Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 28527 depositata il 26 novembre 2024

nullità della notifica del ricorso

Rilevato che:

1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio (hinc: CTR), con sentenza n. 1597/2020, depositata in data 10/06/2020, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (avente per oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 09730279005538891000 proposta dall’avv. R.F.M.).

2. La CTR ha ritenuto nulla la sentenza del giudice di primo grado, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato a Equitalia Servizi di riscossione p.a. – Agente per la riscossione della Provincia di Roma, in Via C.C., n. 271 00147 Roma. Dall’indice IPA risultava, tuttavia, che dal giorno 11/03/2016, Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. – e successivamente Agenzia delle entrate-Riscossione – avesse la sede legale in Via Giuseppe G., 14 00142, Roma.

3. L’avv. R.F.M. ha proposto ricorso in cassazione, con trenta motivi.

4. Le parti intimate non si sono costituite tempestivamente mediante controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha, poi, depositato un atto di costituzione, ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. Il ricorrente ha depositato memoria ex 378 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato «in rito erroneità/nullità/inefficacia della sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ex art. 360 n. 4 c.p.c. sul punto relativo alla nullità della sentenza di primo grado per mancato rilievo del difetto di notifica nei confronti della società Equitalia s.p.a.»

La parte ricorrente rileva che l’annullamento della sentenza di primo grado è scaturito dal fatto che la notifica è stata eseguita in Via C.C., n. 269 a Roma, anziché in Via G., dove nel 2017 Equitalia aveva la propria sede. Ad avviso del ricorrente tale affermazione è erronea, dal momento che nel giudizio di primo grado davanti alla CTP era stata prodotta la prova della diffida proposta con R.A.R. e ritualmente ricevuta in data 14/02/2017 e della ricevuta di ritorno A.R.R. della notifica del ricorso introduttivo, entrambe inviate in Via C.C., n. 269 a Roma ed entrambe ricevute da Equitalia, come confermato dal timbro apposto da quest’ultima. Peraltro, dal 01/07/2017 Equitalia è stata incorporata dall’Agenzia della Riscossione, con la conseguente validità della notifica eseguita in Via C.C. anteriormente a tale data.

1.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancata declaratoria di nullità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a firma dell’Avv. M..

La parte ricorrente rileva che non è stato versato agli atti il documento attestante il potere di rappresentanza dell’Ente nella persona fisica del sottoscrittore la procura speciale in favore dell’avv. M., né la procura presenta tutti i requisiti di forma al fine di ritenerla  valida  ed  efficace.  Rileva,  poi,  che  a  seguito  della trasformazione di Equitalia s.p.a. in Ente Pubblico (Agenzia Riscossione) il potere di rappresentanza dell’Ente spetta all’Avvocatura ed il conferimento di incarichi ad Avvocati esterni deve essere appositamente motivato in via del tutto eccezionale.

1.3 Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata l’invalidità della sentenza impugnata «per violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – in via preliminare si ribadisce che la intimazione/cartella di pagamento notificata via pec è nulla.»

1.4 Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata l’invalidità della sentenza impugnata «per violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – in via subordinata ma sempre in via preliminare si eccepisce la prescrizione degli importi richiesti con l’impugnato atto». La parte ha indicato le cartelle, a suo avviso, prescritte.

1.5 Con il quinto motivo di ricorso è stata contestata l’invalidità della sentenza impugnata per «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – nullità della notifica della intimazione di pagamento impugnata ed atti presupposti.»

1.6 Con il sesto motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – in via preliminare si rileva la nullità dell’intimazione di pagamento relativamente alla cartella n. 09720130290070554000 (anno 2005) per nullità dell’impugnato accertamento per difetto di competenza e difetto di previa deroga/autorizzazione in quanto emesso a seguito di una verifica generale eseguita dagli Ispettori della Guardia di Finanza di Colleferro che non aveva la competenza ad effettuare, poiché lo scrivente ricorrente avendo un volume di affari/compensi superiore ad Euro 100.000,00 l’attività ispettiva avrebbe dovuto essere preceduta da una deroga/autorizzazione del Comando Provinciale (Nucleo di Polizia Tributaria).».

1.7 Con il settimo motivo è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – nullità della intimazione di pagamento impugnata», in relazione dell’omessa indicazione negli atti notificati della commissione tributaria provinciale presso cui presentare il ricorso in opposizione e l’ufficio competente al quale notificare quest’ultimo.

1.8 Con l’ottavo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – nullità del provvedimento impugnato – nullità/illegittimità della intimazione di pagamento impugnata.», in quanto ingiustificata sotto ogni profilo formale e sostanziale e priva dell’individuazione degli elementi costitutivi della richiesta di pagamento.

1.9 Con il nono motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – in via preliminare erroneità/nullità della intimazione di pagamento per nullità della pretesa creditoria/violazione del principio del ne bis in idem.», trattandosi di pretesa già effettuata con un atto precedente.

