Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21224 depositata il 23 luglio 2021

notifiche a mezzo servizio postale – irreperibilità relativa

Rilevato che:

1. Il Comune di Bari propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 1578/03/2019, depositata il 20 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso della Lido La Rotonda s.r.l. contro l’avviso di accertamento in materia di Tarsu e Tia relative agli anni d’imposta 2008-2011.

La contribuente è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il Comune ricorrente ha notificato il    ricorso    per    la    cassazione   della   sentenza impugnata a mezzo dell’Ufficiale giudiziario, il quale, procedendo ai sensi dell’art. 139 proc. civ., recatosi nel domicilio    eletto    dalla    contribuente presso il procuratore costituitosi in appello, nell’assenza di quest’ultimo e delle altre persone    legittimate a ricevere    la    consegna dell’atto, ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 140 cod. proc. civ., depositando copia dell’atto presso la casa comunale, affiggendo  il relativo avviso alla porta  del domicilio  del destinatario e spedendo a quest’ultimo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso dell’ avvenuto deposito. L’esecuzione di tali adempimenti è documentata dalla relata di notifica resa in calce alla copia del ricorso depositato in questo giudizio, datata 12 dicembre 2019. In calce allo stesso atto è poi riprodotto un modulo che attesta la spedizione, lo stesso 12 dicembre 2019, a mezzo raccomandata, del predetto avviso ex art. 140 cod. proc. civ.

E’ poi allegata all’atto ed alla relata la riproduzione, fronte­ retro, della busta della raccomandata in questione, sulla quale, nella parte anteriore, è barrata la voce “Raccomandata a.r. Comunicazione ai sensi 140 cp.p.c. […]”  ed è  apposto il timbro “al mittente per compiuta giacenza”.

Non è stato prodotto l’avviso di ricevimento della medesima raccomandata, con la quale, ex art. 140 cod. proc. civ., è stato avvisato il destinatario dell’avvenuto deposito del ricorso presso la casa comunale.

1.1 In ordine alla necessità della produzione in giudizio di tale avviso di ricevimento, le S.U. di questa Corte, componendo il contrasto tra diversi orientamenti, hanno chiarito che « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.» (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021). Il riferimento del principio appena citato alla notifica «tramite servizio postale» ed all’ art. 8 della I. n. 890 del 1982 non esclude la rilevanza della pronuncia anche rispetto alla notifica effettuata tramite Ufficiale giudiziario ex artt. 139 e 140 cod. proc. civ., ed alla raccomandata con avviso di ricevimento con la quale, ai sensi del ridetto  140 cod. proc. civ., viene data notizia al destinatario deposito della copia dell’atto da notificare presso la casa comunale.

Infatti la motivazione del citato arresto espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ravvisando tra le stesse un “pendant logico-giuridico” ed un’ “evidente analogia”, ed estendendo, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la soluzione, in materia di necessaria produzione dell’avviso di ricevimento, adottata già da questa Corte proprio a proposito dell’art. 140 cod. proc., che individua come consolidata.

Vale la pena trascrivere il relativo passaggio della motivazione:

<<      Peraltro, riprendendo il filo dell’interpretazione costituzionalmente orientata che si va illustrando, in detta sentenza della Corte costituzionale vi è tuttavia in nuce un ulteriore argomento che va valorizzato, consistente nella comparazione della procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull’identico presupposto fattuale della c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all’art. 140, cod. proc. civ., tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall’ufficiale giudiziario. Ed in effetti il pendant logico-giuridico tra le due procedure notificatorie, a causa della loro evidente analogia, risulta piuttosto chiaro e porta senz’altro ad utilizzare la seconda (art. 140, cod. proc. civ.) quale tertium comparationis, secondo una consolidata tecnica di valutazione delle questioni di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza.

Di conseguenza viene inevitabilmente in considerazione un’ altra successiva pronuncia di illegittimità costituzionale (C. cost., sent. n. 3/2010) appunto dell’art. 140, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede(va) il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di “irreperibilità o rifiuto di ricevere” del destinatario (e delle persone addette alla casa) sul presupposto della sola spedizione della “raccomandata informativa” dell’avvenuto deposito dell’atto notificando (presso la Casa comunale), invece che con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di 10 giorni dalla sua spedizione. Orbene, risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi di detta disposizione del codice di rito, che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (cfr. Cass., n. 25985 del 10/12/2014, Rv. 633554 – 01; n. 21132 del 02/10/2009, Rv. 609852 – 01; per la cartella di pagamento, anche a seguito di C. cost. 258/2012, cfr. altresì Cass., n. 9782/2018; v. per argomenti nello stesso senso Cass., Sez. U, 627/2008).

Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD –quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo­ non può che ravvisarsi un’unica ratio legis che è quella – profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali).

Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt’affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento.

Va quindi affermato che solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato­ giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario.» (Cass. Sez. U , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, cit., in motivazione, al punto 7).

La pronuncia in questione si pone quindi in relazione di continuità (oltre che con i precedenti in essa citati) anche con Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019, che accomuna nell’interpretazione, per quanto qui interessa, le due fattispecie notificatorie al destinatario relativamente irreperibile, in particolare in ordine alla relazione tra perfezionamento della notifica al destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa e necessità della produzione dell’avviso di ricevimento di quest’ultima: « In ordine a quanto affermato nelle suindicate pronunce, si osserva che non può non convenirsi che nel procedimento disciplinato dall’art. 8 della I. n. 890 del 1992, come in quello di cui all’art. 140 c.p.c., dopo l’intervento della sentenza n. 3 del 2010 della Corte cost. che procede nella linea della omogeneizzazione dei due tipi di notifica, in caso di mancato ritiro del piego la notificazione si compie comunque per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario.

Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione dell’avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata.

Ne consegue che la data di spedizione della raccomandata rileva indubbiamente ai fini dell’individuazione del momento di perfezionamento della notifica, ma il perfezionamento della notifica dipende dall’inoltro dell’avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile ai fini di provare la regolarità della notifica, senza che la prima affermazione si trovi in contraddizione con la seconda, in quanto la data di spedizione può costituire il momento di perfezionamento solo di una notifica regolarmente effettuata.» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019, cit., in motivazione, punto 3.8; nello stesso senso, a proposito della notifica ex art. 140 cod. proc. civ., cfr. altresì, ex multis, Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 2683 del 30/01/2019, in motivazione, ai punti 10-13).

1.2 Tanto premesso in ordine alla necessità che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio de quo sia data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito, deve ricordarsi quanto questa Corte ha già avuto modo di precisare sulle conseguenze di tale mancata produzione nel giudizio di legittimità, nelle ipotesi in cui la notifica al destinatario relativamente irreperibile riguardi il ricorso per cassazione.

E’ stato infatti ritenuto, anche con specifico riferimento alla raccomandata informativa di cui all’art. 140 cod. proc. civ., che « La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, nella cui motivazione si evidenzia il superamento del diverso principio, sulla rinnovabilità della notifica, già espresso da Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 458 del 13/01/2005; nello stesso senso cfr. , più recentemente, Cass. Sez. 6-2, 12.7.2018, n. 18361, e, da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16148 del 9.06.2021, in motivazione. Cfr. altresì Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019).

1.3 Nel caso di specie l’avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale l’ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., non è stato prodotto, l’intimata non ha svolto attività difensiva ed il ricorrente non ha richiesto di essere rimesso in termini.

Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto.