Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21318 depositata il 30 luglio 2024

la base imponibile ai fini delle imposte ipotecarie e catastali e costituita dal valore venale

RITENUTO CHE

1. con sentenza n. 1173/8/2019, depositata il 23 luglio 2019 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva annullato un avviso di rettifica e liquidazione col quale l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato a carico della società acquirente D. s.r.l., ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, un compendio immobiliare oggetto di cessione in data 17/12/2012;

1.1 ad avviso dei giudici del gravame, ai sensi della normativa vigente, non era possibile rettificare, anche ai fini dell’imposta ipocatastale, il valore dichiarato per la cessione di un bene immobile in regime tributario IVA, risultando incongrua la possibilità di attribuire ad un bene valori diversi in ragione delle diverse imposte applicabili ad un medesimo atto;

2. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato con successiva memoria;

3. la società contribuente D. s.r.l. resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE

1. parte ricorrente con unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma , n. 3, cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione degli 2, commi 1 e 2, 10, comma 1, 13, comma 1, del d.lgs. n. 347 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), 40, 51, comma 3, e 52, comma 1, d.p.r. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), e lamenta che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto che la base imponibile per il calcolo dell’imposta ipotecaria e catastale dovesse essere identica a quella che viene determinata ai fini dell’IVA, avuto riguardo al prezzo pattuito dalle parti contraenti, non assumendo rilievo il valore venale del bene in comune commercio, previsto per l’imposta di registro o per l’imposta sulle successioni e donazioni;

2. va premesso, quanto all’istanza preliminare formulata dall’ufficio in seno al ricorso, che per ragioni di economia processuale e tenuto conto della differente fase dei procedimenti, non si ravvisano ragioni per un rinvio dell’odierna causa per la sua trattazione congiunta con il ricorso per cassazione avverso la sentenza 1084/08/2019 della C.T.R. Toscana che ha rigettato il ricorso promosso avverso l’avviso di liquidazione e rettifica del valore del medesimo bene oggetto del giudizio emesso nei confronti della parte venditrice U.L. S.p.A.;

3. ciò posto, il ricorso è da ritenere fondato per le ragioni appresso specificate;

3.1 va premesso, in punto di fatto, che la controversia in esame riguarda la rettifica di valore di un atto di vendita di un immobile strumentale (uso ufficio) trasferito in data 17/12/2012 da parte di U.L. S.p.A. in favore della società D. s.r.l. per il prezzo di euro 460.000,00 oltre IVA, valore rettificato dall’ufficio in euro 573.000,00, con liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali in relazione a tale valore;

3.2 ad avviso dei giudici del gravame, ai sensi della normativa vigente, non era possibile rettificare, anche ai fini dell’imposta ipocatastale, il valore dichiarato per la cessione di un bene immobile in regime tributario IVA, dovendosi escludere la possibilità di attribuire ad un bene valori diversi in ragione delle diverse imposte applicabili ad un medesimo atto;

3.3 ritiene questo Collegio tale tesi erronea in diritto alla luce dell’orientamento, cui in questa sede va data continuità, per cui in tema di imposta ipotecaria e catastale, la determinazione della base imponibile deve avvenire sulla scorta del valore venale del bene, e non del corrispettivo dovuto al cedente, senza che rilevi in contrario la circostanza che la vendita dell’immobile sia assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro, in forza del combinato disposto degli artt. 52, 51, e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 8511 del 16/03/2022, Rv. 664265 – 01);

3.4 vanno richiamate, in particolare, le disposizioni normative di riferimento: il d.l. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis, conv. in legge 248 del 2006, il quale ha disposto nei seguenti termini: «Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “a norma dell’articolo 2″ sono aggiunte le seguenti:”, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633″; b) dopo l’articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente: “1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8- ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento”». Il successivo comma 10-ter, dello stesso art. 35, cit., nel testo vigente ratione temporis, ha, quindi, previsto che: «Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006»;

3.5 come reso esplicito dalle riportate disposizioni, – che ai fini tanto della modulazione delle imposte quanto della loro riduzione, fanno riferimento «a cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto», – le imposte ipotecaria e catastale debbono essere applicate in misura proporzionale rispetto agli atti di trasferimento di immobili strumentali, ed anche se questi sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto»;

3.6 ne consegue che il riferimento al d.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter, deve intendersi, così, operato in relazione alla unitaria categoria degli immobili strumentali (quali «fabbricati o … porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni»), e ciò indipendentemente, quindi, dall’assoggettamento ad Iva delle relative cessioni;

3.7 del resto, in detti termini questa Corte ha già interpretato le disposizioni normative in esame, rilevando che in tema d’imposte ipotecarie e catastali, a seguito delle innovazioni apportate al lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall’art. 35, comma 10- bis, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla legge n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall’assoggettamento di questi ultimi ad IVA (vedi Cass., 13 luglio 2017, n. 17284 nonché Cass. 4861/2020);

3.7. a fronte, pertanto, della certa natura strumentale dell’immobile (ufficio della società contribuente) che, nella fattispecie, ha formato oggetto di cessione, alcun effetto dirimente può riconoscersi al principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro ed ipocatastale posto che, per quanto sin qui rilevato, proprio detto principio di alternatività non trova qui applicazione in ragione delle disposizioni di deroga sopra ripercorse;

3.9. parte contribuente, nel proprio controricorso, tenta di sostenere che, al contrario, l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 347 del 1990 postulerebbe un principio di necessaria corrispondenza tra la base imponibile della principale imposta d’atto e la base imponibile delle imposte ipocatastali riferibili all’atto stesso. Pertanto, essendo la prima coincidente, nel caso di specie, con l’IVA, questa base imponibile non potrebbe che essere quella rilevante ai fini dell’imposizione del valore aggiunto ed in tale senso richiama i principi fissati da Cass. n. 6406/2014. Se non che giova replicare che la sentenza richiamata ammette espressamente che l’imposta d’atto principale e le imposte ipocatastali possano avere una base imponibile non perfettamente coincidente, dovendosi tenere conto della diversa natura dell’imposta di registro dovuta per il trasferimento di ricchezza realizzato con l’atto tassato e del fatto che le imposte ipotecaria e catastale, sono correlate ai servizi resi ai fini della circolazione dei beni mediante le formalità della trascrizione e della voltura catastale ed ancora che, e prima di tutto, bisogna tenere conto del dato normativo sopra citato;

4. non può, infine, sottacersi che la tesi della parte contribuente secondo cui il periodo inserito nella parte finale dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 347/1990 ad opera dell’art. 35, comma 10-bis, lett. a) del d.l. 223/2006 dovrebbe ritenersi “sostanzialmente inutiliter datum”, una volta abrogato il meccanismo di determinazione dell’IVA sulla base del valore venale per incompatibilità con il diritto europeo, non coglie nel segno dovendosi ritenere, comunque, operante la previsione normativa de qua che giustifica che le imposte in questione devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall’assoggettamento di questi ultimi ad IVA;

5. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, – né risultando, dal controricorso e dalla stessa gravata sentenza, l’esistenza di questioni ulteriori non esaminate dal giudice del gravame perché assorbite, – la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla D. s.r.l.;

6. le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, tenuto conto dell’evoluzione interpretativa sulla questione, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da D. s.r.l.; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna D. s.r.l. al pagamento, in favore dell’ufficio ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.