Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27504 depositata il 23 ottobre 2024
l’istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione
FATTI DI CAUSA
1. L.L. ha impugnato le intimazioni di pagamento ricevute, in considerazione della omessa notificazione delle cartelle di pagamento e in considerazione della violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione e altre spese).
2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado.
3. L’appello del contribuente è stato respinto. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che: «tre notifiche per essere validamente contestate la parte avrebbe dovuto proporre la prescritta querela di falso, visto il carattere proprio di quanto attestato dai messi notificatori e postali»; in ordine alla quarta cartella, «non si capirebbe come si possa chiedere un rateizzo del debito tributario se non si fosse venuti a conoscenza della pretesa tributaria stessa»; in ordine alla motivazione delle intimazioni, «il contribuente può facilmente individuare i criteri presi a base di calcolo per la quantificazione degli interessi».
4. Avvero tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente
5. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
6. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 10 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha dedotto: 1) e 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, 3, cod.proc.civ., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 221 ss. cod.proc.civ., nonché degli art. 2700 cod.civ., attesa la mancanza di ogni motivazione circa la necessaria proposizione della querela di falso ai fini della contestazione delle notificazioni e l’erroneità di tale affermazione, non essendo le censure collegate a quanto attestato dal pubblico ufficiale, ma piuttosto alla qualifica della persona che ha ricevuto gli atti, alla mancanza della relazione di notificazione, alla mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomanda di cui all’art. 140 cod.proc.civ., alla riferibilità dell’intimazione alle cartelle in esame; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendo riconoscersi alla istanza di rateizzazione efficacia sanante della riconosciuta invalidità della notifica di una cartella di pagamento; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000, 17, comma 1, d.lgs. n. 112 del 1999, 2, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, essendo le intimazioni del tutto criptiche in ordine ai criteri di calcolo degli interessi.
2. I primi due motivi, che sono connessi, possono essere trattati congiuntamente.
La controricorrente ha eccepito la novità delle questioni sollevate rispetto a quelle denunciate nel ricorso introduttivo del giudizio.
In effetti, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente a p. 4-5 del ricorso per cassazione, nel ricorso introduttivo del giudizio si è originariamente lamentata la omessa notificazione delle cartelle presupposte e solo all’esito della costituzione del concessionario della riscossione, che ha prodotto la documentazione relativa alle avvenute notificazioni, si sono svolte ulteriori contestazioni («replicava parte privata con memoria del 27 febbraio 2015, esaminando uno per uno i procedimenti di notificazione delle cartelle, per come ricostruiti da Equitalia, sollevando numerose eccezioni relative alla corretta applicazione della normativa ed in merito alla inconferenza, ovvero incompletezza, della documentazione depositata da controparte»).
Alla luce di tale premessa, la conclusione dei giudici di merito in ordine alla necessaria proposizione della querela di falso deve essere riferita alla mera effettuazione dell’attività di notificazione e non alle ulteriori contestazioni, rispetto alle quali il ricorso difetta di autosufficienza. Difatti, non è allegata, in modo chiaro e preciso, la rituale integrazione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, dei motivi originariamente proposti e non viene trascritto né riportato, sia pure sinteticamente, il contenuto della memoria del 27 febbraio 2015. Risulta, pertanto, precluso al giudice di legittimità ogni riscontro relativamente alla formulazione rituale di ulteriori contestazioni rispetto a quella avente ad oggetto il mero espletamento dell’attività di notificazione delle cartelle.
In conclusione, i motivi in esame sono inammissibili.
3. Il terzo motivo, con cui si è contestata l’efficacia sanante dell’istanza di rateizzazione, è infondato.
Questa Corte ha già affermato che l’istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere.
Il giudice di merito ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414).
4. Neppure l’ultimo motivo, con cui si è denunciata la lacunosità della motivazione delle intimazioni di pagamento in ordine al calcolo degli interessi, merita accoglimento.
Le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281).
Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all’intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell’intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.