CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25239 depositata il 19 settembre 2024

Tributi – Avviso di accertamento – Accertamento maggior reddito – Studi di settore – Difetto sottoscrizione atto impositivo del capo dell’Ufficio – Rigetto

Rilevato che

1. Il contribuente Co.Ca., esercente l’attività di fabbricazione di oggetti in ferro, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, con il quale veniva accertato maggior reddito sulla base dell’applicazione degli studi di settore.

La contestazione del contribuente, per quanto qui ancora rileva, atteneva in via preliminare al difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo del capo dell’Ufficio e alla carenza di delega in capo al sottoscrittore, nonché si incentrava originariamente anche su ulteriori profili di censura, anche di merito, relativi all’insussistenza del presupposto impositivo.

2. La CTP di Messina ha accolto il ricorso in relazione alla preliminare eccezione dell’assenza di delega del capo dell’Ufficio.

La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’atto impugnato fosse stato debitamente sottoscritto dal delegato del dirigente dell’Ufficio.

3. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Considerato che

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione, falsa e-o errata applicazione dell’art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto valido l’avviso sottoscritto da un delegato del Capo dell’Ufficio. Osserva parte ricorrente che l’atto impositivo deve, ai fini della sua validità, essere sottoscritto dal Capo dell’Ufficio ovvero da altro impiegato della carriera direttiva e che la delega sia una delega di funzioni e non di firma e che l’atto di delegazione ha efficacia esterna.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione, falsa e-o errata applicazione dell’art. 56 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di esaminare gli ulteriori motivi articolati dal contribuente, quali il difetto di motivazione dell’atto impositivo, l’infondatezza dell’atto impositivo fondato sul mero scostamento dal sistema G. e privo di prova, l’esistenza della prova contraria costituita dalla situazione del contribuente, la deduzione dei costi sostenuti e la contestazione delle sanzioni irrogate. Il ricorrente deduce che tali motivi, rimasti assorbiti in primo grado e già enunciati nel ricorso introduttivo, erano stati riproposti nelle controdeduzioni in appello, atto allegato al ricorso (all. n. 5), per essere ulteriormente esplicitati in memoria.

Su tale motivo il ricorrente ritorna diffusamente in memoria.

3. Il primo motivo è infondato. Secondo una oramai costante giurisprudenza di questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 D.P.R. n. 600-1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., Sez. V, 4 maggio 2023, n. 11765; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2020, n. 27972; Cass., Sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26398; Cass., 13 novembre 2020, n. 25711; Cass., Sez. V, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28850).

4. Il secondo motivo è infondato. Pur essendo il motivo incentrato sulla violazione di legge, esso censura l’omessa pronuncia del giudice di appello in relazione alle ulteriori censure, anche di merito, articolate dall’odierno ricorrente in primo grado e riproposte in appello.

Al ricorso è stato allegato il ricorso in primo grado (all. n. 3) e le controdeduzioni in appello (all. n. 5).

5. Dispone l’art. 56 D.Lgs. n. 546-1992 “Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate“.

La norma è analoga al disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., a mente del quale “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.

La norma dispone che la permanenza, rectius la devoluzione del contraddittorio in appello sulle questioni originariamente proposte in primo grado e rimaste assorbite dalla pronuncia di primo grado, sia subordinata a iniziativa della parte, già vittoriosa in primo grado.

In assenza di iniziativa della parte interessata (già vittoriosa in primo grado), viene meno o, comunque, non sopravvive l’effetto devolutivo dell’appello in relazione alle questioni proposte dalla parte vittoriosa e rimaste assorbite, perché l’ordinamento prefigura l’insorgenza di una presunzione di rinuncia di detta parte alla trattazione delle questioni già proposte e non trattate dal giudice di primo grado.

6. La presunzione di rinuncia alla devoluzione in appello delle questioni assorbite viene, tuttavia, impedita da uno specifico onere processuale imposto della parte già vittoriosa, onere che viene assolto con la riproposizione delle questioni alle quali l’appellato dimostra ancora interesse alla trattazione.

