CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21516 depositata il 31 luglio 2024

Tributi – Fallimento – Estratto di ruolo – Cartella esattoriale – IVA – Relata di notifica – Credito estinto – Prescrizione – Causa non proponibile – Inammissibilità 

Rilevato che

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l’appello proposto dalla società G.T. Srl, ora in fallimento, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 4339/2/2017 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avente ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo asseritamente acquisito il 10.10.2016, relativo ad una cartella esattoriale per omesso pagamento dell’IVA per l’anno 2010, dell’ammontare di Euro 222.985,48. Secondo la società la cartella era stata notificata via PEC il 25.08.2016 ed era priva di relata di notifica e, inoltre, il credito si era estinto per intervenuta prescrizione.

Il giudice di prime cure riteneva legittima la notifica della cartella a mezzo PEC ai sensi dell’art. 26, comma 1-bis, D.P.R. 602 del 1973.

Osservava che il termine di prescrizione applicabile era decennale e accertava che la prescrizione non era maturata.

Il giudice d’appello dichiarava la regolarità della notificazione della cartella di pagamento sottostante e l’inammissibilità del ricorso introduttivo, attesa l’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato ad un unico macro-motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate

Riscossione non ha svolto difese. Con nota di deposito da ultimo la contribuente rende noto che nelle more è intervenuto il fallimento della società.

Considerato che

1. Con un unico onnicomprensivo motivo di ricorso, ex art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.Lgs. 546/92, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa pronuncia, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla ratio decidendi espressa dal giudice d’appello di regolarità della notificazione della cartella di pagamento sottostante l’estratto di ruolo impugnato e di inammissibilità del ricorso introduttivo.

2. In via pregiudiziale alla disamina delle censure sollevate da parte ricorrente con il motivo suddetto, va rilevato che il ricorso introduttivo è inammissibile e dev’essere confermata la sentenza impugnata, sia pure con correzione della motivazione ex art. 384 u.c. cod. proc. civ. in quanto il dispositivo è corretto.

Parte contribuente rende noto nell’incipit e nel corpo del ricorso che con il ricorso introduttivo ha impugnato l'”estratto di ruolo eseguito il 10/10/2016 relativo alla cartella n. (…)” asseritamente notificata alla contribuente dall’agente della riscossione.

La sentenza impugnata riporta il medesimo dato.

Viene dunque chiaramente impugnato nel presente processo l’estratto di ruolo e, per essa, la cartella di pagamento sottesa, che la società assume non essere stata ritualmente notificata, avendo appreso della sua esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo.

3. D’ufficio va quindi rilevato che l’art. 3-bis D.L. 21 ottobre 2001 n.146 (ndr art. 3-bis D.L. 21 ottobre 2021 n.146) (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021 n. 215, novellando l’art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4-bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni.

4. La menzionata previsione di legge recita: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”.

5. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità.

È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.

6. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l’art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: “Le questioni sollevate… sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le “ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS. UU. del 2015 (il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015) è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Dall’altro, manifesta “perplessità” per “il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio”, censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3,24 e 113 Cost. “nei termini di cui in motivazione”, nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che “il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.

Di qui l’inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).”.

7. In conclusione, pronunciando d’ufficio sul ricorso per cassazione, questo dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine, la causa non poteva essere proposta.

8. Nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione dell’agente della riscossione.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.

Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.