CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20323 depositata il 17 giugno 2026
IRES – Cartella di pagamento – Sanzioni ed interessi – Mancato pagamento – Rateazione – Controllo formale – Accoglimento
Fatti di causa
1. L’Equitalia Sud Spa notificava alla società C.E.R.C. (…) Spa (d’ora innanzi: C.E.R.C. Spa cartella di pagamento n. (…), con la quale chiedeva il pagamento della somma di Euro 315.783,77 a titolo di IRES per l’anno 2011, oltre sanzioni ed interessi, a seguito di controllo formale ex artt. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sulla dichiarazione Mod. CNM/2012 (Consolidato Nazionale anno d’imposta 2011).
In precedenza, in data 15 settembre 2014 era stata notificata alla società comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212, con la quale venivano liquidati gli importi dovuti, in forza di controllo automatizzato.
A seguito di tale comunicazione, la società provvedeva alla presentazione di un piano rateale, ripartendo il debito in 20 rate di Euro 13.081,28 (ciascuna riportante il codice tributo capitale 9001, oltre i relativi interessi da rateazione, codice tributo 9002).
Poiché il primo versamento veniva eseguito tardivamente in data 16 ottobre 2014, anziché alla scadenza del 15 ottobre 2014, la contribuente decadeva dal beneficio, con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo e notificazione della cartella di pagamento in questione.
2. Avverso tale cartella di pagamento la C.E.R.C. Spa proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 4408/2016, depositata il 9 marzo 2016, lo accoglieva, annullando la cartella in oggetto e compensando le spese di lite.
3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 7, con sentenza n. 390/2018, pronunciata il 5 dicembre 2017, e depositata in segreteria il 18 gennaio 2018, dichiarava inammissibile l’appello, con compensazione delle spese di lite.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 3 luglio 2018).
La C.E.R.C. Spa resiste con controricorso.
Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata quindi fissata per la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza in camera di consiglio del 21 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in combinato disposto con l’art. 36-biS D.P.R. n. 600/1973 e con l’art. 54-biS D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Deduce, in particolare, la ricorrente che, avendo il contribuente optato per il pagamento rateale, le imposte previste avrebbero dovuto essere versate alle scadenze pattuite, nel mentre, nel caso di specie, il pagamento della prima rata era avvenuto in ritardo (sia pure di un solo giorno), con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero, ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Il motivo è fondato.
La Corte regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia, in quanto “non allineato sulle statuizioni compendiate nella decisione di prime cure”, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente, considerando che trattavasi di lieve inadempimento, secondo quanto previsto dall’art. 15-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (inserito dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159), che, seppur non applicabile al caso di specie, avrebbe costituito comunque un criterio di valutazione per operare la distinzione tra “mancato pagamento” e “tardivo pagamento”.
In realtà, l’Agenzia delle Entrate, con l’atto di appello, ha sì contestato l’applicazione del citato art. 15-ter D.P.R. n. 602/1973 (che non riguarda l’annualità 2011, trattandosi di rateazione ex art. 3-bis D.Lgs. n. 462/1997, e che come tale si applica alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 e successivi: cfr. art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 159/2015), ma lo ha fatto proprio per escludere la legittimità, nel caso di specie, della distinzione tra “omesso pagamento” e “tardivo pagamento”, e per escludere la nozione di lieve inadempimento idonea ad escludere la legittimità della decadenza dal beneficio della rateazione.
Ciò posto, è noto che, secondo l’art. 3-bis, comma 4, D.Lgs. n. 462/1997, nel testo vigente ratione temporis, “il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo”.
Nel caso di specie, è pacifico che il pagamento della prima rata sia avvenuto il giorno successivo alla relativa scadenza, e ciò giustifica pienamente l’intervenuta decadenza della contribuente dal beneficio della rateazione, e l’applicazione delle relative sanzioni ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997.
Invero, nel caso di rateizzazione del debito fiscale prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo di cui al comma 4 della stessa disposizione -a seguito di inadempimento del contribuente al pagamento rateale – deve intendersi previsto a pena di decadenza della potestà di riscossione (Cass. 16 luglio 2025, n. 19703).
Conseguentemente, non potendosi configurare, nella specie, una distinzione tra “omesso pagamento” e “tardivo pagamento”, anche il ritardo di un solo giorno determina il mancato pagamento nei termini, e la decadenza dal beneficio della rateazione.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario proposto dalla C.E.R.C. Spa
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Spese compensate per i gradi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dalla C.E.R.C. (…) Spa
Condanna la C.E.R.C. (…) Spa alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.