CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25202 depositata il 19 settembre 2024
Tributi – Cartella di pagamento – Rate imposta sostitutiva – Rivalutazione delle partecipazioni societarie – Ricorso tardivo – Notifica presso ultimo domicilio del defunto – Infondato diniego di definizione agevolata – Accoglimento – Estinzione del giudizio
Rilevato che
1. La CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto da Gi.Em. contro la sentenza della CTP di Torino che aveva dichiarato inammissibile il ricorso da ella proposto, quale erede di Gi.Ar., contro la cartella di pagamento n. (…) emessa ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e con cui era stato chiesto al medesimo il pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 282/2002, per la rivalutazione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 67, comma 1, lett. e) e lett. c-bis) t.u.i.r.
In particolare, la CTR dichiarava il ricorso inammissibile in quanto tardivo perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, ex art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, in quanto la cartella era stata notificata legittimamente presso l’ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. ed ai sensi dell’art. 65 D.P.R. n. 600/1973, in assenza di comunicazione dei nominativi degli eredi; esaminava altresì i motivi di appello, relativi al merito, alle sanzioni e agli interessi di mora.
2. Contro tale decisione propone ricorso Gi.Em. in base a sei motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
3. Il ricorso, iscritto al n. RG 35846/2019, è stato fissato per l’adunanza camerale dell’11/10/2023.
4. Gi.Em. proponeva poi altro ricorso contro la cartella n. (…) emessa ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e notificatale in data 28/03/2019 in qualità di erede di Gi.Ar., con cui era stato chiesto il pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 282/2002, per la rivalutazione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 67, comma 1, lett. e) e lett. c-bis) t.u.i.r.
Costituitasi, l’Agenza delle entrate eccepiva che la stessa ricorrente aveva già impugnato la medesima cartella in un giudizio nel quale il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché tardivo, con sentenza di primo grado confermata dalla CTR.
La CTP di Torino, dedotto dalla ricorrente che contro tale sentenza della CTR pendeva ricorso per cassazione, accoglieva il ricorso.
La CTR del Piemonte rigettava l’appello erariale, evidenziando che correttamente i giudici di primo grado avevano ritenuto che la cartella emessa nel 2016 e impugnata, in pendenza di giudizio, era ancora valida, per cui la cartella successivamente notificata, e oggetto di nuovo ricorso, ne costituiva una illegittima duplicazione.
5. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate in base a due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
6. Il ricorso, iscritto al n. RG 11445/2022, è stato fissato per l’adunanza camerale dell’11/10/2023.
7. Con ordinanza depositata in data 12/12/2023 i due giudizi sono stati riuniti.
8. L’Agenzia ha quindi depositato atto di diniego contro la domanda di definizione agevolata proposta dalla contribuente.
Gi.Em. ha proposto ricorso contro il diniego al quale l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
I ricorsi sono stati fissati per l’adunanza camerale del 12/07/2024.
Considerato che
1. Nel giudizio iscritto al n. RG 35846/2019 la ricorrente propone sei motivi.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 27 Cost. nonché degli artt. 6 e 10 L. n. 212/2000, laddove la CTR ha ritenuto legittima la notifica della cartella effettuata impersonalmente presso il domicilio del defunto benché fossero decorsi oltre due anni dalla sua morte, ciò in violazione del diritto alla difesa previsto dall’art. 27 Cost. e del principio posto dallo Statuto del contribuente secondo cui gli atti vanno comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso dell’amministrazione; l’errata ritenuta validità della notifica della cartella aveva determinato la tardività del ricorso.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. perché la sentenza violerebbe il principio della capacità contributiva, essendosi il valore delle partecipazioni del tutto annullato.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, per mancata attivazione del contraddittorio.
Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, laddove la CTR ha ritenuto che le sanzioni si applicassero anche all’erede, in quanto si trattava di debito proprio.
Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10,11, comma 1, 20,25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, lamentando il difetto di motivazione della determinazione degli interessi.
Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità delle somme richieste quali oneri di riscossione.
