CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21470 depositata il 24 giugno 2026

Agevolazioni tributarie – Cartella di pagamento – Acconto IRES – Controllo automatizzato – Omesso versamento – Regime di sospensione – Rigetto

Fatti di causa

1. L’Ufficio territoriale dell’Aquila dell’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società la cartella di pagamento n. (…), preceduta dalla comunicazione/atto del 18 ottobre 2013 n. (…), a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione UNICO 2011 (periodo d’imposta 2010), ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Con tale controllo veniva contestato l’omesso versamento del secondo acconto dovuto con scadenza 30 novembre 2010.

2. La somma richiesta era pari a Euro 12.960,00 per imposte, Euro 4.317,90 per sanzioni ed Euro 2.266,25 per interessi, per complessivi Euro 19.544,15, oltre compensi di riscossione (euro 914,68) e diritti di notifica (euro 5,88).

3. Avverso la cartella la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila; l’Ufficio si costituiva, deducendo la correttezza dell’operato e richiamando, tra l’altro, l’art. 39 del D.L. n. 78 del 2010, conv. Con modif. dalla L. n. 122 del 2010.

Con sentenza 21 ottobre 2015, n. 600, la CTP respingeva il primo motivo di ricorso e accoglieva il secondo, annullando la cartella nei limiti dell’accoglimento.

4. L’Ufficio proponeva appello e la CTR dell’Abruzzo, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva l’impugnazione dell’Amministrazione finanziaria.

La contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo di ricorso.

L’Agenzia resiste con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità dell’adunanza camerale la contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis.1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con unico motivo di ricorso la società contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 97 del 1977, dell’art. 39 del D.L. n. 78 del 2010 (conv. dalla L. n. 122 del 2010) e dell’art. 33, comma 28, della L. n. 183 del 2011.

1.1. In sintesi, la ricorrente assume che la cartella sia illegittima perchè emessa all’esito di controllo automatizzato senza considerare la disciplina speciale dettata, in relazione agli eventi sismici del 2009, in tema di sospensione e ripresa dei versamenti.

Deduce, inoltre, che, in materia di acconti, il contribuente può determinare l’importo dovuto secondo il criterio “storico” o “previsionale” e modulare, nei limiti consentiti dall’ordinamento, la misura dei versamenti in acconto.

1.2. Secondo la prospettazione della ricorrente, la sospensione avrebbe riguardato, quanto meno, il primo acconto; per effetto di tale sospensione e della complessiva quantificazione dell’imposta in acconto, il versamento del secondo acconto non sarebbe stato dovuto (o comunque non sarebbe stato immediatamente esigibile), dovendo l’Ufficio verificare l’adempimento in sede di ripresa dei pagamenti successiva al periodo di sospensione.

Sostiene, al riguardo, che la ripresa sarebbe dovuta avvenire nelle forme e nei tempi previsti dalla L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28 (riduzione al 40% dell’imposta sospesa e rateizzazione), sicche il recupero non poteva essere operato mediante l’automatismo ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, che non terrebbe conto della normativa emergenziale.

1.3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

 Richiama la normativa emanata in occasione del sisma del 2009, evidenziando la previsione di regimi differenziati (in ragione del domicilio fiscale nei comuni del “cratere” ovvero fuori di esso) e la successiva disciplina della ripresa dei versamenti, da ultimo rimodulata dalla L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28 (ripresa nella misura del 40% e rateizzazione).

1.4. In particolare, l’Agenzia deduce che la contribuente, pur rientrando tra i soggetti con domicilio fiscale nel cratere sismico, aveva un volume d’affari superiore a Euro 200.000,00; per tale ragione, il periodo di sospensione sarebbe cessato al 30 giugno 2010, con conseguente ripresa degli adempimenti ordinari.

Ne deriverebbe che il secondo acconto IRES, in scadenza il 30 novembre 2010, era dovuto e non risulta versato.

L’Ufficio precisa che l’importo complessivo degli acconti IRES dovuti per il 2010 ammontava a Euro 23.989,00, di cui Euro 9.595,00 quale primo acconto (scadenza 30 giugno 2010) ed Euro 14.394,00 quale secondo acconto (scadenza 30 novembre 2010).

Pertanto, essendo quest’ultimo rimasto inadempiuto, la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato si fonderebbe sui dati dichiarati dalla stessa contribuente e risulterebbe legittima.

L’Agenzia aggiunge che la motivazione con cui la CTP aveva annullato la cartella sarebbe frutto di un’erronea ricostruzione del regime di sospensione applicabile alla contribuente e, in particolare, della ritenuta non debenza del secondo acconto, nonostante la cessazione della sospensione al 30 giugno 2010.

