CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24788 depositata il 26 agosto 2026
IMU – Avviso di accertamento – Omesso versamento – Prescrizione
Fatti di causa
1. La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento, per omesso versamento dell’I.M.U. per l’anno 2012, recante l’importo di Euro 103.675,00 chiedendo l’annullamento per intervenuta prescrizione.
In primo grado il ricorso è stato respinto sul rilievo che la prescrizione del tributo è quinquennale e che, pertanto, trattandosi di accertamento IMU relativo all’anno 2012, portato alla notifica il 20 dicembre 2017, in virtù del principio di postalizzazione, tale termine è stato rispettato.
2. La decisione è stata impugnata e l’appello è stato respinto.
Il giudice di merito ha confermato la decisione con diversa motivazione affermando che il Comune ha esercitato legittimamente il proprio potere di imposizione fiscale non essendo incorso nella decadenza posto che il termine per la notifica dell’accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento per i tributi locali con sanzioni ed interessi è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l’imposizione.
Si è concluso che nel caso di specie, l’avviso di accertamento era tempestivo perché notificato il 20 dicembre 2017 e quindi entro il 31 dicembre 2017 del quinto anno successivo.
3. Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente con ricorso affidato a 3 motivi; resiste S. Spa con controricorso.
Il Comune di C è rimasto intimato.
È stata depositata memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e all’art. 112 c.p.c., la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione sollevata.
2. Con la seconda doglianza si censura, in subordine, la decisione per violazione dell’art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., per non avere rilevato l’intervenuta prescrizione quinquennale.
3. Con la terza censura si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla intervenuta prescrizione del tributo locale alla data del 31 dicembre 2017, essendo stato ricevuto l’avviso impugnato in data 26 febbraio 2018.
4. I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex plurimis, Cass., n. 20718 del 2018, Rv. 650016 – 01).
E tale è l’ipotesi in concreto ravvisabile, giacché la disamina da parte dei giudici del gravame, nel merito, dei motivi di appello, rappresenta un incedere argomentativo che presuppone logicamente e giuridicamente, l’infondatezza delle doglianze poste a base della impugnazione stessa.
È opportuno, inoltre, alla luce del contenuto delle censure, distinguere il concetto di decadenza dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione.
Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento, alla liquidazione delle imposte o all’iscrizione al ruolo delle stesse.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall’Amministrazione finanziaria a seguito dell’attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l’art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Per quanto più specificamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con i commi 161 e 163 dell’art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l’esercizio dell’attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire da Cass., n. 4283 del 2010, Rv. 611888 – 01, ricondotti nell’alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c.
In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell’atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazione delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (Cass., n. 21810 del 2022).
Errato è quindi il richiamo operato dalla ricorrente all’istituto della prescrizione e al principio per il quale, in tale materia, rileva il momento in cui l’atto entra nella sfera di conoscenza del destinatario.
Invero come affermato da Cass., Sez. 5, n. 30227 del 2025, e ribadito da Cass., Sez. 5, n. 10239 del 2026, una cosa è il termine fissato dal legislatore, espressamente indicato, nella norma sopra riportata, come decadenziale, per la notifica dell’avviso di accertamento; altro è la soggezione del credito da riscuotere, dopo il suo accertamento e la sua liquidazione, al termine di prescrizione (in questo senso, oltre a Cass., Sez. U, n. 40543 del 2021, cit., già Cass., Sez. 6-5, n. 9749 del 2018, Rv. 647734 – 01).
Nella specie si discorre del termine entro il quale l’Amministrazione è legittimata ad accertare la debenza del tributo dovuto dal contribuente.
Pertanto nessuna violazione è stata commessa dal giudice di merito che ha correttamente applicato il principio secondo cui in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.
Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, n. 40543 del 2021).
In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.880,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.