CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22678 depositata il 12 agosto 2024
Tributi – Preavviso di iscrizione ipotecaria – Cartelle di pagamento – Difetto di giurisdizione – Notifica – Previo avviso ex art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/73 – Rigetto
Rilevato che
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva accolto l’appello proposto da Equitalia Sud Spa, oggi Equitalia Servizi di Riscossione Spa, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 21017/21/15 declaratoria del parziale difetto di giurisdizione in favore dell’AGO e, nel resto, dell’accoglimento del ricorso introduttivo. Questo era stato proposto dalla società S. costruzioni Srl avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. (…), nonché avverso le cartelle di pagamento e gli atti presupposti alla stessa. La società evocava in giudizio, oltre che l’agente della riscossione, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL.
Il giudice di prime cure, sulla parte della domanda in cui riteneva la giurisdizione del giudice tributario, l’accoglieva disponendo la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria per violazione dell’art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73.
Il giudice d’appello riformava tale decisione sulla base di una duplice ratio decidendi. Da un lato accertava che la società ricorrente aveva lamentato con il ricorso introduttivo l’omessa notifica della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria impugnata, nonché l’omessa notifica degli atti presupposti all’Iscrizione stessa e la conseguente inesistenza dei diritti di credito oggetto della stessa, ma non aveva mai dedotto la violazione dell’art. 50 citato. Ne derivava che la sentenza di primo grado era stata pronunciata ultra petita, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Dall’altro, il giudice stabiliva comunque l’inapplicabilità dell’art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73 alle azioni cautelari, in quanto la norma in ragione della quale il giudice di primo grado aveva annullato l’iscrizione ipotecaria impugnata era applicabile in ipotesi di azioni esecutive.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi, cui replicano con distinti controricorsi l’agente della riscossione, l’INPS e l’INAIL, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 cod. proc. civ.
Considerato che
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Inps e Inail nel presente giudizio di cassazione. Infatti, già il giudice di prime cure ha declinato parzialmente la giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti di natura non tributaria di cui i due enti sono titolari. Le spese del presente grado sono compensate nei confronti dei due enti in quanto, benché destinatari della (erronea) notificazione del ricorso per Cassazione ad opera della società, non hanno tenuto che sulla questione della loro legittimazione è già maturato il giudicato interno nel grado di appello, con conseguente superfluità della loro attività difensiva in Cassazione.
2. Con il primo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 111, comma 1 Cost. “per avere il giudice tributario d’appello errato in diritto senza preliminarmente eccepire, prima di ogni decisione, il suo difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale (Inps ed Inail) e di natura amministrativa (comune di R) e contenuti nell’estratto di ruolo, prodotto in atti dall’appellante Equitalia sud Spa, ed appartenenti invece alla giurisdizione ordinaria”.
3. Il motivo è inammissibile per più ragioni.
3.1. Innanzitutto, non vi è neppure indicazione del pertinente paradigma processuale dell’art. 360, comma 1 cod. proc. civ.. Inoltre, l’interpretazione del contenuto della doglianza fa emergere un evidente cumulo di censure, pretese di violazioni di legge e asseriti vizi motivazionali tra loro incompatibili.
3.2. In secondo luogo, non viene colta la ratio decidendi espressa nel giudizio, dal momento che il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di giurisdizione parziale, con riferimento alla parte degli atti impugnati afferenti crediti previdenziali di natura non tributaria, con statuizione che dagli atti non risulta specificamente appellata da alcuna delle parti e conseguente maturazione del giudicato interno.
4. Con il secondo motivo di ricorso viene prospettata l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione per omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai fini dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., in relazione al mancato esame delle risultanze processuali e, comunque, la nullità della sentenza per omessa pronuncia su detto punto decisivo della controversia ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
4.1 Il terzo motivo prospetta “l’insufficiente ed errata motivazione per omesso o insufficiente o errato esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al dichiarato vizio ultra petitum partium nella sentenza del giudice in prime cure in relazione alla errata applicazione dell’art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73 (art.360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.) e violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione a detta questione (art.360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.). Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’applicazione dell’art. 77 co. 2 D.P.R. 602/73 e comunque dell’art. 77 nonché dell’art. 19 comma 1 e bis, circa l’omessa comunicazione preventiva (…) (ai fini dell’art.360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.). Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’applicabilità dell’art. 77 comma 2-bis D.P.R. 602/73 per l’iscrizione di ipoteca, ex art.360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione o omesso o in sufficiente esame circa un fatto controverso decisivo del giudizio in relazione alla mancata notifica della comunicazione preventiva prescritta dall’art. 77 comma 2-bis D.P.R. 602/73 ed alla mancata prova data dall’Equitalia cui era tenuta ex art. 2697 cod. civ. (art.360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.) e, in tal senso, violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione a detta mancata prova (art.360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.)”.
5. I due motivi, di concezione analoga, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, per più concorrenti ragioni.
5.1. In primo luogo, quanto alla tecnica di formulazione, si assiste ad un affastellamento di profili di censura eterogenei e tra loro inestricabili, con riferimento a ben tre paradigmi processuali per ogni motivo (nn. 3, 4 e 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ.), e i profili sono tra loro incompatibili.
5.2. Sempre quanto alla concezione delle censure, la ricorrente non tiene conto che l’art. 54, comma primo, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 13.9.2016 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n. 5, con conseguente inammissibilità in parte qua dei due motivi di ricorso anche perché non han tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).
5.3. Vi è poi inammissibilità anche per difetto di specificità dei motivi. Posto che la ricorrente nelle censure fa riferimento alla notifica delle cartelle sottese all’iscrizione, avrebbe dovuto trascrivere esattamente le singole relate delle varie cartelle, e non limitarsi a indicarne genericamente il contenuto, per consentire al Collegio di apprezzarne la decisività.
Inoltre, in ricorso si insiste sulla questione della necessità del previo avviso ex art. 50 comma 2 D.P.R. 602/73, senza dare evidenza analitica della tipologia dei crediti o almeno riprodurre le cartelle per poter verificare l’applicabilità della norma.
Le altre questioni, inclusa quella ex art. 77 cit. sono da considerarsi nuove, dal momento che nella aspecificità delle censure non vi è evidenza di tempestiva loro introduzione in primo grado e riproposizione in appello.
6. Il ricorso è conclusivamente rigettato.
Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza, liquidate in favore della sola agente della riscossione, considerato che l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 cod. proc. civ. senza svolgimento di difese effettive.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di INPS e INAIL e compensa le spese di lite nei loro confronti;
rigetta il ricorso nel resto e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell’agente della riscossione in Euro 8.200,00 per compensi, oltre 200,00 Euro per spese borsuali, spese generali 15% Iva e Cpa.
Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.