CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26122 depositata il 25 settembre 2025

Dichiarazione dei redditi – Crediti d’imposta – Rimborso – Prescrizione decennale – Compensazione –  Liquidazione automatizzata – Rigetto

Fatti di causa

In data 19 settembre 1997, (…) s.c.a.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, presentò la dichiarazione dei redditi riferita al periodo di amministrazione straordinaria 1 gennaio 1995 – 7 marzo 1997, nella quale erano esposti vari crediti d’imposta (euro 1.496.912,62 per Irpeg, Euro 59.779,89 per imposta sul patrimonio netto, Euro 231.387,67 per eccedenze di ritenute operate su interessi corrisposti a depositanti e correntisti).

La titolarità dei predetti crediti fa attualmente capo (fatto mai contestato dall’Agenzia delle Entrate) alla B.S. Spa (d’ora in poi, anche “la contribuente”), a seguito di un atto di cessione alla B.P. Spa che, successivamente, è stata incorporata in B.S. Spa

Dopo che era decorso il termine di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per la liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi ed il termine per l’attività di accertamento stabilito a norma dell’art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, la contribuente sollecitò il rimborso con istanza del 22 dicembre 2008, pervenuta all’amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2008.

Con provvedimento notificato in data 10 marzo 2011, l’Ufficio di Palermo, richiamando il principio espresso dalle SS.UU. con la sentenza n. 2687/2007, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al rimborso di un credito d’imposta esposto in dichiarazione inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, negò il diritto della contribuente al rimborso dei crediti in questione, essendo maturata nelle more la prescrizione estintiva decennale.

L’Agenzia, inoltre, escluse l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, che impedisce all’amministrazione di far valere la prescrizione in relazione a domande di rimborso aventi ad oggetto eccedenze d’imposta risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, essendo stata la dichiarazione che oggi viene in rilievo presentata il 19 settembre 1997.

Impugnato il diniego di rimborso dinanzi alla C.T.P. di Palermo, quest’ultima rigettò il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R.

Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La trattazione della causa era stata rinviata a nuovo ruolo e, in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12284/24, è stata chiamata all’odierna adunanza camerale, in vista della quale la contribuente ha depositato memoria difensiva.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che il termine ordinario di prescrizione decennale del diritto al rimborso di un credito d’imposta indicato in dichiarazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. La sentenza è in parte qua viziata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., nonché degli artt. 41, secondo comma, 42-bis e 44-bis, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 36-bis, primo comma, D.P.R. n. 600 citato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”, la contribuente censura l’impugnata sentenza per aver ritenuto che la prescrizione decennale del diritto al rimborso decorresse dal dies di presentazione della dichiarazione (19 settembre 1997), piuttosto che dallo spirare del termine stabilito dall’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per la liquidazione automatizzata della dichiarazione da parte dell’amministrazione finanziaria.

In particolare, afferma la contribuente che è incontroverso, in causa, che: la dichiarazione dei redditi a mezzo della quale è stato fatto valere il diritto di credito azionato in giudizio è stata presentata il 19 settembre 1997; l’istanza a mezzo della quale è stata sollecitata l’erogazione del rimborso è stata presentata dalla società il 22 dicembre 2008 ed è pervenuta all’amministrazione finanziaria il 31 dicembre 2008.

Orbene, essendo scaduto il termine ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione vigente ratione temporis), per la liquidazione della dichiarazione, presentata il 19 settembre 1997, in data 31 dicembre 1998, l’istanza di rimborso, pervenuta il 31 dicembre 2008 avrebbe interrotto il termine decennale di prescrizione.

1.1. Il motivo è infondato.

Il Collegio reputa che non vi sia alcun motivo valido per discostarsi dall’insegnamento di questa Corte che, a Sezioni Unite (n. 2687/2007), seguite poi da altre consonanti pronunce (Sez. 5, Sentenza n. 7706 del 27/03/2013, Rv. 626121 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 21734 del 15/10/2014, Rv. 632511 – 01; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 23506 del 04/11/2014, Rv. 633084 – 01), ha statuito che qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria.