Pur non essendo previste formule sacramentali per la riproposizione delle questioni rimaste assorbite, l’inserimento nell’art. 56 D.Lgs. n. 546-1992 dell’avverbio “specificamente” – come per l’analogo avverbio “espressamente” nell’art. 346 cod. proc. civ. – impone alla parte appellata, vittoriosa in primo grado, la quale chiede l’estensione dell’effetto devolutivo alle questioni assorbite, di indicare quali siano le questioni, già proposte in primo grado, per la cui trattazione persiste interesse alla trattazione in appello.

7. Trattandosi di sopravvivenza dell’effetto devolutivo rimessa a istanza di parte appellata, onerata dell’indicazione di quali siano le questioni su cui persiste l’interesse alla trattazione, la riproposizione non può essere affidata a formule di mero stile o di contenuto generico, ma deve indicare specificamente (pur in assenza di proposizione di impugnazione incidentale), in modo chiaro e univoco, quali siano le questioni alle quali l’appellato abbia ancora interesse alla trattazione in appello.

Non è, pertanto, sufficiente il generico richiamo dell’appellato al complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Cass., Sez. V, 27 marzo 2003, n. 4625; Cass., Sez. V, 29 ottobre 2010, n. 22118; Cass., Sez. V, 20 maggio 2011, n. 11215; Cass., Sez. VI, 1 ottobre 2015, n. 19683; Cass., Sez. V, 27 novembre 2015, n. 24267; Cass, Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30444; Cass., Sez. VI, 18 maggio 2018, n. 12191; Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, n. 20815; Cass., Sez. V, 7 marzo 2023, nn. 6790, 6774), in quanto comportamento processuale inidoneo a vincere l’insorgenza della presunzione di rinuncia.

8. Deve, pertanto, ritenersi che, al fine di vincere la presunzione di rinuncia ed estendere l’effetto devolutivo in appello alle questioni rimaste assorbite, il ricorrente abbia l’onere processuale di indicare, nell’atto di controdeduzioni entro il termine di costituzione in giudizio, quali siano le singole e specifiche questioni – tra quelle originariamente proposte – alle quali ha ancora interesse alla trattazione in appello (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2023, n. 34775).

In assenza del tempestivo assolvimento di tale onere processuale, viene ad esistenza la presunzione di rinuncia e, conseguentemente, non può più sopravvivere la devoluzione in appello delle questioni assorbite non specificamente riproposte, in termini analoghi a una decadenza processuale.

Verificatasi tale decadenza, tale onere non può più essere assolto successivamente alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio, né può essere surrogato dalla indicazione di tali questioni nelle successive memorie, le quali esplicano una funzione meramente illustrativa delle questioni indicate nell’atto di costituzione in giudizio (Cass., n. 34775-2023, cit.; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26830).

9. Nella specie il ricorrente, già appellato vittorioso in primo grado, si era limitato in sede di costituzione in grado di appello a un rinvio generico a tutte le eccezioni formulate in primo grado (“si chiede che vengano devolute tutte le eccezioni sollevate in primo grado”).

La generica indicazione delle questioni assorbite, del tutto aspecifica, non costituisce assolvimento dell’onere di specifica individuazione delle questioni alle quali avrebbe avuto ancora interesse alla trattazione in appello, così incorrendo il ricorrente nella presunzione di rinuncia.

Né tale onere, una volta verificatasi la presunzione di rinuncia all’atto della costituzione in giudizio, si sarebbe potuto assolvere con il deposito delle memorie illustrative, essendo il contribuente già decaduto dalla sopravvivenza dell’effetto devolutivo sulle questioni non riproposte.

Deve, pertanto, ritenersi infondato il secondo motivo, avendo il giudice di appello correttamente omesso di pronunciarsi sulle questioni per le quali era intervenuta presunzione di rinuncia.

10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.