2. La censura non è fondata.

Giova premettere che la cartella di pagamento oggetto di controversia è stata emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dei dati esposti dalla stessa contribuente, con contestazione dell’omesso versamento del secondo acconto IRES dovuto per l’anno 2010, in scadenza al 30 novembre 2010, circostanza che risulta pacifica tra le parti.

Ciò posto, il motivo di ricorso si fonda sull’assunto secondo cui, alla data di scadenza del predetto acconto, la contribuente sarebbe stata ancora assoggettata al regime di sospensione dei versamenti previsto dalla normativa emergenziale, con conseguente illegittimità del recupero operato dall’Amministrazione finanziaria mediante il meccanismo automatizzato.

Tuttavia, tale premessa non trova riscontro nel quadro normativo e fattuale accertato dai giudici di merito, ed in particolare nella circostanza, dedotta dall’Ufficio e non validamente smentita, secondo cui la società, pur rientrando tra i soggetti aventi domicilio fiscale nei comuni ricompresi nel cosiddetto “cratere sismico”, presentava un volume d’affari superiore alla soglia normativa rilevante, con conseguente cessazione del regime di sospensione alla data del 30 giugno 2010.

Ne consegue che, alla successiva scadenza del 30 novembre 2010, relativa al versamento del secondo acconto IRES, la contribuente era ormai rientrata nel regime ordinario degli adempimenti tributari, con la conseguenza che l’acconto risultava pienamente dovuto secondo le regole generali e la sua omissione integrava una violazione suscettibile di essere rilevata mediante il controllo automatizzato.

In tale contesto, non può trovare accoglimento la prospettazione difensiva della ricorrente, la quale tende ad estendere, oltre i limiti temporali e soggettivi previsti dalla legge, gli effetti della disciplina emergenziale, trasformando il differimento degli adempimenti e la successiva modulazione del debito in una sostanziale esclusione della debenza dell’imposta o della sua esigibilità nei termini ordinari.

Un siffatto approccio interpretativo si pone, peraltro, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di agevolazioni tributarie conseguenti a eventi calamitosi, secondo cui tali disposizioni, pur ispirate a finalità di sostegno e riequilibrio in favore dei soggetti colpiti, non possono essere interpretate nel senso di determinare indebite locupletazioni o vantaggi non previsti dal legislatore.

In tal senso, è stato affermato che, in tema di agevolazioni fiscali connesse al sisma dell’Abruzzo del 2009, non è consentito lo scomputo integrale di acconti d’imposta non versati per effetto della rateizzazione prevista dall’art. 39 del D.L. n. 78 del 2010, atteso che l’art. 22 del D.P.R. n. 917 del 1986 consente lo scomputo delle sole somme effettivamente versate e che l’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 riduce l’importo dei tributi dovuti nella misura del 40 per cento, sicché un diverso approccio determinerebbe una ingiustificata locupletazione del contribuente (Cass., Sez. 5, ordinanza 5 maggio 2025, n. 11740, Rv. 675031 01).

Nella medesima prospettiva, la Corte ha evidenziato che la disciplina emergenziale deve essere interpretata in modo da evitare che gli acconti non versati, destinati ad essere corrisposti in forma rateizzata e nella misura ridotta, possano essere comunque portati in detrazione per l’intero, giacché ciò comporterebbe il riconoscimento di un beneficio aggiuntivo privo di base normativa, in contrasto con la ratio dell’intervento legislativo (Cass., Sez. 5, ordinanze 19 marzo 2024, n. 12558, e 26 aprile 2024, n. 11242).

Ne discende che, anche a voler ipotizzare l’applicabilità della disciplina emergenziale alla fattispecie, la stessa non potrebbe comunque tradursi nella esclusione della debenza dell’acconto o nella sua irrilevanza ai fini del controllo automatizzato, ma, al più, inciderebbe sulle modalità e sulla misura del recupero, che dovrebbe avvenire nei limiti della riduzione legislativamente prevista, ferma restando la sussistenza del debito tributario.

Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, con specifico riferimento alle modalità di ripresa dei versamenti per i contribuenti residenti nel “cratere sismico”, che il sistema delineato dal legislatore si articola in una successione di interventi normativi – dalla sospensione dei termini, alla loro ripresa mediante rateazione, fino alla riduzione dell’ammontare dovuto al 40 per cento – che non eliminano l’obbligazione tributaria, ma ne modulano temporalmente e quantitativamente l’adempimento (Cass., Sez. 5, ordinanza 8 aprile 2024, n. 9385; Cass., Sez. 5, ordinanza 22 aprile 2022, n. 12858).

Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la decisione della Commissione tributaria regionale abbia fatto corretta applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, avendo ritenuto dovuto il secondo acconto IRES per l’anno 2010 in considerazione della cessazione del regime di sospensione alla data del 30 giugno 2010, e conseguentemente legittima la cartella emessa dall’Amministrazione finanziaria a seguito del controllo automatizzato sui dati dichiarativi.

Il motivo di ricorso va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.