CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22673 depositata il 12 agosto 2024

Tributi – Avviso di pagamento – Addizionale provinciale – Esercizio di officina di energia elettrica per rivendita – Definizione agevolata – Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

Ritenuto che

1. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società S.A.C. (…) Spa avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’avviso di pagamento n. (…), con il quale si rilevava l’esercizio di officina di energia elettrica per farne rivendita, per recupero a tassazione dell’addizionale provinciale per il periodo di imposta anno 2010.

2. I giudici di appello, in particolare, hanno affermato che, in pari data, era stato accolto dallo stesso Collegio l’appello dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 2459.1.2014, con conseguente conferma dell’avviso di pagamento per recupero a tassazione dell’addizionale provinciale scaturente dallo stesso p.v.c., per i periodi d’imposta 2006-2007-2008-2009 e che l’appello proposto dalla società contribuente non poteva, in ogni caso, trovare accoglimento; non si ravvisavano, infatti, elementi tali da modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici che avevano constatato la sussistenza di tutti gli elementi emersi dalle verifiche a carico della società ai fini della legittimità e fondatezza dell’atto impositivo posto che la società forniva a titolo oneroso (con emissione della relativa fattura) energia elettrica ai soggetti economici operanti nell’ambito dell’aerostazione sia che svolgessero attività commerciale a scopo di lucro, sia che fornissero servizi connessi all’attività di traffico aereo che rappresentavano, quindi, i consumatori finali dell’energia utilizzata nelle varie attività; conseguentemente la società si configurava come “venditore”, assoggettato, in quanto tale, al pagamento dell’accisa e dell’addizionale da applicarsi in relazione a ciascun distinto punto di energia, anche se una pluralità di essi faceva capo ad uno stesso soggetto giuridico esercente un’unitaria attività produttiva.

3. La società S.A.C. (…) Spa ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

4. L’Agenzia delle Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso.

Considerato che

1. Il primo ed unico motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma secondo, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva reso una motivazione meramente apparente, perché aveva fatto riferimento ad altra sentenza resa tra le stesse parti nella medesima data, ma non identificata, senza peraltro argomentare sul ritenuto collegamento con la decisione così resa, rendendo una motivazione per relationem ad una sentenza neppure indicata; i giudici di secondo grado, inoltre, avevano affermato che la società andava qualificata come venditore, nei confronti degli altri operatori aeroportuali, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla diversa vicenda relativa ad Aeroporti di R, laddove invece essa, sulla base delle convenzioni, riaddebitava agli operatori al costo, senza ricarico alcuno e tenendo conto dell’utilizzo di energia da parte degli stessi, gli importi ad essa fatturati dal gestore (Edison); dunque, si trattava di un mero riaddebito del costo di una componente dell’azienda gestita da imprese terze, con le quali, in subconcessione, si stipulavano contratti di affitto di aziende dotate delle relative componenti organizzate. Ancora, la sentenza impugnata andava censurata per avere assimilato attività assai diversificate, essendosi unitariamente considerate, ai fini che interessano, quelle connesse al funzionamento dello scalo, nonché quelle dedite ad attività commerciale a scopo di lucro, mentre nel caso di specie, la società ricorrente non conseguiva alcun margine di guadagno, ciò che consentiva di escludere che la stessa avesse operato una cessione a titolo oneroso di energia elettrica (diversamente da Aeroporti di R che, come emergeva dalla sentenza n. 20474 del 6 settembre 2013, cedeva a terzi operanti in aeroporto parte dell’energia elettrica anche acquistata sul mercato attraverso apposita cabina, ricavando compensi forfetari dai soggetti beneficiari, fatta eccezione per gli organismi pubblici che fruivano delle prestazioni gratuitamente). Sotto altro profilo, la decisione andava censurata nel passaggio in cui i giudici di secondo grado, nel dichiarare del tutto arbitrariamente e in assenza di un apparato argomentativo “la sussistenza di tutti gli elementi emersi dalle verifiche a carico della società ai fini della legittimità e fondatezza dell’atto impositivo”, avevano ancorato tale conclusione alla circostanza che la società S.A.C. forniva a titolo oneroso (con emissione della relativa fattura) energia elettrica ai soggetti economici operanti nell’ambito dell’aerostazione sia che svolgessero attività commerciale a scopo di lucro, sia che fornissero servizi connessi all’attività di traffico aereo che rappresentavano, quindi, i consumatori finali dell’energia utilizzata nelle varie attività.

2. In via preliminare, va rilevato che la società ricorrente ha depositato, in data 3 giugno 2024, con modalità telematiche, istanza con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022 e dell’art. 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992, esponendo che:

– ) l’art. 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022, contemplava, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, la possibilità di definire in via agevolata, le controversie pendenti alla data dell’1 gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui era parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

nella fattispecie in esame ricorrevano i requisiti previsti dalla cennata disposizione normativa, in quanto la controversia doveva ritenersi pendente alla data dell’1 gennaio 2023, il giudizio non era, allo stato, definito con pronuncia definitiva, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era parte del giudizio in quanto destinataria della notifica del ricorso introduttivo e l’atto impugnato risultava definibile ai sensi dell’art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022;

la società ricorrente, in relazione alla controversia in esame, aveva aderito all’istituto condonale di cui all’art. 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022, provvedendo a trasmettere la relativa domanda di adesione in data 19 settembre 2023 (allegato n. 1);

-) in data 22 settembre 2023, il contribuente aveva provveduto al versamento dell’unica rata prescelta mediante modello di versamento elaborato dai sistemi di Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli (allegato n. 2).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi ai quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.

3.1 Inoltre, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 “L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine” (comma 200) e “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201)”.

4. Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

4.1 Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

4.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.