CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23599 depositata il 3 settembre 2024
Tributi – Somministrazione di questionario – Redditometro – Dichiarazione dei redditi – Accertamento con adesione – Maggior reddito non dichiarato – Spese sostenute per i beni posseduti – Incrementi patrimoniali accertati – Vizio di ultrapetizione – Principio di non contestazione – Accoglimento
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito della somministrazione di questionario, procedeva all’accertamento sintetico del reddito, c.d. redditometro, nei confronti di Be.Pi., che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.
La contribuente proponeva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito definitorio.
Quindi l’Amministrazione finanziaria notificava a Be.Pi. l’avviso di accertamento n. (…), con riferimento all’anno 2008, contestando il maggior reddito non dichiarato di € 61.242,25 (ric., p. 2), in considerazione delle spese sostenute per i beni posseduti (auto di grossa cilindrata, V.T., residenza principale in locazione) e degli incrementi patrimoniali accertati (acquisto di abitazione).
L’abitazione era stata acquistata nel 2011 per l’importo di € 630,000,00, somma che era stata attribuita in parti uguali alla contribuente ed alla figlia, e l’importo ero stato ripartito pro quota in relazione all’anno in considerazione. Be.Pi. replicava che possedeva risorse non reddituali con le quali aveva finanziato le spese.
2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. La CTP riteneva fondate e documentate le difese proposte dalla contribuente, e pertanto annullava l’avviso di accertamento.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
La CTR rigettava il gravame dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione adottata dalla CTP.
4. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, affidandosi a tre strumenti di impugnazione.
La contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso personalmente (15.3.2017), e presso il difensore costituito (17.3.2017), ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta la nullità della sentenza impugnata, per non essersi il Giudice dell’appello pronunciato sulla censura relativa all’errore in cui è incorsa la CTP annullando interamente l’avviso di accertamento, mentre i rilievi in tema di possesso dell’abitazione principale e di acquisto di un’autovettura neppure erano stati contestati dalla contribuente.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta ancora la nullità della sentenza emessa dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il Giudice del gravame è incorso nel vizio di ultrapetizione, ritenendo di poter tenere conto, nella complessiva disponibilità della contribuente, del prelevamento di € 80.000,00 effettuato quale socia della Immobiliare S. Srl, mentre la Be.Pi. aveva indicato quale disponibilità patrimoniale solo i 70.000,00 € conseguiti per effetto della cessione degli arredi su misura.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica sempre la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente reputato di poter ritenere applicabile il principio di non contestazione.
4. Mediante il primo mezzo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza impugnata, per non essersi il Giudice dell’appello pronunciato sulla censura relativa all’errore in cui è incorsa la CTP annullando interamente l’avviso di accertamento, mentre i rilievi in tema di possesso dell’abitazione principale e di acquisto di un’autovettura neppure erano stati contestati dalla contribuente.
4.2. La ricorrente ha avuto cura di trascrivere il passaggio del suo atto di appello in cui, evidenziato che la contribuente nulla aveva opposto avverso gli indicatori di reddito costituiti dall’autovettura e dall’abitazione principale in locazione, aveva sottolineato che “il… reddito corrispondente va pertanto in ogni caso confermato” (ric., p. 6).
4.3. La CTR effettivamente non ha pronunciato sul punto, e non ha pertanto esaminato se l’avviso di accertamento dovesse essere a suo parere annullato anche in considerazione delle indicate poste reddituali, o dovesse piuttosto essere ridotto nell’ammontare.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto.
5. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta ancora la nullità della sentenza emessa dalla CTR, perché il Giudice del gravame è incorso nel vizio di ultrapetizione, ritenendo di poter tenere conto, nella complessiva disponibilità della contribuente, del prelevamento di € 80.000,00 effettuato quale socia della Immobiliare S. Srl, mentre la Be.Pi. aveva indicato quale disponibilità patrimoniale solo i 70.000,00 euro ottenuti mediante la cessione degli arredi su misura.
5.1. In effetti nella tabella riassuntiva delle proprie disponibilità offerta dalla contribuente già nel ricorso introduttivo, la somma di € 80.000,00 relativa ad un prestito conseguito dalla S. Srl non compare.
Risulta peraltro pacifico che elementi di prova documentale, la copia di una pagina del libro giornale della società, dell’esistenza del prestito sono stati assicurati dalla contribuente.
Tuttavia il Giudice del gravame conteggia detto ammontare, ma senza chiarire perché ritenga che lo stesso debba essere calcolato, e comunque senza spiegare se la richiesta in tal senso sia stata proposta dalla parte, e sia risultata tempestiva.
Anche il secondo strumento di impugnazione risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.
6. Con il terzo motivo di ricorso l’Ente impositore contesta sempre la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente reputato di poter ritenere applicabile il principio di non contestazione.
6.1. La CTR afferma che la produzione documentale offerta dalla contribuente “non è stata contestata dall’Ufficio, fatta eccezione per la dichiarazione di vendita di mobili “a quel prezzo particolarmente elevato” (€ 70.000,00)” (sent. CTR, p. 2).
6.2. La ricorrente critica, riproducendo il passaggio del proprio scritto difensivo, che già nelle controdeduzioni in primo grado, e quindi nell’atto di appello, aveva proposto specifiche contestazioni di ulteriori produzioni documentali offerte dalla contribuente, anche sottolineando che delle cessioni di quote delle società “V.M.” e “A.F.” si era già tenuto conto nel redigere l’atto di accertamento, e comunque concludeva sostenendo che “la contribuente non adduce alcun documento rilevante, così da poter superare la presunzione contenuta in accertamento” (ric., p. 8).
6.3. La censura proposta dall’Agenzia delle Entrate risulta quindi fondata, perché aveva in realtà contestato ogni produzione documentale offerta dalla contribuente.
Merita anche di essere ricordato come questa Corte regolatrice abbia giù avuto occasione di chiarire che “nel processo tributario, nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio“, Cass. sez. V, 23.7.2019, n. 19806.
Pertanto nel processo tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare, per ciò solo devono ritenersi contestate le tesi difensive proposte dalla controparte.
7. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.