CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25188 depositata il 19 settembre 2024

Tributi – Avvisi di accertamento – PVC – Disconoscimento detrazione IVA – Decadenza dai termini per l’accertamento – Raddoppio dei termini per denuncia penale – Accoglimento

Rilevato che

1. La società contribuente R.L.M. Srl ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2005 e 2006, con i quali – a seguito di PVC in data 10 luglio 2012 – si disconosceva la detrazione IVA relativa a fatture di acquisto ritenute aventi ad oggetto operazioni soggettivamente inesistenti.

Nella specie, la verifica, originariamente relativa a successivi periodi di imposta, veniva estesa anche ai periodi di imposta in oggetto sulla base di una denuncia penale.

2. La CTP di Milano ha rigettato i ricorsi.

3. La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto gli appelli riuniti della società contribuente.

Ha evidenziato il giudice di appello che l’avviso era scaturito da una verifica a carico di un fornitore (C.I.A.L. Srl), soggetto privo di organizzazione per i periodi di imposta 2005 – 2010, per i quali l’invio della notizia di reato relativa ai periodi di imposta 2005 e 2006 era stato effettuato in data 20 luglio 2012, in epoca successiva al PVC.

Pertanto, trattandosi di avviso di accertamento notificato nel 2012, in cui la denuncia penale era pervenuta dopo la decadenza dai termini per l’accertamento, il giudice di appello ha ritenuto decaduto l’Ufficio dal potere di accertamento, non potendosi applicare in tal caso il raddoppio dei termini, ravvisandosi in questo caso un uso strumentale della presentazione della notizia di reato.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la società contribuente, la quale propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.

Considerato che

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 43 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile il raddoppio dei termini per essere pervenuta la denuncia penale oltre il termine di decadenza per l’accertamento.

Osserva parte ricorrente che ai fini del raddoppio dei termini, secondo la formulazione della norma pro tempore, occorre unicamente che sussista obbligo di denuncia penale, obbligo che la stessa sentenza impugnata ha accertato riguardare i periodi di imposta 2005 e 2006, oggetto dell’accertamento; irrilevante sarebbe, invero, la presentazione di una denuncia di reato e a maggior ragione il momento in cui tale presentazione sarebbe intervenuta; sarebbe, pertanto, erroneo il riferimento alla dedotta natura strumentale del deposito della denuncia di reato.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere il giudice di appello compensato le spese processuali, essendo il principio della soccombenza un principio costituzionale, laddove la compensazione dovrebbe essere limitata ai casi previsti dalla suddetta disposizione, che nella specie non ricorrerebbero.

3. Il ricorso principale è fondato, in conformità con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui – secondo la formulazione dell’art. 43 D.P.R. n. 600-1973 pro tempore – il raddoppio dei termini di accertamento ex artt. 43, terzo comma, D.P.R. n. 600-1973 e 57, terzo comma, D.P.R. n. 633-1972 presuppone che nella condotta del contribuente sia astrattamente configurabile, al tempus commissi delicti, il reato di dichiarazione infedele, con conseguente obbligo di denuncia penale, a prescindere dalla sua effettiva comunicazione (Cass., Sez. V, 14 luglio 2023, n. 20409; Cass., Sez. V, 13 ottobre 2022, n. 29988; Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11156; Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13481), principio applicato anche per periodi di imposta precedenti la novella del 2006 (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27629).

4. Il principio riposa sull’insegnamento del Giudice delle leggi, ove osserva che “la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato (…) quest’ultima interpretazione (…) contrasterebbe anche con il vigente regime del cosiddetto “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributari” (Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247).

Ne consegue che è sufficiente ai fini del raddoppio dei termini il riscontro, ex ante, della sussistenza di seri indizi di reato tali da far insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11620; Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11156; Cass., Sez. V, 8 giugno 2021, n. 15922).

5. Al contrario, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13481; Cass., Sez. VI, 4 novembre 2019, n. 28311; Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17586; Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22337).

La sentenza impugnata, avendo accertato l’esistenza di una denuncia penale in relazione proprio ai periodi di imposta oggetto di accertamento, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata per nuovo esame.

Il ricorso incidentale è, pertanto, assorbito ex art. 336 cod. proc. civ.

6. In accoglimento del ricorso principale, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.