Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25196 depositata il 19 settembre 2024

sospensione dell’efficacia dell’atto impositivo – effetti

RILEVATO CHE

1. La contribuente A.S., Ente di Diritto Ecclesiastico, ha impugnato una intimazione di pagamento in data 29 gennaio 2020 (come risulta dagli atti di causa), fondata su un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012, deducendo – per quanto qui di interesse – la nullità dell’intimazione in quanto l’atto presupposto sarebbe stato oggetto di precedente contenzioso, nel quale l’avviso di accertamento era stato sospeso in via cautelare, per cui l’efficacia ultrattiva della misura cautelare disposta in quel giudizio sarebbe andata a precludere l’emissione dell’atto riscossivo impugnato.  L’importo oggetto di intimazione era pari a 1/3 della originaria pretesa impositiva contenuta nell’originario avviso di accertamento presupposto.

2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso. 

3. La CTR della Campania, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente. Il giudice di appello ha rilevato che l’atto presupposto costituito dall’avviso di accertamento, è stato oggetto di sospensione in via cautelare nel giudizio di primo grado, per cui l’intimazione non si sarebbe potuta emettere nelle more dell’espletamento del giudizio di merito relativo all’atto presupposto, in attesa della definitiva pronuncia nel merito.

3. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ente ecclesiastico contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la sospensione dell’atto presupposto dell’intimazione di pagamento risulti efficace anche dopo che la sentenza di merito nel cui giudizio è stata emanata la sospensione continui ad operare dopo l’annullamento con rinvio al primo giudice della sentenza impugnata. Deduce parte ricorrente che il provvedimento sospensivo dell’avviso di accertamento era stato successivamente seguito dalla sentenza del giudizio di merito del medesimo giudice e dalla successiva sentenza del giudice di appello che aveva annullato la sentenza di primo grado. Osserva parte ricorrente che l’annullamento in grado di appello della sentenza di merito in relazione al quale giudizio era stato pronunciato il provvedimento di sospensione travolge il provvedimento di sospensione stesso e rende legittima l’intimazione di pagamento, laddove il travolgimento della sentenza di merito non può consentire la protrazione degli effetti sospensivi, definitivamente venuti meno per effetto dell’annullamento della pronuncia di merito.

2. Il ricorso è fondato. La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento disposta ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992 inibisce, dopo la pronuncia, l’ulteriore attività esecutiva (Cass., Sez. V, 14 dicembre 2021, n. 40047), precludendo all’Amministrazione finanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione (Cass., Sez. V, 20 luglio 2023, n. 21824).

3. L’inibitoria perdura, peraltro, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado (art. 47, comma 7, d. lgs. n. 546 cit.), tanto che il giudice può decidere il merito della causa senza pronunciarsi sull’istanza di sospensione senza violare il diritto di difesa (Cass., V, 9 aprile 2010, n. 8510), trattandosi di provvedimento interinale e anticipatorio della decisione di merito che viene assorbito dalla successiva decisione di merito. Gli effetti della sospensione, prodotti dall’originaria ordinanza del giudice tributario si producono, in questo caso, dalla pronuncia di merito.

4. Diversamente, in caso di sentenza di primo grado di accoglimento, gli effetti anticipatori della sospensione rimangono assorbiti nella pronuncia di annullamento. Gli effetti, in ogni caso, prodottisi vengono meno nel caso in cui la sospensione giudiziale venga revocata (tanto che l’Amministrazione finanziaria ha diritto alla percezione degli interessi per ritardato versamento: Cass., Sez. V, 26 settembre 2022, n. 28018).

5. Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che l’originario avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012, atto presupposto dell’odierno avviso di intimazione impugnato, è stato oggetto di sospensione da parte della CTP di Napoli del 23 marzo 2018, pronuncia assorbita dalla successiva sentenza di primo grado che riduceva gli importi imponibili e annullava le relative sanzioni. Risulta dalla stessa sentenza impugnata che la sentenza di primo grado è stata oggetto di annullamento dalla CTR della Campania in data 19 dicembre 2019, con cui la causa è stata rimessa al primo giudice ex art. 59, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 546/1992.

6. Ne deriva che gli effetti della originaria sospensione devono ritenersi venuti meno per effetto dell’annullamento della sentenza di merito nell’ambito del quale la stessa è stata pronunciata.

7. Né si ravvisano elementi di contrasto con i principi costituzionali, posto che la disciplina cautelare non può che anticipare gli effetti della decisione di merito nell’ambito della quale la stessa viene emessa ed è destinata processualmente ad essere assorbita in quest’ultima, non potendo a questa sopravvivere.

8. Il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio, per esame delle questioni rimaste assorbite, oltre che per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.