CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22649 depositata il 3 luglio 2026
Avviso di accertamento – Accertamento induttivo – Imposta unica – Processo Verbale di Constatazione – Aggio – Documentazione – Accoglimento
Fatti di causa
Nell’anno 2014 il Sig. De.Al. era titolare di un centro trasmissione dati operante per conto del bookmaker estero S.M.L.
L’Agenzia delle Dogane – Ufficio dei Monopoli, emise a carico del De.Al. (d’ora in poi, “il contribuente”) un Processo Verbale di Constatazione in virtù del quale era stato determinato induttivamente il volume della raccolta delle scommesse da parte del contribuente nell’anno 2014, e quindi applicata l’imposta unica di cui al D.Lgs. 23 Dicembre 1998 n. 504 e le relative sanzioni.
In data 18 Luglio 2019, l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emise l’avviso di accertamento n. (…), codice atto (…), protocollo ente 52647, notificato in data 9 Agosto 2019.
Con tale avviso di accertamento, l’Agenzia delle Dogane – Ufficio dei Monopoli, sulla base dei valori medi della Provincia di Roma ove era sita l’attività, ha determinato la raccolta di scommesse in Euro 342.147,82 e, quindi, ha richiesto il pagamento dell’imposta unica di Euro 17.107,39, oltre a sanzioni per Euro 20.528,87 ed interessi per Euro 3.110,26.
Avverso il suddetto avviso di accertamento, il contribuente propose ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, chiedendone l’annullamento.
L’Agenzia delle Dogane non si costituì in giudizio.
In data 12 Settembre 2019, al contribuente fu altresì notificato un avviso di accertamento n. (…), emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Controlli.
Con tale avviso di accertamento, emesso sulla base del primo avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle Entrate determinò induttivamente il volume della raccolta delle scommesse per l’anno 2014 da parte del centro trasmissione dati gestito dall’esponente e, conseguentemente, sempre in via induttiva, l’aggio in ipotesi percepito.
L’Agenzia delle Entrate, applicando un aggio medio dell’8%, determinò i ricavi dell’esponente in Euro 27.372,00 e, quindi, con il suddetto avviso di accertamento intimò all’esponente il pagamento delle imposte evase per Euro 13.260,60.
Anche avverso detto avviso di accertamento il contribuente propose ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, chiedendone l’annullamento.
Con sentenza n. 4585/16/2021, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, depositata in Segreteria in data 26 Aprile 2021, la Commissione Tributaria, previa riunione dei due procedimenti, rigettò i ricorsi e condannò l’esponente alla refusione delle spese legali pari ad Euro 3.000,00.
Avverso tale Sentenza, il contribuente propose appello dinanzi alla allora Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Nel procedimento di appello si è costituita in giudizio anche l’Agenzia delle Dogane, rimasta contumace in primo grado.
Con Sentenza n. 2523/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio e pubblicata in data 28 Aprile 2023, la Corte rigettò l’appello.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con successiva memoria difensiva.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.”, il contribuente deduce che la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente sul presupposto per cui la documentazione, prodotta soltanto nel corso del giudizio e non previamente inviata in sede di compilazione del questionario trasmesso all’Agenzia dei Monopoli, sarebbe inutilizzabile ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Così si legge nella sentenza oggi impugnata: “Quanto alla asserita violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, rileva il Collegio che è pacifico agli atti di giudizio che l’appellante non ha compiutamente compilato e pertanto risposto al questionario consegnatogli dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e per tale via non ha permesso una analitica determinazione dell’attività di raccolta delle scommesse esercitata nel periodo di riferimento (aprile 2013 – dicembre 2016).
Pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 la CTP ha correttamente omesso di tenere conto ai fini della decisione della documentazione prodotta dal contribuente nel giudizio di primo grado.
Né meritevole di alcun pregio è il rilievo dell’appellante secondo cui la sanzione della “inutilizzabilità” sarebbe configurabile esclusivamente in presenza di una specifica richiesta dell’Amministrazione finanziaria, giacché risulta per tabulas che detta richiesta nella specie vi è stata ed è consistita proprio nella consegna del questionario, restituito soltanto parzialmente compilato dal contribuente”.
Sul punto, la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto avrebbe erroneamente interpretato la norma di diritto di riferimento, discostandosi dagli insegnamenti di questa Corte.
Il contribuente richiama, in particolare, l’arresto di legittimità (Cass., n. 16962 del 25 Giugno 2019) secondo il quale “affinché possa trovare applicazione la preclusione prevista dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, è necessario che il documento cui si riferisce la preclusione sia stato espressamente richiesto dall’Ufficio, dovendo tale disposizione normativa essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva richiamato dall’art. 53 Cost. (Cass. n. 16548 del 22/6/2018; anche Cass. n. 13289/2011)”.
La risposta al questionario, fornita da contribuente, rilevava ai soli fini dell’imposta unica sulle scommesse, e riguardava il rapporto con l’Agenzia dei Monopoli, non quello con l’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, il contribuente deduce che con il questionario non erano stati richiesti i documenti poi prodotti in giudizio.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, seguendo un orientamento nomofilattico ormai consolidato, ha stabilito che “in tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell’ipotesi di rifiuto (per definizione “doloso”) dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti, o li sottragga all’ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.)” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 4662 del 21/02/2024, Rv. 670369 – 01; principio che vale anche in tema di imposte sui redditi, cfr. Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 26133 del 07/10/2024, Rv. 672605-01).
Il giudice d’appello non ha accertato se, con il questionario somministrato al contribuente, l’Agenzia abbia specificamente richiesto a lui i documenti prodotti solo in sede contenziosa, sicché occorre un nuovo esame affinché si compia tale verifica di fatto.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.”, il contribuente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha determinato induttivamente nella percentuale dell’8% l’aggio a lui corrisposto dal bookmaker estero S.M.L.
Se il giudice di merito avesse ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta in giudizio dal contribuente, avrebbe determinato l’aggio in una percentuale inferiore.
2.1. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
3. Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.