CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25226 depositata il 19 settembre 2024
Tributi – Cartella di pagamento – IRPEF – Contributo al SSN – Omessa notifica avviso di accertamento – Rigetto
Rilevato che
-Ma.Pi. proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli (CTP) contro una cartella di pagamento emessa per Irpef e contributo al SSN per l’anno di imposta 1994, lamentando l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, relativo alla distribuzione di utili al socio da parte della M.O.Srl;
– la CTP accoglieva il ricorso ritenendo nulla la notifica dell’avviso di accertamento;
– la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR) rigettava l’appello erariale affermando che nessun motivo di appello era stato proposto sulla circostanza, posta in rilievo dai primi giudici, che la fotocopia del foglio della relazione di notifica prodotta dall’Ufficio fosse priva di qualsiasi riferimento all’avviso di accertamento, al nome del destinatario, al suo indirizzo nonché all’anno di imposta cui era riferito l’avviso; la CTR affermava inoltre la nullità della notifica dell’avviso, in quanto mancava, nella relata, la previa attestazione, nel domicilio fiscale, dell’assenza del contribuente e di persone addette alla ricezione degli atti; l’atto era stato pertanto notificato a tale C.G., presso la sede di una società a responsabilità limitata, vale a dire ad un soggetto giuridico diverso rispetto al contribuente, socio della società medesima;
– la Corte di cassazione, adita dall’Agenzia delle entrate, con la sentenza n. 19566/2014, accoglieva il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992, evidenziando che la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibile l’appello, in quanto questo censurava la ritenuta nullità della notifica dell’avviso prodromico altresì allegando la prova della correlazione tra questo e la notificazione; alla luce della pronuncia di inammissibilità, riteneva che gli altri motivi di ricorso, attinenti alle statuizioni di merito rese dal giudice dell’appello, fossero inammissibili;
– riassunto il giudizio davanti alla CTR della Campania, questa dichiarava la cessazione della materia del contendere sul presupposto che in atti vi era provvedimento di sgravio emesso dall’Ufficio in data 29/09/2012 per l’intero importo della cartella;
– contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a tre motivi;
– Ma.Pi. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria;
– con ordinanza interlocutoria era ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate Riscossione che veniva eseguito dall’Agenzia delle entrate, rimanendo AdER intimata;
– il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12/07/2024.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 384 cod. proc. civ., lamentando che la CTR avrebbe disapplicato il principio di diritto espresso dalla Corte in sede di rinvio, dal quale doveva trarre l’obbligata conseguenza della piena legittimità della cartella a seguito della conferma dell’avvenuta regolare notifica del pregresso avviso di accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR avrebbe violato la regola che il ricorso contro la cartella è ammissibile solo per vizi propri e non per vizi dell’avviso presupposto, dando ingresso ad un vizio mai dedotto dalla parte nel ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., infine, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 14 D.P.R. n. 602 del 1973 e 68, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo errato la CTR nel dichiarare cessata la materia del contendere in quanto lo sgravio era avvenuto per la pronuncia giudiziale favorevole al contribuente, ai sensi dell’art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.
2. Il primo motivo di ricorso, con cui si assume che la CTR, accertando la cessata materia del contendere, abbia travalicato i limiti del giudizio di rinvio, in quanto la Corte di cassazione, in sede di cassazione con rinvio, avrebbe accertato la validità della notificazione dell’avviso di accertamento, è infondato.
L’assunto si fonda sulla valorizzazione di una singola frase contenuta nella motivazione della Corte (relativamente alla produzione in appello, da parte dell’ufficio, dell’avviso di accertamento e quindi della “prova della inerenza della relata all’avviso”) che deve però essere letta nel contesto complessivo nel quale è inserita; la pronuncia della Corte ha espressamente accolto il solo primo motivo del ricorso erariale, quello relativo alla violazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992, per l’errata pronuncia di inammissibilità dell’appello, affermando appunto che la produzione in appello dell’avviso di accertamento implicasse una censura della decisione dei primi giudici sul punto della nullità della notificazione dell’avviso (la CTP aveva infatti ritenuto nulla tale notificazione mancando la prova della correlazione della stessa all’atto notificato), e ritenendo poi che gli altri motivi di ricorso, attinenti alle altre statuizioni rese dalla CTR, fossero inammissibili in quanto queste erano prive di efficacia una volta che i giudici del gravame si erano spogliati della potestas iudicandi.
Si tratta di un’affermazione, quindi, strettamente funzionale alla questione posta dall’unico motivo espressamente esaminato, quello dell’ammissibilità dell’appello; la pronuncia di cessazione della materia del contendere non era quindi preclusa ai giudici del gravame, che, una volta ritenuto ammissibile l’appello, avevano il compito di esaminare l’intera controversia.
3. Il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa erariale assume che la CTR abbia errato nel dare rilievo, in un giudizio relativo alla cartella, ai vizi dell’atto presupposto, dando ingresso ad un vizio non dedotto nel ricorso, va esaminato unitamente al terzo, con cui deduce una violazione degli artt. 14 e 68 D.Lgs. n. 546 del 1992, per parziale comunanza di questioni.
La CTR ha dato rilevanza, ai fini dell’accoglimento delle ragioni del contribuente, sia al fatto che fosse stato annullato l’avviso nei confronti della società, con sentenza passata in cosa giudicata, sia alla circostanza dell’intervenuto, e conseguenziale, secondo la tesi difensiva, sgravio della cartella.
Sul punto, il terzo motivo in primo luogo difetta di specificità laddove omette del tutto di riprodurre o anche di riferire, anche solo in sintesi, nelle loro parti rilevanti, gli atti difensivi del giudizio di merito dai quali sarebbe emersa l’eccepita natura dello sgravio effettuato in provvisoria ottemperanza della decisione della CTR né tantomeno il contenuto della cartella di pagamento e del provvedimento di sgravio, al fine di consentire a questa Corte di verificare la fondatezza dei motivi medesimi (Cass. n. 10712/2020), laddove peraltro nel caso di specie appare pacifico trattarsi di una cartella recante una iscrizione a ruolo definitiva e non provvisoria.
Inoltre, costituisce circostanza accertata dalla CTR e comunque pacifica che nel caso di specie l’avviso emesso nei confronti della società sia stato annullato con sentenza passata in cosa giudicata, con conseguente caducazione della pretesa nei confronti del socio, per gli effetti riflessi del giudicato, omettendo l’Agenzia ricorrente di confrontarsi con la questione posta dalla sentenza che è data dagli effetti della caducazione dell’avviso nei confronti della società sulla pretesa nei confronti del socio.
Entrambe le questioni valorizzate dalla CTR, peraltro, appaiono estranee al tema dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, cui si riferisce invero genericamente il secondo motivo di ricorso.
5. Il ricorso deve quindi essere respinto.
Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite.
Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30/05/2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. n. 1778/2016).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, spese che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento, oltre accessori, con distrazione in favore degli avv.ti G.M.F. e A.F.