2. Nel giudizio iscritto al n. RG 11445/2022 l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto validamente proposta un’eccezione, relativa alla duplicazione della cartella, che non rientrava tra i motivi a fondamento del ricorso introduttivo, eccezione di novità già proposta in appello.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione degli artt. 39 cod. proc. civ. e 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, avendo la CTR errato nel ritenere trattarsi di una duplicazione di cartella laddove si era invece in presenza di una duplicazione di giudizio, circostanza che avrebbe dovuto indurre i giudici aditi per secondi a dichiarare la litispendenza, ordinando la cancellazione della causa.
3. Nel giudizio iscritto al n. RG 11445/2022 la contribuente ha depositato istanza di estinzione sul presupposto della presentazione di domanda di definizione agevolata ai sensi della L. n. 197/2022.
In data 2/10/2023 la ricorrente, in relazione al giudizio n. RG 35846/2019, ha depositato memoria con cui ha evidenziato che la medesima cartella di pagamento oggetto della sentenza impugnata è oggetto anche del ricorso iscritto al n. RG 11445/2022, ove ella ha depositato domanda di estinzione per adesione alla definizione agevolata. Ha chiesto quindi pronunciarsi la cessazione della materia del contendere anche in esso.
L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di fissazione di udienza allegando il diniego di definizione agevolata notificato alla contribuente, in data 24/04/2024, sull’assunto che non sia stato versato quanto dovuto.
La contribuente ha proposto ricorso contro il diniego, notificandolo in data 6/06/2024 e poi depositandolo in giudizio, al quale l’Agenzia resiste con controricorso.
4. Occorre quindi preliminarmente esaminare il ricorso contro il diniego emesso dall’Agenzia delle entrate sull’assunto che la somma versata (in realtà già versata in corso di causa) non sia sufficiente a definire la lite, in quanto nella controversia n. RG 35846/2019 la contribuente è risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio, dovendo quindi ella versare una somma pari all’importo del tributo.
La contribuente, nel proprio ricorso contro il diniego, con l’unico motivo, deduce che la domanda di definizione agevolata ha ad oggetto la cartella n. (…) notificata in data 28/03/2019 e impugnata con esito vittorioso davanti alla CTP e alla CTR, con sentenza oggetto del ricorso erariale iscritto al n. RG 11445/2022, nel cui fascicolo telematico la domanda è stata ritualmente depositata; in tale giudizio, essendo ella vittoriosa sia in primo che in secondo grado, la lite era definibile con il pagamento del 5 per cento della somma ingiunta, pari ad Euro 4.591,00, già versata in corso di giudizio, e in ragione di ciò evidenzia di non aver depositato alcun modello di pagamento.
Evidenzia che la sua volontà di definire la lite iscritta al n. RG 11445/2022 emerge chiaramente dalla domanda di definizione che a tale numero di RG fa riferimento, come fa riferimento alla data di notifica del ricorso di primo grado, il 23/05/2019; il diniego pertanto fa riferimento ad un importo in realtà relativo alla lite iscritta al n. RG 35846/2019, che ella non ha inteso definire, fermo che tale giudizio, una volta estinto quello iscritto al n. RG 11445/2022, sarebbe da ritenere definito per cessazione della materia del contendere.
L’ufficio, nel successivo controricorso, evidenzia che la domanda farebbe riferimento ad una cartella diversa e ad un ricorso per cassazione notificato nel 2019 e quindi non potrebbe riferirsi alla lite incardinata al n. RG 11445/2022; correttamente esso ha ritenuto di imputare la domanda di definizione agevolata al n. RG 35846/2019; deduce che, a voler accedere alla tesi della contribuente, che cioè si tratti due giudizi aventi ad oggetto la stessa cartella, ella avrebbe dovuto comunque definire l’intero giudizio poiché l’art. 1, comma 186, della L. n. 197 del 2022 prevede che per controversia autonoma si intenda quella relativa a ciascun atto impugnato; infine, la scelta del contribuente di aderire alla definizione agevolata nel secondo giudizio, ove era vincitore, costituirebbe un abuso del diritto.