La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

2.Con il secondo motivo di ricorso, formulato in subordine, rubricato “Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003 per violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui individua nel 30 giugno 1997, e non nel 31 ottobre 2002, la data che rileva al fine di escludere la possibilità per l’amministrazione finanziaria di far valere la prescrizione del diritto di credito esposto nella dichiarazione”, la contribuente sollecita la Corte a sollevare l’incidente di costituzionalità dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, argomentando, quanto alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, che, fissando quale limite temporale alla presentazione delle dichiarazioni contenenti domande di rimborso di crediti “immuni” all’eccezione di prescrizione il 30 giugno 1997, si sarebbe creata una disparità di trattamento con i soggetti che, presentando la dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il diritto al rimborso in data successiva al 30 giugno 1997, sarebbero esposti all’eccezione di prescrizione dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, argomenta la contribuente, se l’ordinanza n. 112 del 2013 della Corte Costituzionale ha riconosciuto la non incostituzionalità della censurata disposizione legislativa sulla base dell’esigenza di non discriminare coloro che avrebbero usufruito del condono fiscale (quali debitori dell’erario) rispetto a quelli che, quali creditori di somme dovute a rimborso, pur avendo rappresentato correttamente i propri crediti, non erano stati soddisfatti, ne conseguirebbe che i limiti temporali posti per l’accesso al beneficio del condono (dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate entro il 31 ottobre 2002) sarebbero dovuti valere anche con riferimento alle dichiarazioni a credito rese eccezionalmente “immuni” all’eccezione di prescrizione dell’erario.

2.1. La questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, posta dalla contribuente, è manifestamente infondata.

Deve notarsi, infatti, che la data del 30 giugno 1997, con riferimento al periodo d’imposta 1996, indicata dal legislatore, non è stata scelta a caso.

Il D.Lgs. n. 241 del 1997 aveva introdotto la regola del versamento unitario per le imposte dirette, per l’Iva, per i contributi dovuti all’Inps e per le altre somme spettanti allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate successivamente alla sua entrata in vigore nonché quella della compensazione tra crediti e debiti del contribuente relativi alle imposte e ai contributi del medesimo periodo d’imposta.

Ne deriva che, dopo l’entrata in vigore del citato D.Lgs., i contribuenti non erano più “costretti” a chiedere il rimborso delle eccedenze delle imposte versate, ma potevano compensare le stesse con i loro debiti erariali, sicché non avrebbe avuto alcun senso equiparare il termine per l’accesso al condono fiscale del 2002 con quello della presentazione delle dichiarazioni rappresentanti crediti da rimborso immuni all’eccezione di prescrizione spiegata dal fisco, visto che per le dichiarazioni presentate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 241 del 1997 i contribuenti potevano compensare i debiti fiscali con i crediti da rimborso eventualmente maturati.

In conseguenza alla manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, anche il secondo motivo è infondato, essendo stata presentata la dichiarazione de qua il 19/9/1997 (oltre il termine del 30/6/1997, previsto non irragionevolmente dall’art. 2, comma 58 della legge n. 350 del 2003), e rappresentando essa un credito che si è prescritto ordinariamente il 19/9/2007.

3.In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna B.S. Spa al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro tredicimiladuecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Articoli correlati

CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18119 depositata il 14 settembre 2016 – La domanda di rimborso dell’IVA relativa all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa è regolata dall’art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VRM, che costituisce, ai sensi dell’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l’esigibilità del credito, ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale

CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18119 depositata il 14 settembre 2016 TRIBUTI - CREDITO IVA RISULTANTE DAL QUADRO RX DELL’ULTIMA...

Leggi il saggio →

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 – Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 Tributi - IRPEF - Rimborso - Ritenute su pensione integrativa...

Leggi il saggio →

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25612 – In tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25612 Tributi - IVA - Credito - Istanza di rimborso -...

Leggi il saggio →

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2021, n. 26912 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 ottobre 2021, n. 26912 Tributi - IRPEF - Pensione privilegiata ordinaria a seguito di...

Leggi il saggio →

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25412 depositata il 29 agosto 2023 – In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, bensì l’ordinario termine di prescrizione decennale, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25412 depositata il 29 agosto 2023 Credito d’imposta - rimborso - prescrizione Rilevato che: G.S....

Leggi il saggio →