Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 21181 depositata il 29 luglio 2024
TARI – riduzione per le attività stagionali
CONSIDERATO CHE
1. in data 12 febbraio 2018 veniva notificato, su istanza del Comune di Gaeta, alla società S. s.a.s. di U.A. & C. l’avviso di accertamento relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI) per “infedele denuncia” avente ad oggetto gli anni di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017;
2. a seguito di impugnazione della società contribuente la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con la sentenza n. 503/06/2019, rigettava il ricorso, rilevando che: – “nel caso in esame l’avviso impugnato appare completo atteso che in esso è indicato che è stato emesso per carenza dei requisiti ex art. 14, comma 3, del regolamento TARI e risulta individuato l’immobile nonché risultano esplicitate le modalità di calcolo dell’imposta dovuta”; – “non sarebbero pertinenti le rappresentate esigenze di manutenzione del sito web nei periodi di chiusura dello stabilimento balneare in quanto l’obbligo in esame non potrebbe avere carattere temporaneo; – “quanto al dettaglio dell’importo liquidato, l’avviso contiene, per ciascun cespite, il totale dovuto, l’importo della riduzione applicata e il totale al netto di suddetta riduzione nonché il calcolo dovuto senza riduzione”; “il provvedimento di irrogazione della sanzione risponderebbe ai requisiti prescritti dall’art. 16 del lgs. n. 472/1997 essendo indicata la sanzione e il criterio usato per la sua determinazione. Il solo errore nell’indicazione della norma sanzionatoria non sarebbe idoneo ad inficiare la validità dell’atto; – “quanto alla doglianza che non sia stato applicato il cumulo giuridico ma il cumulo materiale si osserva che sarebbe stata data applicazione al disposto dell’art. 12, comma 4, D.lgs. n. 472/1997 secondo cui le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base può essere aumentata fino al triplo”); – “le sanzioni non possono ritenersi illegittime in quanto il legittimo affidamento non sarebbe configurabile in presenza di una infedele dichiarazione; – in relazione al calcolo degli interessi l’indicazione della percentuale degli interessi, il periodo di vigenza e il totale dovuto a tale titolo determinerebbe il rigetto del motivo di ricorso”;
3. proposto appello della società contribuente la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con sentenza n. 6154/18/2022, depositata il 21 dicembre 2022, rigettava i motivi di ricorso proposti dal contribuente, in particolare, osservando che: “la Commissione, esaminati gli atti, ritiene infondato l’appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno. Il Collegio rileva che l’onere di allegazione a carico dell’Ente accertatore sorge soltanto se la motivazione per relationem inerisce ad un atto non noto alla parte, ma tale circostanza non ricorre però nel caso che ne occupa. Va aggiunto che appare condivisibile quanto sostenuto dall’Ente in merito a fatti per i quali la C.T.P. di Latina ha emesso pronuncia in merito ad avvisi di accertamento risultanti legittimi, provvedendo poi a rigettare i ricorsi proposti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. La Commissione ritiene, altresì, che gli accertamenti operati devono ritenersi legittimi e Va aggiunto, inoltre, che l’obbligo dell’appellante non può essere temporaneo limitatamente al periodo turistico balneare, tenuto conto del fatto che le prenotazioni per detto periodo non possono avvenire antecedentemente allo stesso stante la necessaria disponibilità della strumentazione informatica utile in tali occasioni. Il Collegio ritiene, infine che la sanzione applicata fonda sulla sussistenza di legittimi requisiti e, pertanto, le eccezioni sul punto da parte dell’appellante sono infondate”;
3. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per aver omesso ogni motivazione in relazione alla decisione assunta;
4. l’ente impositore ha resistito con controricorso;
5. con provvedimento in data 2 dicembre 2023 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata ex 380- bis cod. proc. civ. in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di censura, rilevando che la motivazione della sentenza della C.T.R., per quanto sintetica, si poneva al di sopra del “minimo costituzionale” sindacabile in quanto «ha rilevato che l’onere di allegazione a carico dell’ente accertatore sorge soltanto se la motivazione per relationem inserisce ad un atto non noto alla contribuente (non avendo quest’ultima, peraltro, neppure indicato quali sarebbero gli atti, richiamati nell’avviso di accertamento, ad essa ignoti), ha osservato, in merito all’assenza dei requisiti, in capo alla società, per godere della riduzione tariffaria, che l’obbligo non può essere temporaneo limitatamente al periodo turistico balneare (essendo evidentemente necessario provare di essere in possesso per l’intero anno dei requisiti richiesti per godere della riduzione; laddove la contribuente si è limitata sul punto – cfr. pag. 24 del ricorso – a sostenere “… che i requisiti devono essere posseduti solo per il periodo di effettiva utilizzabilità dell’arenile e delle aree scoperte”) e che “la sanzione applicata fonda sulla sussistenza di legittimi requisiti” (laddove sul punto la ricorrente ha sostenuto – cfr. pag. 24 del ricorso – che quello oggetto di giudizio sarebbe “…il tipico caso di applicabilità del cumulo giuridico”)»;
6. la società ricorrente ha formulato richiesta di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