1.10 Con il decimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – nullità/inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento impugnata.», in quanto l’atto è stato notificato direttamente da parte dell’agente della riscossione tramite persona non qualificatasi.

1.11 Con l’undicesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento.»

1.12 Con il dodicesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione  di  una  norma  di  diritto  ex  art.  360  n.  3  cpc nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento.»

1.13 Con il tredicesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione  di   una   norma   di   diritto  ex   art.   360   n.   3  cpc nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento.»

1.14 Con il quattordicesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.»

1.15 Con il quindicesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.»

1.16 Con il sedicesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – in via preliminare si rileva la nullità della intimazione di pagamento per nullità dell’impugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09720130290070554000 (anno 2005) in quanto fondato su dati bancari illegittimamente acquisiti – erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.»

1.17 Con il diciassettesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc – in via preliminare si rileva la nullità della intimazione di pagamento per nullità dell’impugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) in quanto fondato su dati bancari illegittimamente acquisiti – erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.»

1.18 Con il diciottesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – in via principale si evidenzia la nullità della intimazione di pagamento per nullità dell’impugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) per carenza di motivazione – erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.»

1.19 Con il diciannovesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – in via preliminare erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.»

1.20 Con il ventesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – nullità del provvedimento impugnato – in subordine e senza recesso alcuno dalle nullità superiormente eccepite, erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per l’illegittimità e/o l’infondatezza dell’impugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005).»

1.21 Con il ventunesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – nullità/illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità/illegittimità dell’impugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) per violazione di legge.»

1.22 Con il ventiduesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – erroneità/nullità dell’intimazione di pagamento per nullità dell’atto precedente da cui deriva la pretesa di pagamento.»

1.23 Con il ventitreesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – in via preliminare si rileva la nullità/invalidità/illegittimità della intimazione di pagamento per nullità/invalidità/illegittimità dell’atto impugnato relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) perché effettuato in via presuntiva sulla base di elementi rivelatisi falsi/inveritieri e/o erronei: mancanza di prove riguardo ed a sostegno della pretesa erariale.»

1.24 Con il ventiquattresimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – in via preliminare si rileva la nullità della intimazione di pagamento per nullità dell’impugnato accertamento relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) perché emesso a seguito di un provvedimento autorizzatorio illegittimo in quanto privo di motivazione generico e sproporzionato, oltre che privo dei presupposti previsti dal complesso normativo in vigore.»

1.25 Con il venticinquesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – in via preliminare si rileva la nullità dell’atto impugnato relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) per nullità dell’impugnato accertamento, illegittimità della intimazione di pagamento per illegittimità dell’accertamento impugnato relativamente alla cartella 09710130290070554000 (anno 2005), oltre che del tutto privo di fondamento per la mancata indicazione della natura del presunto reddito accertato, perché emesso a seguito di un provvedimento autorizzatorio illegittimo in quanto privo di motivazione.»

1.26  Con il ventiseiesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – nullità/invalidità/illegittimità della intimazione di pagamento per nullità/invalidità/illegittimità dell’accertamento impugnato relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) perché effettuato in via presuntiva sulla base di elementi rivelatisi falsi/inveritieri e/o erronei: mancanza di prove riguardo ed a sostegno della pretesa erariale.»

1.27 Con il ventisettesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – nullità/illegittimità della intimazione di pagamento per nullità/illegittimità dell’accertamento impugnato relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) per errata valutazione dei dati contenuti nel verbale del 20/09/2010 prot. 155755 del 17/09/2010 per un totale di € 58.201,00 perché effettuato sulla base di elementi inveritieri e non corrispondenti a »

1.28 Con il ventottesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – nullità/illegittimità della intimazione di pagamento per nullità/illegittimità dell’accertamento impugnato relativamente alla cartella n. 09710130290070554000 (anno 2005) per contestuale sussistenza di credito verso l’erario per responsabilità a titolo di danni.»

1.29 Con il ventinovesimo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – eccezione di avvenuta adesione all’accertamento dell’ufficio di cui al presente verbale relativo all’anno 2005; violazione di legge per errata valutazione di somme diversamente computate/accertate, nullità dell’accertamento per tentato indebito arricchimento ai danni del contribuente: quanto accertato dall’Ufficio e per cui vi è adesione rispetto a quanto accertato con l’avviso di accertamento oggetto della presente istanza, differisce di circa il 22%.». In particolare, il ricorrente rileva che nel conteggio eseguito (Euro 22.006) non si tiene conto di quanto versato a titolo di adesione all’accertamento (Euro 15.656,88) con una differenza pari a Euro 6.349,12, che ridotta di un quinto determinerebbe la sanzione di Euro 587,238, anziché quella  indicata  di  Euro  5.501,50,  con  una  grave responsabilità dell’ente esattore a fronte della diffida all’esercizio del potere di autotutela.

