CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28243 depositata il 4 novembre 2024

Tributi – Estratti di ruolo – Cartelle di pagamento notificate presso indirizzi non coincidenti con residenza destinatario – Diniego a domanda di definizione agevolata – Accoglimento ricorso

Rilevato che

1. Me.An. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce avverso degli estratti di ruolo con i quali era venuto a conoscenza dell’esistenza a suo carico di un debito per l’importo pari ad € 23.076,84 derivante da tre prodromiche cartelle di pagamento a suo dire mai notificategli.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello della E.S. Spa, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava il gravame, evidenziando, per quanto ancora rileva in questo grado, che, essendo le tre cartelle di pagamento state notificate presso indirizzi non coincidenti con la residenza del destinatario risultante dal certificato storico anagrafico, le stesse non avevano mai raggiunto il loro scopo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un unico motivo.

Me.An. ha resistito con controricorso.

5. Con ordinanza depositata in data 5/11/2022 la causa è stata sospesa e rinviata a nuovo ruolo in virtù di istanza ex art. 5 della L. n. 130 del 2022.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato il diniego opposto alla domanda di definizione agevolata, motivato dalla circostanza che non si trattasse di giudizi nei quali era parte l’Agenzia delle Entrate.

Entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza di trattazione della causa, il contribuente espressamente evidenziando di aver manifestato la volontà di non impugnare il diniego.

La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 10/09/2024.

Considerato che

1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60, primo comma, D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato, travisando l’informazione probatoria, che dagli atti di causa risultava che l’Agente della Riscossione aveva depositato gli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali, inviate alla residenza del destinatario, così provandone la regolare notifica a mezzo del servizio postale.

2. Va osservato che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali e come emerge dalla sentenza d’appello, ha ad oggetto impugnativa di tre cartelle che il ricorrente assume non notificate, di cui ha avuto conoscenza a seguito dell’avvenuta acquisizione di un estratto ruolo.

Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 110 del 2024, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che “L’estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472″.

Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:

in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;

in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765, Cass. 26/06/2024, n. 17606; inoltre Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito.

Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi, individuati dal legislatore, dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il controricorrente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso originario.

3. Il sopravvenuto intervenuto del legislatore e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo del contribuente, lo dichiara inammissibile;

compensa interamente fra le parti costituite le spese processuali dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.