CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 24721 depositata il 16 settembre 2024

Tributi – Comunicazione di iscrizione ipotecaria – Prescrizione credito tributario – Credito per sanzioni e interessi – Rigetto

Ritenuto che

Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Genova, Va.Fa. impugnava una comunicazione di iscrizione ipotecaria e le relative cartelle presupposte, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito tributario iscritto a ruolo nei suoi confronti.

Dichiarata, in primo grado, la cessazione della materia del contendere sull’intera controversia, sebbene tale pronuncia fosse stata richiesta relativamente a solo alcune cartelle, in appello veniva parzialmente accolta l’impugnazione del contribuente e, con riferimento a due cartelle, veniva dichiarata l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall’Agenzia delle entrate per sanzioni e interessi.

In particolare, la CTR riteneva applicabile l’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. solo ai tributi, mentre per le sanzioni e per gli interessi, riteneva applicabile la prescrizione quinquennale, in virtù rispettivamente degli artt. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e 2948, comma 1, n. 4, c.c.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base un solo motivo.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Sono rimasti intimati la A.G. Spa e il Comune di Genova.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., poiché il termine di prescrizione del credito tributario doveva considerarsi unitario e doveva essere rinvenuto in quello applicabile all’obbligazione principale, destinato ad estendersi anche alle componenti accessorie.

Il termine quinquennale di cui all’art. 20 troverebbe applicazione solo se le sanzioni vengono richieste autonomamente e non contestualmente al tributo principale.

La ricorrente richiama, in particolare, l’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, secondo cui per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce e la giurisprudenza della S.C. (e, segnatamente, la pronuncia n. 10549/2019), che valorizza la unitarietà del termine di prescrizione.

2. Il motivo è infondato.

Ed invero, quanto alla durata del termine di prescrizione relativo alle sanzioni ed agli interessi conseguenti al mancato pagamento di tributi, recentemente la Suprema Corte ha affermato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale (Cass. n. 2095/2023, Rv. 666756-02).

Tale principio, affermato anche da arresti più recenti (Cass. n. 4969/2024, conf. n. 13781/2023, non massimati), risulta in linea con altri precedenti, secondo i quali, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486/2022, Rv. 664137-01; nello stesso senso n. 5577/2019, Rv. 652721-02).

Sicché, secondo la costante giurisprudenza della S.C., il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative e degli interessi è assoggettato al termine di prescrizione decennale, previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati, solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato, mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, risulta corretta la decisione impugnata, che ha applicato il termine di prescrizione quinquennale, e non decennale, al credito per sanzioni ed interessi.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e la parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore del contribuente controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

Nulla sulle spese con riferimento alle altre parti rimaste intimate.

Rilevato che la parte soccombente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore di Va.Fa. delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre Euro 200 per esborsi e 15% per spese forfettarie, accessori come per legge.