CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26116 depositata il 7 ottobre 2024
Tributi – Avviso di accertamento – Ditta individuale – Costi pubblicitari – IVA – Regime del pro-rata – Adesione alla definizione agevolata – Estinzione del giudizio
Rilevato che
1. Pa.Ma., titolare di omonima ditta individuale, propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, previa riunione, aveva accolto parzialmente gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e dalla contribuente avverso la sentenza n. 4/01/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto avverso l’ avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per il 2009, costi pubblicitari per l’ammontare di Euro 16.800,00 indebitamente dedotti in quanto ritenuti non inerenti e Iva per Euro 9.972,52, indebitamente detratta in violazione del regime del pro-rata.
2. In punto di diritto, la CTR ha ridotto l’importo del costo di sponsorizzazione deducibile da Euro 20.000,00 a Euro 11.111,11 stante la durata convenzionale di nove mesi e la riferibilità al 2009 soltanto dei primi cinque mesi essendo la stipula del rapporto di sponsorizzazione avvenuta il 29 luglio 2009; 2) ha confermato il rilievo dell’Ufficio sulla errata determinazione del pro -rata in quanto era di minore importo l’Iva da portare in detrazione.
3. Resiste, con “atto di costituzione” l’Agenzia delle entrate.
4. In data 1 luglio 2024, la contribuente ha depositato atto di rinuncia al giudizio.
5. In data 6 agosto 2024, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.
Considerato che
1. Con il primo motivo si denuncia “la violazione dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929 e delle altre norme e principi che impongono la notifica del processo verbale di constatazione prima della notifica dell’atto impositivo” per avere la CTR disatteso le eccezioni di rito condividendo le argomentazioni della CTP che, sul punto, aveva ritenuto sussistente l’obbligo dell’Amministrazione di notifica del p.v.c. soltanto nei casi di accesso, ispezione e verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa.
Diversamente, ad avviso della ricorrente, tale disposizione, prevedendo l’obbligo dell’Amministrazione di constatare tutte le violazioni di leggi finanziarie attraverso la notifica del p.v.c., sancirebbe il diritto del contribuente ad una partecipazione attiva del procedimento istruttorio; in caso contrario, le attività istruttorie svolte in ufficio sarebbero inspiegabilmente sottratte al percorso procedimentale previsto in funzione dell’indefettibile contraddittorio preventivo (sancito nella sentenza SU. n. 19667/14; nella sentenza della Corte costituzionale n. 132/2015), con violazione degli artt. 3,24 e 97 Cost.; peraltro, anche l’operatività dell’art. 12, comma 7, dello Statuto non troverebbe fondamento nel potere di accesso- non potendosi distinguere a seconda dei locali in cui viene condotta l’attività di verifica- ma nel principio di collaborazione tra Amministrazione e contribuente.
2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dei principi e della normativa comunitaria e interna (artt. 41,47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; artt. 3,24 e 97 Cost.), in materia di diritto al contraddittorio preventivo, per avere la CTR disatteso le eccezioni di rito condividendo le argomentazioni della CTP che, sul punto, aveva ritenuto infondata l’eccezione di difetto di contraddittorio preventivo per mancanza di richiesta da parte dell’Amministrazione di chiarimenti sulle operazioni di sponsorizzazione prima dell’emissione dell’avviso, atteso che, successivamente alla presentazione di istanza di accertamento con adesione si erano tenuti tre incontri tra l’Ufficio e la contribuente.
Tali conclusioni della CTR, ad avviso della ricorrente, contrasterebbero con il diritto dell’individuo – rinveniente fondamento nelle norme comunitarie e costituzionali richiamate in rubrica – di essere ascoltato dall’Amministrazione prima dell’emissione nei suoi confronti di un provvedimento individuale lesivo (S.S. n. 18184 del 2013 che richiama, tra le altre, la sentenza della Corte di giustizia, C-349/07, del 18 dicembre 2008).
3.Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la CTR fondato la decisione su fatti pacifici – dedotti negli atti difensivi dei gradi di merito e non contestati dall’Ufficio- non avendo preso in considerazione, quanto al costo di sponsorizzazione di cui alla fattura del 29 luglio 2009, l’avvenuto pagamento integrale della stessa nel 2009, come da documentazione bancaria esibita in sede precontenziosa e non contestata dall’Agenzia.
4.Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 24 Cost. per avere la CTR confermato l’operato dell’Ufficio con riferimento all’indetraibilità dell’Iva per errata determinazione del pro rata sebbene, in base a quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate con circolare n. 87 del 1997, il meccanismo del pro rata trovasse applicazione soltanto nel caso in cui la gestione delle scommesse e dei giochi implichi l’acquisizione e l’apposizione di adeguate strutture organizzative, inesistenti, nel caso di specie.
5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 109 e 99 TUIR per avere la CTR confermato l’indetraibilità dell’Iva per mancata applicazione del meccanismo del pro rata senza considerare – come richiesto nel ricorso introduttivo e ribadito in sede di gravame – l’ammontare dell’Iva indetraibile un costo deducibile dal reddito in quanto inerente, certo, documentato e di competenza.
6.In data 1 luglio 2024, la contribuente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, rappresentando di avere presentato presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (ex art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022) comprensiva anche dell’avviso di accertamento impugnato.
7.In data 6 agosto 2024, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria rappresentando che, in relazione alla presentata istanza di definizione agevolata del giudizio, l’Amministrazione aveva comunicato nulla osta all’accoglimento per cui chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
8.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
9.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
10.L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Sez. 5, Ordinanza n. 22343 del 2024).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.