CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20529 depositata il 18 giugno 2026
Tari – Sollecito di pagamento – Società contribuente – Errore di fatto e revocatorio – Procedibilità del ricorso – Contributo unificato – Inammissibilità
Fatti di causa
1. La società contribuente riceveva il sollecito di pagamento n. (…) attinente al versamento della Tari per l’anno 2018, pretesa dal Comune di Roseto degli Abruzzi.
2. L.P. Sas impugnava l’ingiunzione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, proponendo plurime censure.
La CTP rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
3. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, insistendo nei suoi argomenti.
La CTR accoglieva parzialmente l’impugnativa e riduceva la pretesa tributaria in relazione alla c.d. parte variabile della Tari, nonché disponendo l’applicazione alla società, per l’anno 2018, delle meno gravose tariffe fiscali previste per il 2019, compensando tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di merito del giudizio.
4. Proponeva ricorso principale per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, il Comune di Roseto degli Abruzzi, affidandosi a quattro strumenti d’impugnazione.
Resisteva mediante controricorso la società, che introduceva anche un motivo di ricorso incidentale.
La Corte di Cassazione, con la già ricordata pronuncia n. 8328 del 2025, accoglieva il ricorso principale dell’Ente territoriale e rigettava il gravame incidentale, cassando la decisione impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo per nuovo esame.
5. Avverso la decisione adottata dal Giudice di legittimità ha proposto ricorso per revocazione la società, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec, presso il difensore costituito nel giudizio di cassazione, il 22.10.2025, ma non ha svolto difese in questo giudizio di legittimità.
5.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s. Procuratore Generale M.V., ed ha domandato dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il suo motivo di ricorso per revocazione, proposto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente contesta la violazione dell’art. 391 bis c.p.c., in quanto la Suprema Corte è incorsa in palese “abbaglio dei sensi” perché, pur avendo il Comune di Roseto degli Abruzzi dichiarato di avere ricevuto la notificazione della sentenza d’appello, idonea a comportare il decorrere dei termini per la c.d. impugnazione breve, il Giudice di legittimità non ha percepito che la documentazione relativa alla notificazione della sentenza d’appello ricevuta dal Comune non è stata affatto allegata al fascicolo processuale, con la conseguenza che l’impugnativa proposta dalla società non è possibile verificare se risulti tempestiva, o sia stata piuttosto proposta fuori termine, conseguendone l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Ente impositore.
2. Invero la Corte non ha esaminato espressamente il problema della tempestività del ricorso per cassazione del Comune, rispetto alla ricezione, da parte dello stesso Ente pubblico territoriale, della notificazione della sentenza d’appello da parte della società, né quest’ultima allega di avere proposto la questione.
2.1 Merita allora di essere ricordato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti o documenti processuali.
Esso deve:
(a) consistere in un errore di percezione o in una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
(b) essere immediatamente rilevabile, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche;
(c) rivelarsi essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr., ex multis, Cass. n. 4071/2020, Cass. n. 12994/2022, Cass. n. 25067/2024, Cass. n. 10009/2025).
2.2. Tanto premesso, pur rinvenendosi anche valutazioni difformi (cfr. Cass. n. 1267/2026), il Collegio ritiene di aderire alla interpretazione largamente prevalente, escludendo che nel caso di specie sia configurabile un errore revocatorio, nei termini dianzi esplicitati.
2.3. Invero, nell’ordinanza n. 8328/2025 non si rinvengono affermazioni da cui sia possibile inferire che il collegio decidente, a causa di un errore percettivo, abbia supposto l’esistenza di un fatto – l’avvenuto deposito di copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione – la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa in base agli atti interni del giudizio di cassazione.
2.4. Nel descritto contesto, potrebbe eventualmente ritenersi che la pronuncia qui impugnata sia incorsa nella violazione di una norma processuale, avendo omesso di rilevare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso in conseguenza del mancato deposito della detta copia.
Questo, però, avrebbe dato luogo a un errore di giudizio, non ad un errore di fatto suscettibile di integrare l’invocato vizio revocatorio.
2.5. In analogo ordine di idee è stato affermato che la tardiva proposizione del ricorso per cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell’art. 395, num. 4, c.p.c., in quanto non si tratta dell’errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che emerge dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilità, ma dell’omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. n. 17110/2010, Cass. n. 7197/2026).
È stato chiarito, in proposito, che non è il mancato rilievo della tardiva proposizione del ricorso a integrare l’errore revocatorio, bensì la circostanza che esso sia derivato dall’inesatta supposizione – esplicitata nella motivazione del provvedimento revocando – che un determinato fatto sarebbe (o non sarebbe) esistente.
L’uno, infatti, corrisponde a una mera violazione processuale, l’altra, invece, costituisce errore percettivo tradottosi in supposizione avente portata decisiva ai fini della commissione di tale violazione (cfr. Cass. n. 14610/2021, Cass. n. 11691/2023).
2.6. I ricordati princìpi di diritto sono stati ritenuti applicabili anche in caso di sentenza di cassazione che abbia omesso di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica del provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 25653/2013).
3. Alla luce del riferito insegnamento nomofilattico, al quale si intende prestare adesione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.
4. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo il Comune di Roseto degli Abruzzi proposto difese in questo giudizio di legittimità.
4.1. Deve anche darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da L.P. Sas di Bo.An. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.