1. parte ricorrente ha lamentato che sentenza impugnata, per un verso, non aveva provveduto ad individuare in modo specifico le eccezioni formulate dalla contribuente e le singole statuizioni si presentavano come affermazioni apodittiche che non consentivano di comprendere la fattispecie concreta controversa, le eccezioni mosse dalla contribuente nonché gli elementi su cui si fonda la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione. In particolare, ha osservato che la C.T.R. nel precisare che “Il Collegio rileva che l’onere di allegazione a carico dell’Ente Accertatore sorge soltanto se la motivazione per relationem inerisce ad un atto non noto alla parte, ma tale circostanza non ricorre però nel caso che ne occupa” aveva omesso di specificare le circostanze per cui l’atto citato nell’avviso di accertamento e posto alla base dell’avviso stesso sarebbe noto alla parte. Ed ancora la statuizione secondo cui “Va aggiunto inoltre che l’obbligo dell’appellante non può essere temporaneo limitatamente al periodo turistico balneare, tenuto conto del fatto che le prenotazioni per detto periodo non possono avvenire antecedentemente allo stesso stante la necessaria disponibilità della strumentazione informatica utile in tali occasioni,” oltre che essere incomprensibile nella sua stessa formulazione, aveva omesso l’indicazione degli elementi da cui veniva tratto il convincimento nonché la loro disamina logica e giuridica. Infine, anche, la statuizione secondo cui “Il Collegio ritiene infine che la sanzione applicata fonda sulla sussistenza di legittimi requisiti e pertanto le eccezioni sul punto da parte dell’appellante sono infondate” non aveva in alcun modo indicato gli elementi da cui viene tratto il convincimento nonché la loro disamina logica e giuridica non consentendo di comprendere se si riferiva alla contestata violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997 per aver l’avviso indicato una norma sanzionatoria errata ovvero alla contestata violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 per mancata applicazione del cumulo giuridico. Ha evidenziato, ancora, che con l’atto di appello di appello era stata eccepita la illegittimità della sentenza di primo grado per «:1) Non aver ritenuto “… che i requisiti devono essere posseduti solo per il periodo di effettiva utilizzabilità dell’arenile e delle aree scoperte” (ricorso in appello, pag. 6) e ciò anche alla luce delle allegate sentenze del Tribunale di Latina e della Corte di Appello di Roma – allegate al ricorso in appello – che hanno limitato il pagamento del canone della concessione al solo periodo di utilizzazione dell’arenile; 2) Aver ritenuto corretto l’accertamento nonostante lo stesso “… non contiene alcun elemento per capire come, quando e perché sia stata rilevata l’infedeltà della denuncia e in cosa consista” (ricorso in appello, pag. 7); 3) Non aver ritenuto che “… l’avviso di accertamento è viziato … per violazione dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 18/12/1997” per contenere l’indicazione di una norma sanzionatoria abrogata, e quindi errata (ricorso in appello, pag. 13); 4) Non aver ritenuto che quello oggetto di giudizio “… sia il tipico caso di applicabilità del cumulo giuridico, trattandosi, come testualmente indicato al comma 5 del citato art. 12 di “violazioni della stessa indole … commesse in periodi di imposta diversi” (ricorso in appello, pag.15); 5) Non aver ritenuto che “… l’atto sia comunque illegittimo in quanto il Comune non poteva applicare sanzioni …” (ricorso in appello, pag. 17); 6) Non aver ritenuto l’atto carente di motivazione nella parte relativa alla determinazione degli interessi laddove “ Manca … qualsiasi indicazione … del dies a quo e del dies ad quem e degli importi calcolati anno per anno” (ricorso in appello, pag. 18) Rispetto alle eccezioni mosse e sopra in maniera sintetica riportate la sentenza impugnata nulla dice e, conseguentemente, non avendole identificate, nulla dice sulle ragioni del loro rigetto» ;
2. osserva il Collegio che il ricorso appare solo in parte fondato;
3. deve ritenersi che la sentenza, quanto alle censure relative alla debenza del tributo per le annualità in esame ed alla insussistenza di cause di riduzioni ovvero esenzioni dal tributo ed agli interessi applicati, raggiunge il c.d. “minimo costituzionale” dovendosi leggere le relative statuizioni in combinato disposto con le argomentazioni della pronunzia di primo grado che correttamente ha ritenuto dovuta la TARI e legittimi gli interessi calcolati, ex lege, in relazione alle annualità in esame;
4. occorre considerare, del resto, che parte contribuente non ha adeguatamente allegato e comprovato di avere diritto ad esenzioni o riduzioni in ragione del carattere stagionale della attività sulla scorta delle previsioni regolamentari del Comune adottate in relazione alla normativa vigente (art. 14 del Regolamento TARI) né chiarito in modo specifico – come sarebbe stato suo onere – sotto quale profilo gli interessi, al di là del mero errore nel richiamo della normativa applicabile, sarebbero stati calcolati in modo errato;
5. diverse considerazioni valgono per quanto concerne le censure riguardanti le sanzioni dovendosi ritenere che in relazione a tale questione, a fronte dello specifico motivo di appello (richiamato in ricorso da parte contribuente ai fini della c.d. autosufficienza), sia configurabile una vera e propria omessa pronunzia;
6. appare di tutta evidenza che sebbene la società appellante avesse censurato la sentenza di primo grado ed insistito in ordine alle contestazioni relative alla all’omessa applicazione del c.d. cumulo giuridico (questioni sulle quali i primi giudici avevano adottato una mera motivazione di stile) i giudici di appello hanno formulato argomentazioni meramente apodittiche ed apparenti mentre avrebbero dovuto verificare, con adeguate motivazioni, in che modo erano state calcolate le contestate sanzioni e se era stato o meno rispettato il principio secondo cui in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997;
7. la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare i suddetti profili sulla scorta delle considerazioni sopra formulate, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio;
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.