CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21514 depositata il 31 luglio 2024

Tributi – Spese di lite – Spese forfettarie – Accessori – Errore materiale – Omessa distrazione delle spese in favore del difensore – Correzione del provvedimento

Fatti della causa

1. Con la sentenza n. 996/2024 pubblicata in data 10 gennaio 2024, questa Corte rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 77/2013, depositata in data 12 dicembre 2013, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della società, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, senza però disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante questa fosse stata richiesta dall’Avv. C. nella memoria redatta in vista dell’adunanza camerale del 30 novembre 2023.

2. Con istanza depositata in data 9 aprile 2024, nell’ambito del fascicolo r.g.n. 3659/2015, l’avv. C. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, per omessa distrazione delle spese in favore del difensore, e il Presidente ha disposto la fissazione della camera di consiglio con decreto a margine dell’istanza.

La stessa società, per il tramite del suo difensore, ha iscritto a ruolo il ricorso n. 7542-2024 per la correzione dell’errore materiale, notificato via PEC all’Agenzia delle entrate in data 25 marzo 2024 e depositato il 27 marzo 2024.

3. L’istante chiede correggersi la predetta sentenza nella parte in cui non aveva disposto la distrazione del compenso in favore dell’avv. C.

4. L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

5. Per la trattazione dell’istanza è stata fissata la camera di consiglio del 9 luglio 2024.

Ragioni della decisione

1. Il fascicolo r.g.n. 7542/2024 deve essere riunito al fascicolo r.g.n. 3659/2015, per la trattazione congiunta.

2. Questa Corte (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione“.

3. La novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., prevede che la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.

Il decreto di fissazione risulta comunicato ad entrambe le parti.

4. Il Collegio osserva che, nell’ambito del fascicolo r.g.n. 3659/2015, la memoria depositata nell’interesse della Ar. R.P.  Srl in liquidazione in vista dell’adunanza camerale del 30 novembre 2023, e del cui deposito la sentenza n. 996/2024 ha dato atto nell’illustrazione dei “fatti di causa”, si conclude con la seguente frase: “si insiste nelle già assunte conclusioni e in ogni caso nell’applicazione dello jus superveniens in tema di sanzioni amministrative con distrazione delle spese in favore della scrivente difesa”.

Si può quindi senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che la sentenza n. 996/2024 manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata tempestivamente domandata nel corso del definito giudizio di legittimità.

5. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

Dispone la riunione al ricorso r.g.n. 3659/2015 del ricorso r.g.n. 7542/2024.

Dispone che nella sentenza di questa Corte n. 996/2024 pubblicata in data 10 gennaio 2024, alla pagina 11, nel dispositivo, dopo le parole “accessori di legge”, sia da intendere aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’avv. G.M.C.”

Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale della sentenza n. 996/2024.