CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24656 depositata il 15 agosto 2026

Cartella di pagamento – Imposta di registro – Soccombenza reciproca – Incertezza – Annullamento – Regolamentazione delle spese – Accoglimento

Fatti di causa

1. Co.An. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 16 giugno 2023, n. 3633/13/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento n. (…) da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificatagli l’8 maggio 2019, in dipendenza dell’avviso di liquidazione n. (…) da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificatogli l’11 novembre 2009, per omesso versamento dell’imposta di registro in relazione ad una sentenza civile del Giudice di Pace di Roma, ha accolto l’appello proposto da Co.An. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 2 marzo 2021, n. 2282/26/2021, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha compensato tra le parti le spese giudiziali, nonostante l’annullamento della cartella di pagamento, senza addurre alcuna motivazione, limitandosi ad argomentare che: “In relazione allo svolgimento dei fatti di causa come sopra descritti, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese per l’intero giudizio”.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 15, commi 1 e 2, 36, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione delle spese giudiziali in totale carenza di motivazione.

1.1 Il predetto motivo è fondato.

1.2 Come è noto, l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario “soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

1.3 Anche nel giudizio tributario, per giurisprudenza costante, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2026, n. 14695; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2025, n. 34693; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2026, n. 14695; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037).

1.4 Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato – per il processo tributario – dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6- 2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037).

1.5 Nella specie, a ben vedere, la compensazione delle spese giudiziali non è stata in alcun modo motivata, essendosi limitato il giudice di secondo grado a disporla con la vaga e generica indicazione di “giusti motivi”, senza esplicitare alcuna giustificazione delle ragioni fondanti.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.