Agenzia delle entrate riteneva di aver provato per presunzioni che fosse intervenuta una cessione di azienda e che, considerando l’insieme degli elementi forniti, sarebbe spettato all’acquirente smentirne la rilevanza probatoria. In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per “vizio di sussunzione” non per il fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di “gravità, precisione e concordanza” degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che (I) si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; (II) si stimi il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; (III) si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (Cass. 21762/2025). Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Per le Sezioni Unite la critica del ragionamento presuntivo non è consentita in sede di legittimità quando “si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (…), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (Cass., sez. U, 1758/2018).

Nell’ambito della prova per presunzioni il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni la prima valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; la seconda valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi (Cass. 8115/2025).

5.2 Con l’atto di appello gli elementi presuntivi sottoposti all’attenzione del giudice – riportati a pag. 7 del ricorso per cassazione e a pag. 2 della sentenza della Commissione regionale – erano i seguenti a) le due società F. Srl e F.P. Srl svolgevano la stessa attività (fabbricazione e commercializzazione di manufatti e opere in cemento armato); b) F.P. Srl aveva iniziato l’attività nel 2007, dopo che erano intervenuti gli atti di cessione; c) F.P. Srl svolgeva l’attività negli stessi locali di F. Srl; d) F.P. Srl aveva acquistato le giacenze di magazzino (materie prime e merci) e le attrezzature (macchinari, automezzi, macchine per ufficio e software) di F. Srl ; e) aveva assunto 44 dipendenti (su 50 dipendenti) della cedente; f) era subentrata nei contratti stipulati dalla cedente; g) le due società erano composte dai medesimi soci. Mentre il giudice di primo grado aveva preso in considerazione alcuni di questi elementi presuntivi, invero trascurandone altri, il giudice omette del tutto di esaminarli, né isolatamente né nel loro insieme. Si limita ad affermare che l’insieme dei beni non era funzionale allo svolgimento di un’attività produttiva ma per giungere a una conclusione avrebbe dovuto considerare e confrontarsi con tutti gli elementi evidenziati dall’Amministrazione, che non si era limitata a far riferimento alla cessione di merci e beni strumentali ma aveva anche evidenziato che la compagine sociale delle due società era la stessa, che l’attività era svolta negli stessi locali e che quasi tutto il personale dipendente era transitato nella nuova impresa, a cui era stati ceduti anche i rapporti commerciali. Qualora l’esistenza degli elementi presuntivi individuati dall’Agenzia delle entrate avesse trovato conferma, non avrebbe potuto negarsi una cessione d’azienda, rimanendo non spiegabile la dedotta “insufficienza” degli elementi richiamati.

6. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.