CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23309 depositata il 29 agosto 2024

Tributi – Avviso di accertamento – IVA, IRES e IRAP – Finanziamenti in contanti effettuati da soci quantificati ex art. 85 del D.P.R. n.917/86 ricavi non contabilizzati – Definizione agevolata dei carichi pendenti – Rigetto

Rilevato che

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, veniva rigettato l’appello proposto dalla società I. Srl proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 439/4/2014 di rigetto del ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. (…) relativamente ad IVA e II.DD. per l’anno di imposta 2007.

2. Con l’atto impositivo suddetto l’Agenzia delle Entrate, nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/73 contestava alla società Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili (I.) Srl che i finanziamenti infruttiferi del socio all’80% e amministratore della società, risultanti dal bilancio societario per il periodo di imposta costituissero, in realtà, ricavi non dichiarati, con conseguente pretesa di una maggiore IVA, IRES e IRAP e irrogazione delle sanzioni.

3. La sentenza di appello confermava la decisione del giudice di prime cure, superando sia le questioni preliminari sollevate dalla società, inclusa quella di invalida notifica dell’avviso, sia le difese nel merito, compresa la prospettata assenza di presunzioni qualificate necessarie per l’accertamento analitico-induttivo e l’utilizzo di doppie presunzioni.

La CTR condivideva la decisione di primo grado la quale, con riferimento ai finanziamenti in contanti effettuati dai soci, aveva accertato che non vi era agli atti prova documentale della fonte dei capitali, qualificandoli ex art. 85 del D.P.R. n.917/86 ricavi non contabilizzati.

Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso.

Con nota di deposito del 18.9.2023 la società ha chiesto la sospensione del giudizio e, previa verifica dell’intervenuta adesione della parte alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui all’art. 6 della L. n. 225/2016, ha chiesto la sospensione del giudizio e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 29796 del 2023, disposta all’esito dell’adunanza camerale del 16 ottobre 2023, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo con richiesta alle parti di fornire chiarimenti, al fine di verificare:

a) la riferibilità delle cartelle di pagamento indicate nella domanda di definizione presentata dal contribuente alla pretesa per cui è causa;

b) l’esaustività della pretesa fatta valere con le cartella di pagamento, e per la quale è stata presentata la domanda di definizione agevolata, rispetto all’intero importo dovuto in base all’avviso di accertamento;

c) il regolare pagamento delle rate dovute secondo le scadenze prescritte.

Considerato che

5. Il Collegio dà atto del fatto che nessuna delle parti ha depositato una nota di chiarimento a seguito dell’ordinanza interlocutoria sintetizzata al paragrafo che precede, con conseguente necessità di esaminare senz’altro le censure proposte in ricorso.

6. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/00 e dell’art. 42, D.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92.

Il giudice di appello avrebbe violato e falsamente applicato tali previsioni normative perché ha ritenuto che l’Agenzia abbia assolto all’onere della motivazione dell’atto accertativo e ha ritenuto sussistenti i presupposti per le riprese ad imposizione in capo alla ricorrente.

Secondo la società ciò sarebbe avvenuto non sulla base di elementi probatori certi o sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, bensì di una mera presunzione “di secondo grado”, apoditticamente sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria mediante il richiamo di atti e documenti relativi ad un terzo soggetto.

7. Con il secondo motivo la ricorrente, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, 2697 cod. civ. e dei criteri di distribuzione dell’onere della prova nel processo tributario, nonché dell’art. 53 Cost.

La società si duole del fatto che il giudice ha:

1) ritenuto assolto, da parte dell’Ufficio, il proprio onere della prova per avere fondato la propria pretesa su di una “doppia presunzione”,

2) ha ritenuto che le prove contrarie addotte dalla Società ricorrente non fossero idonee a superare le risultanze fattuali dell’accertamento,

3) ha ritenuto di poter applicare in modo automatico lo strumento presuntivo, pur in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, rideterminando così il reddito della ricorrente prescindendo dalla sua effettiva capacità contributiva.

8. I motivi sono inammissibili.

Le doglianze, incentrate sulla prospettata lesione del principio di divieto di doppia presunzione, non colgono la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello, che ha compiuto accertamenti fattuali sulla base del compendio istruttorio traendone elementi di gravità, precisione e concordanza ai fini delle presunzioni ordinarie. Inoltre, attraverso un accertamento fattuale sorretto da motivazione logica, il giudice ne ha verificato il rispetto come richiesto per il tipo di accertamento utilizzato dall’Amministrazione finanziaria nel caso di specie, che è di tipo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73.

8.1. Il giudice d’appello ha accertato in primo luogo evidenti carenze nei verbali d’assemblea circa le puntuali motivazioni aziendali giustificative della richiesta di finanziamento ai soci e la mancanza di un piano di rimborso insieme ad un esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto di finanziamento.

8.2. In secondo luogo, a fondamento della decisione, il giudice ha posto il fatto che l’unico finanziatore della società è stato l’amministratore e socio all’80%, il quale si è rifiutato di fornire l’estratto conto bancario per consentire una verifica sul rapporto di provvista.

8.3. Inoltre, ulteriore e convergente elemento probatorio, il giudice ha accertato la totale assenza della tracciabilità dell’intera operazione contestata, visti i versamenti in contanti e i saldi negativi del conto cassa.

La sentenza ha anche valorizzato il fatto che gli apporti del socio in contanti sono intervenuti nella stessa data in cui sono stati deliberati, e sulla base degli elementi disponibili ha ritenuto che tali movimentazioni di denaro non fossero collegate ad operazioni economiche reali che li giustificassero.

8.4. È dal compendio di tali plurimi e convergenti elementi che il giudice ha tratto presunzioni gravi, precise e concordanti, logicamente ritenute corroboranti il fondamento dell’accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/73.

Ciò non pone alcun tema di doppia presunzione, ma di semplice individuazione dei presupposti per l’operatività della presunzione ordinaria in corrispondenza al modello legale di accertamento.

9. In buona sostanza i motivi di ricorso non sono congruenti con la ratio decidendi espressa dal giudice e attraverso gli stessi viene, sostanzialmente, chiesto al giudice di legittimità un inammissibile rinnovato apprezzamento del fatto e della prova.

10. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.