CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26119 depositata il 7 ottobre 2024

Tributi – Imposizione diretta – IVA – Ditta individuale – Mancata presentazione dichiarazione dei redditi – Nessun versamento presso conti correnti bancari – Frode a danno erario – Emissioni fatture false – Ricavi da acquisti esteri – Mancata contabilizzazione – Denuncia per truffa nei confronti di ignoti – Rigetto

Fatti della causa

1. Risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti che, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dall’ufficio antifrode della Campania, in seguito a segnalazioni provenienti dal corrispondente ufficio del Molise, e delle risultanze di interrogazioni presso banche dati informatiche relative agli acquisti intracomunitari posti in essere da operatori economici soggetti al regime dell’IVA, era emerso che la ditta individuale “T. 83” di Ad.Pi. – che risultava aver iniziato l’attività in data 3 luglio 2009, per cessarla il giorno successivo 4 luglio 2009 – non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi né effettuato alcun tipo di versamento presso conti correnti bancari.

Ne veniva accertata dunque la natura fittizia e venivano ritenute inesistenti le operazioni effettuate.

In particolare, era risultato che, per l’anno 2009, la ditta aveva emesso una sola fattura per Euro 26.477, in data 14 settembre 2009 (successiva alla cessazione dell’attività), e aveva effettuato plurimi acquisti di merci all’estero per un importo complessivo pari a 2.277.101 euro, dei quali la Guardia di finanza non aveva rinvenuto alcuna documentazione contabile.

L’Ufficio riteneva che la ditta fosse stata creata al solo fine di realizzare una frode a danno dell’erario, attraverso emissioni di fatture false relative ad operazioni inesistenti.

Recuperava quindi a tassazione ingenti somme – per l’emissione dell’unica fattura e per la mancata contabilizzazione dei ricavi derivanti da acquisti esteri -ai fini dell’imposizione diretta (euro 707.807) e IVA (euro 460.356), notificando apposito avviso nei confronti di Ad.Pi., sulla base di un accertamento induttivo giustificato dall’omessa presentazione di qualsivoglia dichiarazione fiscale, all’esito di contraddittorio con il contribuente e dopo aver presuntivamente accertato costi pari al 30 per cento del fatturato.

2. Risulta, altresì, che solo dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente presentava denuncia per truffa nei confronti di ignoti.

3. Contro l’avviso di accertamento Ad.Pi. proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo la nullità dell’atto per carenza di presupposto impositivo.

Sosteneva, in particolare, di essere totalmente all’oscuro dell’esistenza di una ditta individuale costituita a suo nome e di non avere mai svolto attività commerciale.

In via subordinata deduceva l’illegittimità dell’atto perché basato esclusivamente sul processo verbale di constatazione redatto in seguito a verifica fiscale durata oltre 30 giorni.

4. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, solo con riferimento al recupero a tassazione sui ricavi derivanti da acquisti esteri.

5. Contro questa decisione l’ufficio finanziario proponeva appello e la CTR lo accoglieva, rilevando peraltro il passaggio in giudicato -perché non oggetto di impugnazione incidentale – del capo di sentenza relativo alla legittimità dell’accertamento operato con riferimento all’emissione della fattura datata 14 settembre 2009.

Rilevava altresì che l’unica prova valorizzata dalla CTP ai fini dell’illegittimità dell’accertamento dei ricavi non dichiarati derivanti da acquisti intracomunitari di merci – ossia la presentazione della querela penale per truffa da parte del contribuente – era costituita da documentazione allegata solo in copia fotostatica, priva del timbro dell’ufficio ricevente e della firma del funzionario delegato.

6. Contro questa decisione, Ad.Pi. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificato all’Agenzia delle entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato e illustrato con memoria.

7. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione dell’art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità della decisione assunta dalla CTR, nella parte in cui ha ritenuto insufficiente la prova della presentazione della querela per truffa ai danni del contribuente, in considerazione della documentazione prodotta solo in copia fotostatica, priva del timbro datario dell’ufficio ricevente e della firma del funzionario delegato alla ricezione.

Secondo il ricorrente, la documentazione depositata in giudizio recava il timbro “copia conforme all’originale” apposto dalla stazione dei Carabinieri di Sarno e in ogni foglio era chiaramente riconoscibile la sigla opposta dal funzionario estensore.

A fronte di tutto ciò, non vi sarebbe stata alcuna contestazione della corrispondenza della fotocopia all’originale da parte dell’Agenzia delle entrate, sicché doveva riconoscersi pieno valore probatorio alla documentazione prodotta.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si denuncia “l’omessa valutazione circa un fatto decisivo del giudizio”.

Il contribuente ribadisce di non aver mai esercitato l’attività di commercio all’ingrosso di computer e software e di non essere a conoscenza dell’esistenza della ditta individuale “T. 83 di Ad.Pi.”, di cui sarebbe venuto a conoscenza soltanto nel momento degli accessi ispettivi operati dai funzionari degli uffici finanziari antifrode, ai quali avrebbe riferito tali circostanze, aggiungendo di essere disoccupato e invalido civile dal 1998 e di percepire una pensione di invalidità di soli 250 Euro al mese.

Di tali fatti la CTR non avrebbe tenuto adeguata considerazione.

3. In via pregiudiziale, deve ritenersi tempestivo, ed ammissibile, il controricorso dell’Agenzia delle entrate, sicché la costituzione in giudizio ha sanato la nullità della notifica del ricorso eseguita presso l’Avvocatura dello Stato, essendosi rilevato che “In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.” (Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22641; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021, rv. 661765-01).

4. Il primo motivo è inammissibile.

Esso, infatti, non coglie la reale ratio della decisione assunta dalla CTR, la quale ha considerato sufficiente la prova offerta dall’Agenzia delle entrate dei fatti posti a base dell’avviso di accertamento e, di contro, assolutamente generiche le contestazioni e le difese spiegate dal contribuente, il quale non ha neppure impugnato in via incidentale il capo della sentenza di primo grado a lui sfavorevole -quello relativo ai ricavi non dichiarati in relazione alla fattura emessa in data 14 settembre 2009 – in tal modo depotenziando, a parere dei giudici di secondo grado, “la tesi sostenuta di essere completamente estraneo a tutto quanto accertato”.

A fronte di ciò è meramente aggiuntiva (“inoltre”, si legge a pag. 2 della sentenza impugnata) l’osservazione relativa all’allegazione di una mera copia fotostatica della querela penale presentata dal contribuente, sulla quale soltanto si appunta il motivo di ricorso.

Tutto ciò a prescindere anche dal carattere in sé inverosimile della giustificazione ribadita anche nel ricorso per Cassazione secondo cui la denuncia penale sarebbe stata proposta solo dopo la notifica dell’avviso di accertamento, per la convinzione che l’affermazione di estraneità ai fatti resa agli agenti verificatori in fase di accessi ispettivi prevedesse automaticamente la trasmissione di notizie di reato ai competenti organi giudiziari.

5. Anche il secondo motivo è inammissibile, dal momento che perfino l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico (qui, la totale estraneità del contribuente ai fatti contestati), rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come accade nella specie, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così, da ultimo, Sez. 1, Ordinanza 16/4/2024, n. 10160 e Sez. 5, Ordinanza 19/4/2024, n. 10657, sulla scia di Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

6. Il ricorso va in definitiva rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo e va anche dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo, nonostante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (Sez. 1, Ordinanza n. 27867 del 30/10/2019, Rv. 655780 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, v. 65719806; Sez. 2, Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024, rv. 670959-02).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano in Euro 10.200 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.