CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21768 depositata il 29 luglio 2025
Categoria catastale – Classamento – Autonomia funzionale e reddituale – Servizi di trasporto – Giurisprudenza di legittimità – Inammissibilità del ricorso
Fatti di causa
1. La Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 1264/2/2023, depositata il 12/12/2023 e non notificata, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale notificato dall’Agenzia delle Entrate con cui quest’ultima aveva variato la categoria catastale proposta -ossia E1 “stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei”- per alcune aree interportuali site all’interno dell’interporto di Livorno della società Interporto T.A.V. Spa, attribuendo la categoria catastale D/1 alla particella, sita nel Comune di C, n. (…), sub (…), Foglio (…) e la rendita di Euro 34,00 ove era installata una cabina elettrica.
2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resisteva con controricorso la società Interporto T.A.V. Spa
3. In seguito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. l’Agenzia formulava istanza di decisione.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con un unico motivo l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e degli artt. 61 e ss. del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché dell’art. 2, commi 40 e 41, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.
Nel premettere che, quanto al classamento delle unità rientranti nel gruppo “E”, l’art. 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha stabilito che: “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale” e che nell’ambito delle tipologie immobiliari per le quali la normativa prevede il censimento nelle categorie del gruppo “E” è necessario discriminare le porzioni immobiliari delle unità complesse che possono conservare il censimento originario, rispetto a quelle che necessariamente richiedono un nuovo accatastamento – con censimento nella categoria catastale pertinente con l’uso effettivo e con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche (sicchè, in sostanza, vanno distinte, ai fini del mantenimento degli immobili nel gruppo E, non le destinazioni semplicemente, ma soltanto quelle “strettamente strumentali” in quanto solo queste ultime possono essere considerate prive di autonomia funzionale e reddituale perché indissolubilmente strumentali all’esercizio delle attività censite nel medesimo gruppo), osserva che con specifico riferimento alle “stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei” (categoria E/1), occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività.
Assume, quindi, che non tutti i beni facenti parte dell’interporto sono classificabili, per ciò solo, in categoria E/1 e che poichè nel caso di specie, l’immobile è un manufatto ospitante quadri elettrici, per il quale, non si può escludere in astratto una autonomia funzionale e reddituale il giudice di merito avrebbe dovuto condurre un accertamento in concreto circa l’asservimento della cabina elettrica ad un immobile, compreso nell’interporto, che sia senz’altro rientrante nella categoria E/1, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità.
Lamenta che la Corte regionale, invece, violando la normativa di riferimento aveva “direttamente” dedotto il difetto di autonomia redditività dall’inserimento nel contesto interportuale.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.1. Va premesso che in tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del R.D.L. n. 652 del 1939 e 40 del D.P.R. n. 1142 del 1949.
2.2. Invero ai fini dell’inquadramento catastale di un immobile nella categoria E/1, occorre non solo che lo stesso sia privo dell’autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico.
2.3. Orbene nel caso di specie, secondo quanto accertato dai giudici di merito: “l’unità immobiliare consiste in una cabina elettrica in muratura a servizio del compendio immobiliare dell’interporto terrestre, di per sé non idonea a produrre autonomamente un reddito, né dotata dell’altro requisito dell’autonomia funzionale, in considerazione del fatto che si tratta di un’unità strettamente strumentale al comprensorio interportuale, strettamente e funzionalmente connessa con le finalità del complesso stesso, che consiste in “un complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviari idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione” (Art. 1 della L. 240/90), e non appare pertanto che tale unità possa essere “oggettivamente destinata al suo uso ordinario senza un collegamento con altre parti della struttura produttiva”, essendo appunto destinata alla fornitura di energia elettrica per servizi di trasporto”.
I giudici di appello hanno, dunque accertato, con congruo ragionamento in fatto, trattarsi di cabine elettriche di un interporto destinate alla fornitura di energia elettrica per servizi di trasporto non aventi alcun tipo di autonomia funzionale rispetto alla funzione trasportistica che è propria della intera struttura interportuale nel cui ambito sono inserite.
2.4. L’ufficio, con il proposto motivo, cerca di contrastare tale accertamento fattuale muovendo da considerazioni del tutto ipotetiche assumendo che il giudice di merito “avrebbe dovuto” condurre un accertamento in concreto circa l’asservimento della cabina elettrica ad un immobile, compreso nell’interporto, che sia senz’altro rientrante nella categoria E/1, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità.
2.5. Orbene il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato da parte ricorrente) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione; Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018).
È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che:
a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge;
b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010);
c) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
In realtà l’Agenzia, – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta portata dalla norma di legge richiamata – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, secondo la prospettazione critica delle ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice di appello.
Appare, dunque, evidente che nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dalle ricorrenti deve, piuttosto, individuarsi nella negata congruità della lettura fornita dai giudici territoriali del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti.
Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta necessariamente mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa e, pertanto, di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione.
2.6. Laddove l’ufficio nella memoria deduce “…. all’interno della struttura interportuale, vi sono operatori che svolgono la propria attività commerciale in alcuni immobili e che da quegli immobili traggono profitto.
È indubbio, quindi, che il trattamento delle cabine elettriche in un interporto dipende dal modo in cui sono utilizzate e, quindi, da un accertamento in punto di fatto che il giudice ha omesso di effettuare quale effetto di un ‘erronea interpretazione giuridica. Invero, se le cabine elettriche sono utilizzate ad uso esclusivo da soggetti economici per trarne profitto, esse non possono essere considerate prive di autonomia funzionale e reddituale, sebbene si trovino nel complesso interportuale” palesemente non deduce una violazione di legge ma pone una mera questione in fatto lamentando un vizio motivazionale.
3. In conclusione per quanto argomentato, il ricorso è da ritenere inammissibile e va disatteso.
3.1. In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
3.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis c.p.c. novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e giudizio definito in piena conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzo e quarto, comma, c.p.c., sempre come liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.500,00 Euro per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
condanna, altresì, parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamento a favore della parte controricorrente della ulteriore somma di Euro 5.500,00 nonché – ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. – al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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