5. Il ricorso contro il diniego è fondato.
Si deve necessariamente premettere che la riunione non elimina l’autonomia dei due giudizi.
Il comma 200 dell’art. 1 della L. n. 197/2022 prevede che “l’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia“, attribuendo al giudice della lite (e anche alla Corte) una competenza esclusiva in materia.
La domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente fa univocamente riferimento alla controversia iscritta al n. RG 11445/2022, precisamente indicato, così come la data di introduzione del giudizio di primo grado, pure indicata nella domanda, risulta riferirsi ad essa, come agevolmente evincibile dalla stessa lettura del modulo di adesione alla definizione agevolata (dovendo quindi essere disattesa la contestazione della difesa erariale secondo cui la domanda si riferisca alla data di introduzione del giudizio di cassazione).
L’assunto erariale contenuto nel diniego, e cioè che la somma versata (in realtà in corso di causa) non sia sufficiente a definire la lite, in quanto nella controversia n. RG 35846/2019 la contribuente è risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio, dovendo ella versare una somma pari all’importo del tributo, è infondato, in riferimento al giudizio n. RG 11445/2022, ove la parte è risultata vittoriosa sia nel primo che nel secondo grado di giudizio.
Pacifico ciò, è anche incontestato (dall’ufficio) che essa abbia in corso di causa già versato la somma pari al 5 per cento (ex art. 1, comma 190, della L. n. 197/2022), per cui essa, in tale giudizio, ha posto in essere gli adempimenti necessari a conseguire l’effetto estintivo della lite, rivelandosi il diniego infondato, perché assume che doveva versare l’intero importo della cartella (o entrambi gli importi), facendo riferimento al diverso giudizio al n. RG 35846/2019.
Occorre appena precisare che la Corte ha già ritenuto che, in tema di condono, è ammessa la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e potenzialmente idonee a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso (Cass., Sez. U., n. 643/2015; Cass. n. 2859/2019), mentre nel caso di specie il secondo giudizio è stato introdotto dalla contribuente a seguito della notifica della cartella di pagamento.
6. Alla luce della estinzione del giudizio n. RG 11445/2022, occorre accogliere altresì l’istanza di estinzione per cessata materia del contendere anche in relazione al giudizio iscritto al n. RG 35846/2019.
Costituisce infatti circostanza del tutto pacifica che la cartella oggetto dei due giudizi sia la medesima; la stessa Agenzia delle entrate lo indica come fatto pacifico nel proprio ricorso iscritto al n. RG 11445/2022 tanto che il secondo motivo della difesa erariale si fonda proprio sulla violazione della disposizione in tema di litispendenza (e quindi le assunzioni in fatto contenute nel controricorso, per cui si tratterebbe di cartelle diverse, devono considerarsi infondate).
Del resto, la cartella oggetto del giudizio di cui al n. RG 35846/2019 è intestata ad gi.Ar. e per esso agli eredi; la cartella di cui al secondo giudizio prevede quale destinatario lo stesso gi.Ar. con la precisazione che esso è notificato “e per esso deceduto all’erede Gi.Em.”, quindi previa individuazione nominativa dell’erede, assente nella prima; il ruolo è lo stesso e il carico è lo stesso.
Ritenuto infondato il diniego, la lite iscritta al n. RG 35846/2019 deve considerarsi estinta per cessata materia del contendere.
7. Pronunciata l’estinzione, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022 mentre vanno compensate in relazione al giudizio n. RG 35846/2019 in ragione della cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19908/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass., n. 19560/2015).
P.Q.M.
Conferma la già disposta riunione del giudizio iscritto al n. RG 11445/2022 al giudizio iscritto al n. RG 35846/2019; accoglie il ricorso contro il diniego di condono e per l’effetto dichiara estinto il giudizio iscritto al n. RG 11445/2022; dichiara altresì estinto il giudizio iscritto al n. RG 35846/2019; compensa le spese di lite tra le parti.