CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22746 depositata il 6 luglio 2026

Tributi – Notifica effettuata a mezzo PEC – Correzione errore materiale – Spese dell’intero giudizio – Giudizio di legittimità

Rilevato che

Con notifica effettuata a mezzo PEC in data 18.10.2021 all’indirizzo PEC della E. Srl e a quello del suo difensore domiciliatario, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 17829/2021, depositata il 22.06.2021, per omessa indicazione, anche nel dispositivo, della compensazione integrale tra le parti delle spese dell’intero giudizio e, quindi, anche delle spese dei giudizi di merito, come disposta nell’ultimo capoverso della motivazione, dedicato alle spese di giudizio (punto 5), laddove si afferma che “in considerazione della specificità della questione controversa, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’interno giudizio”;

– l’intimata non si è costituita.

Ritenuto che

– L’istanza di correzione, presentata dall’Agenzia delle entrate, è inammissibile non essendo configurabile alcun errore materiale nel dispositivo della sentenza;

l’inammissibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., tuttavia, non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass. S. U. n. 4353 del 2023; Cass. n. 28035 del 2025);

– nella specie, invero, l’errore materiale viene rilevato nella motivazione della sentenza;

– secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 26236 del 2019), richiamato dall’istante, in materia di regolamentazione delle spese di lite, integra un’ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tra motivazione della sentenza e dispositivo, non potendosi il contrasto risolvere nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ove risultino chiaramente spiegate le ragioni della disposta compensazione, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione;

– orbene, nel caso in esame risulta evidente che l’errore materiale sussiste non nel dispositivo, ma nella motivazione della sentenza, nella parte riguardante la regolamentazione delle spese (p. 6, punto 5), laddove viene disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, senza che risultino spiegate le ragioni della compensazione anche per le spese dei giudizi di merito, in contrasto con il dispositivo, in cui la compensazione è stata correttamente disposta solo per il giudizio di legittimità;

– la compensazione delle spese dei giudizi di merito, disposta a p. 6, punto 5 della motivazione, invero, contrasta irrimediabilmente con quanto statuito ai precedenti punti 3 e 3.1, in cui è stato esaminato l’ultimo motivo del ricorso principale, proposto dall’Agenzia delle entrate, formulato proprio avverso il capo di sentenza relativo alle spese del processo di primo grado. Nel ritenere infondato tale motivo, formulato in relazione al vizio di omessa pronuncia, la Corte ha affermato che “3.1. La sentenza impugnata riferisce espressamente, nella parte in cui illustra il contenuto dell’appello dell’Agenzia, che il gravame ha per oggetto anche la statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado, contestata sotto il profilo della mancata compensazione delle stesse. Conclude, tuttavia, nel senso della conferma integrale della sentenza impugnata, respingendo, in tal modo (anche) tale motivo di appello, sia pure in via tacita.”;

– la mancata spiegazione, a quel punto, delle ragioni della compensazione delle spese “dell’intero giudizio” e, quindi, anche dei giudizi di merito, se posta a confronto con quanto evidenziato in precedenza nella stessa motivazione e con il contenuto del dispositivo, comprova che la affermazione sulla compensazione delle spese dei giudizi di merito è dovuta ad un evidente errore materiale contenuto in detta parte della motivazione che può essere corretto in questa sede, dovendosi sostituire a p. 6, punto 5 della motivazione della sentenza le parole “dell’intero giudizio” con le parole “del giudizio di legittimità”;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. S. U. n. 29432 del 2024).

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione della propria sentenza n. 17829/2021, depositata il 22.06.2021, nel senso che, a p. 6 – punto 5 della motivazione di detta sentenza, siano eliminate le parole “dell’intero giudizio” e aggiunte le parole “del giudizio di legittimità”.