CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27951 depositata il 29 ottobre 2024

Tributi – Avviso di accertamento – IRPEF – IRAP – Medico odontoiatra – Prelevamenti e versamenti non giustificati – Definizione agevolata – Estinzione del processo

Rilevato che

1. A carico del contribuente Az.Di., esercente l’attività di medico odontoiatra, l’Agenzia delle Entrate di V aveva notificato, anzitutto, l’avviso di accertamento n. (…), ai fini IRPEF ed IRAP, relativo all’anno d’imposta 2007, mediante il quale aveva rettificato il reddito di lavoro autonomo dall’importo già dichiarato di Euro 111.499,00, in quello presuntivamente quantificato di Euro 407.235,00, sulla base di prelevamenti e versamenti non giustificati; irrogava, poi, le conseguenti sanzioni.

L’ufficio notificava, inoltre, l’atto di irrogazione di sanzioni n. (…), mediante il quale si irrogava ulteriore sanzione ai fini dell’imposta IVA per l’anno 2007.

2. Avverso tali atti proponeva distinti ricorsi il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Varese; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 572/03/2014, accoglieva ricorso del contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Lombardia, ma limitatamente ai versamenti (e facendo acquiescenza sui contestati prelevamenti); si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 783/13/2016, depositata in data 11 febbraio 2016, la C.t.r. adita accoglieva l’appello dell’Ufficio, rideterminando il maggior reddito imponibile in Euro 217.852,00.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre l’Agenzia delle Entrate non ha notificato né depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, degli artt. 221 cod. proc. civ. e 99 disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 5,137,163,168 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, del cod. proc. civ. o, comunque, nullità del procedimento e della sentenza in riferimento al combinato disposto dall’art. 39 del D.Lgs. 546/92 e dall’art. 221 e ss. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.” il contribuente lamenta error in iudicando e error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato di non dover sospendere il giudizio tributario, non attribuendo alcuna rilevanza alla notifica dell’atto di citazione per querela di falso effettuata dal ricorrente in data 26 gennaio 2016, e, quindi, ritenendo non ritualmente proposta la querela e il relativo giudizio di falso.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché illegittimità della sentenza impugnata per mancanza di prove certe e dirette, come pure di presunzione semplice, che abbia i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.” il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di valutare la documentazione bancaria relativa al rapporto intrattenuto od operazione effettuata, confermando l’ammontare dei versamenti qualificabili come ricavi omessi nell’attività di lavoro autonomo.

2. Va premesso che in data 23 settembre 2024, il contribuente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima presentata in data 30 maggio 2019 alla direzione provinciale di Varese.

2.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 10 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato D.L. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

3. In conclusione, il processo va dichiarato estinto, per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo ai sensi dell’art.6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018.