CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23158 depositata il 27 agosto 2024
Tributi – Pagamento spese di lite – Omessa pronuncia istanza di distrazione delle spese – Procedimento di correzione errori materiali – Annotazione presente ordinanza sull’originale della sentenza
Rilevato che
1. con la suindicata sentenza, resa nel giudizio iscritto al n. RG 5729/2016, questa Corte rigettava il ricorso proposto da Pe.Gi. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6969/2015, depositata il 13 luglio 2015, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di I nella misura di 2.300,00 Euro per competenze, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge;
2. con istanza notificata in data 24 ottobre 2023 e depositata in data 6 novembre 2023 l’avv. Vi.Gi. ha evidenziato l’errore materiale contenuto nella predetta sentenza per omessa distrazione delle spese in suo favore, chiedendone la correzione, depositando memoria in data 24 aprile 2024;
3. Pe.Gi. ha resistito con memoria depositata in data 11 dicembre 2023;
Considerato che
1. questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T., 9 maggio 2024, nn. 12545, 12729 e 12739, che richiamano Cass., Sez. U., n. 16037/2010 e Cass. n. 12962/2012; nello stesso senso, Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082);
2. all’esito della novella di cui al D.Lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis 1 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.;
3. non hanno fondamento le eccezioni del controricorrente, in quanto:
– il ricorso – a tacer d’altro – risulta notificato al Comune di I in data 24 ottobre 2023;
– l’istanza non sconta il limite temporale dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, giacché il rimedio in esame non è un mezzo di impugnazione (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082);
– in tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (così Cass., Sez. II/VI, 26 marzo 2019, n. 8436, che richiama Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010); risulta, quindi, preclusa ogni contestazione sul diritto alla richiesta distrazione rispetto al quale il controricorrente non ha alcun interesse, trattandosi di statuizione che incide solo nel rapporto tra la parte vittoriosa ed il suo difensore (cfr., tra le tante, Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30945);
4. nel controricorso del 22 marzo 2016, notificato il 24 marzo 2016, l’avv. Vi.Gi. aveva concluso: “con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, per dichiarato anticipo”;
5. deve, pertanto, provvedersi con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che la sentenza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità;
6. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013);
P.Q.M.
Dispone che nella sentenza di questa Corte n. 3591/2021, resa nel giudizio iscritto al n. RG 5729/2016 e depositata in data 12 febbraio 2021, alla pagina 5, dopo le parole “come per legge”, sia da intendere aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’avv. Vi.Gi.”.
Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale della sentenza predetta.