Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 2470 depositata il 5 febbraio 2026
responsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello del contribuente e annullata la cartella di pagamento (imposta di registro e sanzioni dovute dalla società estinta ELG di P.A. & C. s.a.s., di cui il contribuente era socio accomandante) impugnata con il ricorso in primo grado;
2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di ricorso;
3. resiste con controricorso, integrato da successiva memoria, il contribuente Cozza Lorenzo Renato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve respingersi; le spese, in considerazione del consolidamento della giurisprudenza solo dopo la proposizione del ricorso e del sopravvenire in materia di Cass. Sez. U., 12/02/2025, n. 3625, possono compensarsi interamente; nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell’Interno per l’inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all’art. 11 della l. n. 206 del 2004)», Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, la violazione o falsa applicazione degli art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 e 61 d. lgs. 546/1992, art. 111 e 24 della costituzione, art. 53 e 57, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4. Cod. proc. civ..
Il motivo è infondato ma in parte anche inammissibile. La sentenza impugnata evidenzia la fondatezza dell’appello del contribuente in relazione alla specificità dei motivi, ritenendo lo stesso non inammissibile (“inammissibilità del ricorso che pure non è fondato”), come prospettato dall’Agenzia delle entrate.
Del resto, la specificità dei motivi di appello in materia tributaria deve essere desunta dal complesso dell’atto: «Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv. 652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv. 658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 – 01).
3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’art. 21, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
Il ricorso avverso la cartella esattoriale era inammissibile, per la ricorrente, in quanto la società non aveva impugnato nei termini l’avviso di liquidazione (imposta di registro) anzi aveva definito il debito con accertamento in adesione, con otto rate, provvedendo a pagare solo la prima rata e non le altre sette. La cartella era stata notificata alla società e dopo la sua estinzione (il 16 aprile 2015) ai soci.
Il motivo è infondato in quanto il termine per il socio oggi ricorrente decorre dalla notifica a lui della pretesa tributaria (termine rispettato e non contestato da parte della ricorrente).
4. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, d. lgs. 175/2014, art. 1309, 2312, 2313 e 2495 civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Il motivo è infondato. Il ricorrente è socio accomandante, con responsabilità limitata al solo capitale attribuito nella società.
Ha osservato Cass.n. 26264/22: “4.1. È sufficiente ricordare che secondo l’orientamento di questa Corte, nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – sia attiva che passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all’art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale (Cass. n. 13565 del 2021; conformi Cass. n. 9429 del 2020 e Cass. n. 1671 del 2013, entrambe non massimate). Una volta cancellata la società, il socio acc.nte può essere chiamato a rispondere nei limiti della quota di liquidazione ex art. 2324 cc.
Si è in proposito osservato che «Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, l’amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall’art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci» (Cass. Sez. U., 12/02/2025, n. 3625, Rv. 673808 – 01).
La sentenza impugnata ha rilevato l’assenza di prova da parte dell’Agenzia delle entrate (che ne aveva l’onere) della effettiva (non presunta) distribuzione di somme ai soci in forza del bilancio di liquidazione ovvero, in assenza di questo, sulla base di altre modalità erogative.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali.
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