Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23528 depositata il 2 settembre 2024

preavviso di iscrizione ipotecaria – atto impugnabile

FATTI DI CAUSA

Equitalia Nord s.p.a., successivamente incorporata da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., notificava ad A.P. l’avvenuta  iscrizione  di  ipoteca  sulla  quota  indivisa  di  sua pertinenza, pari alla metà dell’intero, di alcuni immobili siti nel Comune di Terrazza Coste (PV), sull’asserito presupposto del mancato pagamento di prodromiche cartelle esattoriali relative anche a tributi erariali.

Il A.P. impugnava l’atto in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, la quale respingeva il suo ricorso.

La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 730/49/2017 del 24 febbraio 2017 rigettava l’appello della parte privata.

A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale argomentava che il ricorso proposto dal contribuente risultava inammissibile, non essendo stato impugnato nel termine di legge il preavviso di iscrizione ipotecaria precedentemente notificatogli dall’agente della riscossione.

Avverso tale sentenza il A.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate -Riscossione (ADER), nella qualità di successore universale ex lege di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., si è limitata a depositare un mero «atto di costituzione», ai soli della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione degli artt. 19, comma 1, lettera e-bis), e 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 77, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992 (recte: del D.P.R. n. 602 del 1973 -n.d.r.).

1.1 Si censura  l’impugnata  sentenza  per  aver  erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente, in quanto asseritamente precluso dalla mancata tempestiva impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria anteriormente notificatogli dall’agente della riscossione.

1.2 Viene, al riguardo, obiettato che fra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 rientra espressamente l’iscrizione di ipoteca (lettera e-bis]), e non invece il semplice preavviso di iscrizione.

2. Con il secondo motivo, pure proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 60, comma 1, lettera e), del P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 14, comma 1, della L. n. 890 del 1982 e dell’art. 2697 c.c..

2.1 Si assume che avrebbe errato il collegio di secondo grado nel ritenere validamente eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, benchè non fosse stata acquisita agli atti la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa prevista dalla norma e del suo ricevimento da parte del destinatario.

3. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame della seconda censura.

3.1 Per giurisprudenza di questa Corte, il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all’ 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 è atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell’elenco di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992.

3.2 L’impugnazione di tale atto rappresenta, tuttavia, una mera facoltà, e non un onere, per il destinatario, il quale può in ogni caso proporre ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca; anzi, lo deve fare, nell’osservanza del termine decadenziale all’uopo stabilito dall’art. 21, comma 1, del decreto legislativo citato, se vuole impedire che essa acquisisca il carattere della definitività (cfr. Cass. n. 30736/2021, Cass. n. 26129/2017).

3.3 Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l’atto tipico impugnabile (l’iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all’atto impugnato in via facoltativa (cfr. Cass. n. 32527/2022, Cass. n. 30736/2021, Cass. n. 7344/2012).

3.4 Dalle suenunciate «regulae iuris», da ribadire in questa sede, si è erroneamente discostata la CTR, la cui decisione incorre, pertanto, nella denunciata violazione di legge.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto. 

4.1 Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.

4.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.