CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26214 depositata il 7 ottobre 2024
Tributi – Cartella di pagamento – IRPEF – Sospensione dei ruoli – Comuni della Regione Sicilia colpiti dagli eventi sismici – Articolo 1, comma 1, D.M. 14 novembre 2002 – Articolo 1 ord. Presidente C.d.M. n. 3442 del 10 giugno 2005 – Compilazione della dichiarazione dei redditi – Accoglimento
Rilevato che
1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di Sc.Fr., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.
Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Catania che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, con la quale era state liquidata e recuperata maggiore Irpef.
La C.t.r. riteneva che il contribuente avesse legittimamente invocato il beneficio della sospensione dei ruoli per i residenti in Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2002.
2. Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che
1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello.
Osserva che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che l’accertamento era stato compiuto durante il periodo di sospensione dei termini; che, invece, nell’atto di appello, ribadendo quanto sostenuto nelle deduzioni di primo grado, era stato evidenziato che il contribuente aveva erroneamente compilato la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2004 in quanto, pur fruendo della sospensione dei due acconti Irpef, il cui importo complessivo era stato indicato nell’apposito rigo RN29, aveva erroneamente riportato il medesimo importo anche nella colonna 2, a scomputo dell’imposta, così generando un credito di imposta inesistente, sicché l’Ufficio aveva indicato in € 4.725,00 l’importo effettivamente da sospendere.
Aggiunge che su tale questione la C.t.r. non si è espressa incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
2. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente il quale afferma che il motivo di appello, per il quale l’Ufficio rileva l’omessa pronuncia, era inammissibile in quanto nuovo.
2.1. Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum che per quanto riguarda la causa petendi.
Tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con detto atto alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati ed entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente.
Da tal principio discende che la novità delle difese dell’Amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto impositivo impugnato deve essere necessariamente verificata in base, non solo (e/o non tanto) alle controdeduzioni di primo grado della stessa, ma, soprattutto, in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata con detto atto, ovverosia alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati (Cass. 27/06/2019, n. 17231).
Quello che, pertanto, l’Amministrazione finanziaria non può mutare sono i termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento ed avanzando in appello pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto (cfr. Cass. 10/05/2019, n. 12467).
Nello stesso senso si è precisato che, nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso, può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (Cass. 23/05/2018, n. 12651).
3. Il motivo è fondato.
3.1. La C.t.r. si è pronunciata esclusivamente sul diritto del contribuente a beneficiare della sospensione prevista in favore dei residenti in Comuni della Regione Sicilia colpiti dagli eventi sismici del 2002 secondo il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 1, D.M. 14 novembre 2002, all’art. 1 ord. Presidente C.d.M. n. 3442 del 10 giugno 2005 ed in ragione delle proroghe susseguitesi nel tempo.
L’Ufficio, tuttavia, aveva dedotto altro. In particolare – così sintetizzando le ragioni esposte in appello e fedelmente riprodotte in ricorso – aveva evidenziato che il contribuente aveva tenuto un comportamento errato nella compilazione della dichiarazione dei redditi del 2004, il quale aveva dato luogo all’emissione della cartella, in quanto, pur fruendo della sospensione pe il versamento dei due acconti Irpef, operando una finzione, come se questi ultimi fossero stati effettivamente versati, si era procurato un’eccedenza di credito da riportare a nuovo nel 2005 che era da ritenersi indebita.
3.2. La questione controversa, pertanto, non era la sussistenza dei presupposti per beneficiare della sospensione, bensì l’inesistenza del credito di imposta esposto in dichiarazione sul presupposto che fossero stati eseguiti versamenti in realtà mai effettuati.
Su detta questione la C.t.r. ha omesso qualsiasi pronuncia né la medesima, diversamente da quanto ritenuto dal controricorrente, può ritenersi assorbita dalla decisione sulla sussistenza dei presupposti della sospensione in quanto la risoluzione di detta ultima questione non comporta come conseguenza necessaria la reiezione del motivo di appello.
Va ribadito, sul punto, che vi è omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in caso di totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto e che è ravvisabile la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice trascuri di esaminare una domanda o un’eccezione (ex plurimis Cass. 13/06/2023, n. 16899).
4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che si pronuncerà sulla questione controversa ed anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.