CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23303 depositata il 28 agosto 2024

Tributi – Diniego rimborso credito IVA – Cessioni intracomunitarie – Documenti di trasporto e CMR – Rigetto – in assenza di una precisa disposizione normativa nazionale che specifichi le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dalla effettiva sussistenza dei requisiti formali, la prova del trasporto e della consegna ai clienti intracomunitari può essere fornita dal cedente, su cui incombe l’onere della prova, con ogni mezzo 

Rilevato che

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Piemonte che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Torino che aveva accolto il ricorso della contribuente I. Srl avverso il diniego di rimborso di credito IVA per l’anno 2013.

2. Il diniego era stato motivato, in relazione a cessioni intracomunitarie (vendita di due impianti industriali ad una società francese), in considerazione della assenza di prova circa il trasferimento dei beni alla società acquirente.

3. La CTP aveva accolto il ricorso riconoscendo la reale esistenza dell’operazione di compravendita tra la società italiana e quella francese in quanto era stata data prova dei pagamenti e le carenze nei documenti di trasporto non potevano inficiare l’operazione nel suo complesso, rilevato che, comunque, il trasportatore aveva apposto il proprio timbro, firma del conducente e numero di targa.

4. Tale giudizio veniva confermato dalla CTR.

5. Il ricorso è fondato su un motivo.

6. Resiste con controricorso la contribuente.

Considerato che

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993 e dell’art. 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto provato il trasporto dei beni oltre i confini nazionali pur in presenza di documenti inidonei.

2. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

3. Emerge, innanzitutto, un difetto di specificità e autosufficienza perché le deduzioni sono assai generiche e apodittiche: “I documenti di trasporto e CMR prodotti dalla ricorrente in sede di verifica della sussistenza del rimborso IVA non erano né sottoscritti né timbrati dal ricevente.

I (pochi) CMR prodotti in sede di ricorso sottoscritti dal ricevente non erano in grado di giustificare il transito dei componenti dei due forni ceduti nel territorio francese. I due contratti intercorrenti tra le società (I. Srl e I.F.) e l’estratto conto della società I. non provavano comunque la consegna degli impianti nello stato estero”.

Quindi, non si riporta in maniera puntuale il contenuto della documentazione, sicché resta preclusa alla Corte, sulla base del ricorso, la possibilità di apprezzare compiutamente la doglianza (cfr. Cass. n. 12481 del 2022); si ammette, oltretutto, che vi erano CMR (lettera di vettura relativa a trasporto su strada internazionale) sottoscritti dal destinatario ma non si spiega perché questi non fossero idonei a provare il trasferimento dei beni.

4. Inoltre, va osservato che sotto il paradigma della violazione di legge si tenta, in realtà, di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice del merito e, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice di merito (Cass., Sez. Un. , n. 34476 del 2019).

4.1. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del Giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).

Si osserva, infatti, che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal Giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 2017).

Ancora, “In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal Giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del Giudice di merito” (Cass., n. 6035 del 2018).

5. È noto che l’esenzione dall’IVA della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire quando, in primo luogo, il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, in secondo luogo, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in terzo luogo, in seguito a tale spedizione o trasporto il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (per la giurisprudenza comunitaria, v. Corte Giust., 27 settembre 2007, T., causa C-409/04; Corte Giust., 6 settembre 2012, M.G., causa C-273/11; Corte Giust., 9 ottobre 2014, T., causa C-492/13; per la giurisprudenza italiana, v. Cass., n. 28832 del 2019; Cass., n. 29498 del 2020).

Ed in assenza di una precisa disposizione normativa nazionale che specifichi le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dalla effettiva sussistenza dei requisiti formali, la prova del trasporto e della consegna ai clienti intracomunitari può essere fornita dal cedente, su cui incombe l’onere della prova, con ogni mezzo (Cass. n. 29498 del 2020).

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.