CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24657 depositata il 15 agosto 2026
Tributi – Intimazione di pagamento – Disconoscimento della conformità – Effetto devolutivo del gravame – Accoglimento
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già “E.S. Spa.”, e poi, “E.S.R. Spa.”) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria il 22 luglio 2020, n. 1678/8/2020, che, in controversia su impugnazione dell’intimazione di pagamento n. (…) nei confronti di Fr.An., notificata il 6 maggio 2010, in dipendenza della cartella di pagamento n. (…) nei confronti del medesimo, notificata il 22 ottobre 2002, da parte di “E.S. Spa.”, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Reggio Calabria, per tributi erariali iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 18.657,89, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di Fr.An., avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria l’11 febbraio 2014 n. 2765/8/2014, senza alcuna statuizione sulle spese giudiziali per la contumacia dell’appellato.
2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorso originario sul rilievo dell’inidoneità della documentazione prodotta in copia fotostatica dall’agente della riscossione, stante il disconoscimento della conformità all’originale da parte del contribuente – sul presupposto che l’appello avesse investito la ratio decidendi della sentenza impugnata soltanto con riguardo ai poteri certificatori dell’agente della riscossione in ordine alla conformità ai documenti originali delle copie fotostatiche prodotte in giudizio e alla conseguente necessità della proposizione di querela di falso.
3. Fr.An. è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’effetto devolutivo del gravame si fosse limitato ad aggredire la ratio decidendi della sentenza di prime cure soltanto con riguardo ai poteri certificatori dell’agente della riscossione in ordine alla conformità ai documenti originali delle copie fotostatiche prodotte in giudizio e alla conseguente necessità della proposizione di querela di falso, laddove “dall’esame complessivo delle difese svolte è possibile evincere come oggetto di censura non fosse unicamente la questione relativa al potere certificativo del funzionario, bensì la complessiva valutazione dei documenti prodotti dal contribuente”.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2719 cod. civ. e 26 del D.P.R. 29 novembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente confermata dal giudice di appello la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla mancata produzione in giudizio degli originali della relata di notifica della cartella di pagamento, laddove “la copia dell’avviso di ricevimento non è priva di qualsivoglia valore probatorio sol perché il destinatario ne contesti la conformità all’originale”.
1.3 I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono fondati.
1.4 A ben vedere, in base alla precisa trascrizione in ricorso del motivo di appello (pagine 5, 6 e 7, alle quali si rinvia), si evince come la censura attingesse la valutazione complessiva del giudice di prime cure in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta in copia fotostatica e al disconoscimento della conformità all’originale, a fronte dell’attestazione in tal senso da parte dell’agente della riscossione.
Per cui, va escluso che il gravame avesse investito soltanto in parte la ratio decidendi della sentenza di primo grado, essendo stata censurata, a monte, l’automatica negazione di ogni efficacia probante alla documentazione prodotta in copia fotostatica dall’agente della riscossione a fronte della disconosciuta conformità all’originale da parte del contribuente.
Né il giudice di appello si è confrontato in alcun modo con l’esigenza di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la ritualità del predetto disconoscimento dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. 6-5, 25 maggio 2021, n. 14279; Cass., Sez. 3, 20 dicembre 2021, n. 40750; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2023, n. 15373; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, n. 15200; Cass., Sez. Trib., 5 novembre 2025, n. 29240; Cass., Sez. Trib., 20 maggio 2026, n. 15207).
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.