CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24382 depositata il 2 settembre 2025

ICI – Rimborso – Silenzio-rifiuto – Art. 360 c.p.c. – Artt. 19, 21 e 57 D.Lgs. n. 546/1992 – Art. 10 L. n. 212/2000 – Accoglimento

Fatti di causa

1. Il Comune di Piove di Sacco notificava Vi.Gi. una cartella di pagamento relativa ad ICI per le annualità dal 1995 al 1998, somme che il contribuente pagava in forma rateizzata senza prestare alcuna quiescenza ma al fine di evitare atti esecutivi, proponeva ricorso innanzi alla CTP di Padova che veniva dichiarato inammissibile.

2. A seguito di appello del contribuente la CTR del Veneto, con la sentenza 16/06/2007, accoglieva parzialmente il gravame fissando in Euro 42,50 il valore al metro quadro dei terreni in oggetto, pronunzia che nelle more passava in giudicato.

3. Il contribuente ritenendo che la cartella di pagamento contestata si riferisse esclusivamente ad una porzione di terreni di sua proprietà pari mq. 48.925 – con esclusione di quelli corrispondenti al mappale 138, foglio 13, di mq. 21.952 – risultando, quindi, il valore terreni considerati pari a Euro 2.079.312,50 (euro 42,50 X mq. 48.925) al quale corrispondeva ICI per l’ammontare di Euro 57.000,63 presentava formale richiesta di rimborso di quanto pagato in più (euro 55.981,00).

4. In ragione del silenzio-rifiuto il contribuente adiva la CTP di Padova che rigettava il ricorso.

5. La CTR del Veneto, con la pronunzia 190/2/2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva che il contribuente non fosse tenuto al pagamento della somma di Euro 19.915,10 costituita da interessi e sanzioni maturati.

6. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, il Comune di Piove di Sacco.

7. Il contribuente resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992, per non avere i giudici di appello rilevato la mancata impugnazione del provvedimento di rigetto parziale della richiesta di rimborso, rientrante quale atto tipico nella elencazione di cui all’art. 19 lett. e) del D.Lgs. n.546/92 e la conseguente inammissibilità dell’impugnazione del silenzio-rifiuto.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, derogando dal giudicato ed esorbitando dal suo potere decisionale, aveva disatteso la sentenza CTR Veneto n.16/2007 ed aveva provveduto ad una nuova revisione critica degli atti impositivi, così statuendo sul rimborso, estendendolo anche alle somme versate a titolo di pretese sanzionatorie.

3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, derogando dal giudicato e, quindi, dal titolo al rimborso, aveva disatteso la sentenza CTR Veneto n.16/2007 ed aveva provveduto ad una nuova revisione critica degli atti impositivi, così statuendo sul rimborso, estendendolo anche alle somme versate a titolo di pretese sanzionatorie ed interessi.

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 57, D.Lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata aveva accolto la richiesta di disapplicazione delle sanzioni ed interessi ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L. n.212/2000, domanda proposta per la prima volta in appello e, quindi, inammissibile.

5. Con il quinto motivo di ricorso il Comune deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della L. n.212/2000, laddove la sentenza impugnata aveva riconosciuto l’esimente dell’affidamento in difetto dei presupposti e condizioni di legge perché il beneficio potesse essere riconosciuto.

6. Osserva il Collegio che il primo motivo è da ritenere inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non vi è prova di un pregresso provvedimento di diniego di rimborso non impugnato tant’è che lo stesso Comune parla, del tutto genericamente di “sostanziale provvedimento di parziale diniego”, in alcun modo indicato nei suoi estremi.

7. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi – sono da ritenere fondati, rimanendo assorbiti il quarto e quinto.

7.1. La CTR con la pronunzia posta a base del diritto al rimborso ha stabilito ai fini IMU un minor valore a mq. dei terreni ma non ha escluso in alcun modo la debenza di sanzioni ed interessi relativamente al minor importo come rideterminato.

Appare, invero, fondata la contestazione del comune secondo cui il titolo e il rimborso oggetto del contendere è da identificarsi nella sentenza della CTR n. 16/2007 e che a fronte di tale giudicato la CTR doveva solo accertare se il rimborso riconosciuto o quello preteso dal ricorrente fossero corrispondenti con la rideterminazione giudiziale di cui alla sentenza della CTR n. 16/2007 mentre nel caso il giudice di merito, derogando al giudicato ed esorbitando dal suo potere decisionale, ha finito per disattendere la sentenza indicata ed ha provveduto a una nuova disamina circa la legittimità degli atti impositivi, così estendendo il diritto sul rimborso anche alle somme versate a titolo di interessi e pretese sanzionatorie malgrado su tale punto la sentenza della CTR non aveva disposto in merito alla non debenza o disapplicazione.

8. In conclusione in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto ed il quinto, rigettato il primo, la sentenza va cassata, con rinvio alla CGT-2 del Veneto, la quale dovrà riesaminare la sussistenza del diritto al rimborso del contribuente alla luce dei principi sopra cennati e tenendo conto dell’intervenuto giudicato di cui alla sentenza n. 16/2007 e procedere, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto ed il quinto; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.

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