CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22858 depositata il 14 agosto 2024

Tributi – Cartella di pagamento – Notaio – Eccezione di nullità dell’atto – Rimborso imposta di registro versata su atti e contratti stipulati a mezzo di rogiti – Difetto di motivazione – Inammissibilità

Rilevato che

1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 24 novembre 2020, n. 6678/03/2020, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per il recupero del rimborso ricevuto da Gu.Cl., in qualità di notaio avente sede in Agrigento, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che andava accolta l’eccezione di nullità dell’atto – non esaminata dal primo giudice e riproposta dalla parte appellata – per difetto di motivazione;

2. la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che la cartella di pagamento fosse carente di motivazione, non consentendo di ricostruire le ragioni poste a fondamento della pretesa restitutoria;

3. Gu.Cl. ha resistito con controricorso;

4. la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che

1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10,57,58 e 77 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il notaio fosse legittimato, in luogo dei contraenti, a chiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta di registro versata su atti e contratti stipulati a mezzo di rogiti redatti col suo ministero;

2. il ricorso è inammissibile;

2.1. a ben vedere, la censura non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, non confrontandosi con la relativa motivazione che era interamente incentrata sull’inadeguatezza motivazionale della cartella di pagamento; difatti, secondo il giudice di appello: ” Va, in via preliminare, preso in esame per ragioni di priorità logica e giuridica, l’originario motivo di ricorso con il quale era stato denunciato il difetto di motivazione dell’atto impugnato, motivo non esaminato dal primo giudice e riproposto in questa sede dalla parte appellata. … infatti, …, al giudizio di merito non è dato pervenire quando ricorrono vizi formali dell’atto, quali il difetto assoluto di motivazione, di fronte ai quali il giudice deve arrestarsi alla pronunzia di annullamento …, senza entrare nel merito, come, invece, ha fatto il primo giudice sulla base di argomentazioni dedotte dall’Amministrazione in sede giudiziale a chiarimento delle ragioni poste a fondamento della propria pretesa.

Le ragioni e i chiarimenti successivamente dedotti dall’Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio originato dall’impugnazione dell’atto, infatti, non possono integrare ex post una motivazione totalmente mancante, perché una motivazione successiva non può sanare l’invalidità per difetto di motivazione di un atto preesistente … Il motivo con il quale era stato dedotto il difetto di motivazione della cartella impugnata, conseguentemente, andava esaminato in via preliminare ed essendo fondato rivestiva carattere assorbente; il relativo vizio dell’atto, a fronte dell’omesso esame in primo grado deve essere riconosciuto in questa sede.

Solo in giudizio, infatti, si è potuto accertare che le somme erano state iscritte a ruolo per il recupero di quanto rimborsato in precedenza al notaio rogante dopo un versamento che lo stesso aveva effettuato, in qualità di responsabile d’imposta, per imposte di registro dovute dalle parti, e solo in giudizio l’Amministrazione ha chiarito che, a suo avviso, il notaio non era legittimato a chiedere il rimborso (che, tuttavia, era stato in precedenza effettuato).

La cartella, di contro, non permetteva in alcun modo di ricostruire tali ragioni poste a fondamento della pretesa, perché nella stessa veniva soltanto fatto riferimento ad una circolare interna, ma senza indicazione del suo contenuto, mancava l’indicazione dell’atto notarile (o degli atti notarili) in relazione al quale (o ai quali) era stato in precedenza effettuato il rimborso (poi revocato) e mancava anche l’indicazione dell’atto di revoca del precedente atto di rimborso, menzionato soltanto con un numero, (ma non allegato e mai in precedenza notificato), con conseguente preclusione di ogni possibile difesa per l’impossibilità di conoscere, comprendere e contestare i presupposti su cui l’Amministrazione aveva ritenuto di poter fondare una pretesa di pagamento nei confronti del notaio.

La sentenza di annullamento dell’atto impugnato deve essere, conseguentemente confermata, ancorché sulla base della diversa motivazione che precede”;

2.2. pertanto, soffermandosi soltanto sulla legittimazione del notaio a chiedere il rimborso dell’imposta di registro versata sulle donazioni rogate con il proprio ministero nell’arco temporale dal mese di febbraio dell’anno 2009 fino al mese di settembre dell’anno 2011, il mezzo non attacca la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata;

2.3. pertanto, va confermato l’orientamento di questa Corte secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5, 31 maggio 2022, n. 17509; Cass., Sez. 5, 25 novembre 2022, n. 34760; Cass., Sez. 5, 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. 5, 12 giugno 2024, n. 16325);

3. in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

4. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;

5. nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2022, n. 19747).

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.