CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24235 depositata il 29 luglio 2026

Cartella di pagamento – IVA – Sanzioni – Interessi – Definizione agevolata – Procedura esecutiva – Pagamenti – Estinzione del giudizio

Fatti di causa

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, Va.Um. impugnava la cartella di pagamento (…) emessa ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972 con la quale veniva richiesto il pagamento di Euro 18.233,24 per omesso o tardivo versamento di IVA, nonché per sanzioni ed interessi.

L’Amministrazione resisteva al ricorso.

La CTP rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l’appello del contribuente.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso ed è rimasta intimata.

In data 9/6/2026, il ricorrente ha depositato documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 1, commi 231 e ss. L. 197/2022 ed ha chiesto che venga dichiarata “l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.

Ragioni della decisione

I commi 231 e 232 dell’art. 1 L. 197/2022 stabiliscono che “Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024″.

I successivi commi 235 e 236 stabiliscono le modalità attraverso le quali si perviene all’estinzione del giudizio: “235. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.

236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.

Infine, l’art. 12 bis D.L. 84/2025 conv. in L. 108/2025 dispone che: “1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.

Alla luce della disciplina riportata, dunque, per l’estinzione del giudizio è necessaria la produzione della dichiarazione di cui al comma 235, della comunicazione dell’Agente della riscossione contenente l’indicazione dell’ammontare complessivo e delle singole rate da pagare di cui al comma 241 e dell’attestazione del pagamento della prima rata o del totale da versare.

Nel caso di specie, il contribuente ha depositato i predetti documenti (con riguardo ai pagamenti ha depositato le ricevute relative alla prima rata e ad altre successive); la comunicazione dell’Agente della riscossione è certamente riferibile alla cartella de qua, in considerazione dell’indicazione della stessa riportata nel foglio 5 e del numero di protocollo della dichiarazione di adesione (W-2023041905785123) riportata nella prima pagina.

Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, in considerazione di quanto previsto – sia pure con riguardo ad una diversa ipotesi di definizione agevolata – dall’art. 1, comma 198, L. 197/2022 e, comunque, del principio generale che può trarsi dall’art. 310 c.p.c. per i casi di estinzione che non conseguono alla mera rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.