CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24766 depositata il 25 agosto 2026

Avviso di accertamento – Omesso esame della documentazione – Accertamento induttivo – Doppia conforme – Contributo unificato – Inammissibilità

Fatti di causa

Nell’anno 2015 il Sig. De.Al. era titolare di un centro trasmissione dati operante per conto del bookmaker estero S.M.L.

In data 17 Settembre 2021, al Sig. De.Al. è stato notificato l’avviso di accertamento n. (…), emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Controlli.

Tale avviso di accertamento è stato emesso sulla base di un precedente avviso di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale, sulla base della documentazione fornita, era stata determinata induttivamente la raccolta di scommesse del CTD dell’esponente in Euro 814.665,46 sulla base di tale volume, l’Agenzia delle Entrate ha determinato induttivamente l’aggio in ipotesi percepito dal De.Al. (d’ora in poi, anche “il contribuente”).

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ritenendo applicabile un aggio medio dell’8%, ha determinato induttivamente i ricavi dell’esponente in Euro 65.173,00 e, quindi, con il suddetto avviso di accertamento ha intimato all’esponente il pagamento delle imposte asseritamente evase per Euro 33.219,00, oltre ad una sanzione amministrativa di Euro 32.143,50.

Avverso detto avviso di accertamento l’esponente ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, chiedendone l’annullamento.

Con sentenza n. 1822/10/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 10, in data 9 Gennaio 2023 e depositata in Segreteria in data 10 Febbraio 2023, la Corte ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite.

Avverso tale sentenza, il Sig. De.Al. ha proposto appello dinanzi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.

Con sentenza n. 6916/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sezione 2, in data 24 Ottobre 2024, pubblicata il 18 Novembre 2024, la Corte ha rigettato l’appello.

Avverso detta Sentenza n. 6916/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sezione 2, in data 24 Ottobre 2024, pubblicata il 18 Novembre 2024, emessa all’esito del procedimento di appello N.R.G. 4412/2023 e non notificata, il contribuente propone ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis. c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del procedimento nelle forme ordinarie.

In vista dell’adunanza camerale, il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, il contribuente deduce che dall’esame della documentazione versata in atti nel giudizio di merito risulterebbe la percezione di commissioni inferiori all’8%, percentuale stimata dall’ufficio.

Il contribuente, in particolare, si duole che se la CGT-2 avesse letto e ben compreso la documentazione versata in atti, avrebbe concluso che la base imponibile per l’anno 2015 era inferiore rispetto a quella stimata dall’ufficio, che in ogni caso non avrebbe tenuto conto dell’imposta già versata dal contribuente sulla scorta della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta in questione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Con esso, il contribuente non fa valere il difetto assoluto di motivazione o il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, ma si lamenta che il giudice di appello non avrebbe esaminato documenti decisivi, che se fossero stati esaminati avrebbero portato ad un diverso esito del giudizio di merito.

Orbene, quand’anche non si voglia ritenere che si tratti di una inammissibile devoluzione a questa Corte di un vizio dell’esame dei mezzi istruttori, e si tratti invece di una censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il motivo si scontra con la preclusione di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c. (cd. “doppia conforme”).

A tal proposito, il contribuente non si cura di spiegare quale sarebbe la differenza tra i percorsi motivazionali seguiti dai giudici di primo e di secondo grado, così da legittimare la censura ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).

Con riferimento, poi, alla exceptio iudicati avente ad oggetto la sentenza della CGT-2 del Lazio, favorevole al contribuente e passata in giudicato, relativa all’anno d’imposta 2013, deve rilevarsi che essa è inammissibile per genericità, non essendosi premurato il contribuente di descrivere in ricorso compiutamente la fattispecie sulla quale sarebbe calato il giudicato, non senza, inoltre, considerare che 1) trattandosi di riprese attinenti a due diversi periodi d’imposta, non può parlarsi di giudicato (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418 – 01), essendo gli elementi costitutivi della ripresa fiscale diversi in relazione a due diverse annualità d’imposta; 2) l’exceptio rei iudicatae formatasi in epoca antecedente alla sentenza d’appello in tesi confliggente con il precedente giudicato deve essere proposta, qualora la sentenza d’appello non abbia pronunciato sulla detta eccezione, con il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., non con il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c.

Il contribuente, con la memoria difensiva depositata, censura la sentenza d’appello per motivazione apparente.

Si tratta, tuttavia, di una inammissibile integrazione del tenore del ricorso, considerato che, in un giudizio a critica vincolata come quello di cassazione, le memorie difensive hanno solo funzione illustrativa, non integrativa delle censure mosse con il ricorso originario (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2356 del 22/04/1981, Rv. 413112 – 01).

2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione di nome di diritto, ed in particolare del comma 1 dell’art. 5 D.M. 179/2003, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver applicato in via parametrica l’art. 5, comma 1, D.M. 179/2003, che non si applicherebbe alla fattispecie di causa.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Esso è, sotto una diversa forma, una riedizione del motivo precedente, nella misura in cui sostiene che, ai fini della determinazione dell’aggio, i giudici di merito non hanno considerato la documentazione versata in atti dal contribuente (ossia, i contratti asseritamente stipulati con il bookmaker estero).

Si è detto, infatti, proprio nell’esame del primo motivo di ricorso, che a questa Corte, in presenza di una cd. “doppia conforme”, non può essere devoluta la questione dell’omesso esame della documentazione che comproverebbe, in tesi, la determinazione di un aggio diverso e minore rispetto a quello previsto dal D.M. n. 179/2003.

L’aggio previsto dal detto d.m., peraltro, ben può, negli accertamenti induttivi, costituire il parametro per la determinazione dell’aggio, e dunque della base imponibile degli esercenti l’attività di raccolta di scommesse clandestine.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Il contribuente deve essere condannato al pagamento delle somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna De.Al. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro quattromilatrecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna De.Al. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore somma di Euro duemilacentocinquanta.

Condanna De.Al. al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro duemila.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.