1.30 Con il trentesimo motivo di ricorso è contestata la «violazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. – sussistenza dei presupposti per la condanna dell’agente di riscossione per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.».

1.31 La parte ricorrente evidenzia, infine, che «riguardo l’instaurando procedimento per l’emissione ex art. 373 c.p.c. di provvedimento inibitorio/di sospensione dell’atto impugnato, esistenza dei presupposti per la sospensione dell’atto impugnato.» Rileva, in particolare, che alla luce delle motivazioni di cui al ricorso, sussisterebbero i presupposti per concedere la sospensione sotto il profilo del «fumus boni iuris» e del «prejudicium».

2. In via preliminare occorre evidenziare che il ricorrente, nella memoria ex 378 cod. proc. civ., ha prodotto una comunicazione dell’Agente della Riscossione relativa all’indicazione delle somme dovute per la cd. rottamazione ter (così denominata nella comunicazione in atti). Tale comunicazione richiama l’art. 16-bis d.l. 30/04/2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 58, dove si legge che: «Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 3 del citato decreto legge n.119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis …»

Occorre rilevare, tuttavia, che non risulta prodotta né copia della dichiarazione ex art. 3, comma 5, d.l. n. 119 del 2018, né impegnativa alla rinuncia dei giudizi in corso, ai sensi del sesto comma della norma appena richiamata. Non risulta neppure prodotta la documentazione indicata nell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, in base al quale: «L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.» In assenza di documentazione attestante i pagamenti eseguiti non è possibile, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente procedimento.

2.1. Sempre in via preliminare occorre dare atto dell’incompetenza di questa Corte a provvedere sull’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, considerato quanto previsto nell’art. 62 bis d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Dalla lettura della sentenza e dalla rappresentazione dei fatti nel ricorso risulta che il giudizio si è svolto con un vizio che ha attinto alla fase iniziale della controversia.

3.1 Nella specie la notifica non risulta essere eseguita presso la sede legale, né risulta essere stata eseguita presso la sede effettiva, da intendere come il «il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente.» (Cass., 12/03/2009, n. 6021).

In presenza di enti di rilevanti dimensioni non ogni succursale può ritenersi abilitata alla ricezione delle notificazioni: l’articolazione organizzativa e operativa del notificatario non determina, infatti, la libera scelta del notificante in ordine al luogo in cui effettuare la notificazione, tanto più a fronte di un regime pubblicitario come quello incentrato sul registro delle imprese accessibile erga omnes e tale da rendere facilmente individuabile il luogo in cui eseguire la notificazione (cui si aggiunge, nel caso di specie, la banca dati IPA – menzionata nella sentenza della CTR – dalla quale era riscontrabile la sede legale del notificatario).

Sul punto la Corte ha precisato che: « L’art. 145 cod. proc. civ. impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta.» (Cass., 05/07/2002, n. 9813; Cass., 10/04/1990, n. 2992).

Solo nell’ipotesi in cui il notificante provi che la notificazione sia stata eseguita presso una sede diversa da quella legale, ma qualificabile come luogo di effettivo svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente la notifica può, nondimeno, considerarsi valida (Cass., 12/03/2009, n. 6021; Cass., 13/04/2004, n. 7037). In tale ipotesi la divergenza del luogo in cui è eseguita la notificazione rispetto alla sede legale non preclude, ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 cod. proc. civ., il raggiungimento dello scopo, che è quello di mettere il destinatario della notificazione in condizioni di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa.

Nel caso di specie l’illustrazione del primo motivo di ricorso non contiene elementi tali da poter consentire di affermare che la succursale presso la quale è stata eseguita la notificazione fosse da considerare come sede effettiva dell’agente della riscossione. A tal fine non può infatti assumere rilievo alcuno la circostanza della ricezione di atti precedentemente trasmessi dal contribuente: nel caso di specie si tratta, infatti, di un atto processuale introduttivo del giudizio e la notificazione deve essere eseguita in luogo in cui l’ente sia posto in grado di potersi difendere. Tale luogo è presuntivamente quello indicato dallo stesso notificatario al registro delle imprese come propria sede legale, oppure altro luogo che il notificante dimostri essere sede effettiva, cioè centro di direzione e coordinamento dell’attività amministrativa dell’ente (Cass., 19/09/2017, n. 21699). Questa Corte ha, infatti, precisato che: « In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l’art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest’ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l’onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.» (Cass., 19/09/2017, n. 21699).

Il ricorso originale è stato notificato in una sede diversa, ciò che non comporta l’inesistenza ma solo la nullità della notifica. Il giudice di primo grado avrebbe, quindi, dovuto disporre la rinnovazione della notificazione, assicurando la corretta instaurazione del contraddittorio.

3.2 Il giudice d’appello, pur rilevando la necessità di rimettere gli atti al giudice di primo grado (ai sensi dell’art. 59, comma 1, b), d.lgs. n. 546 del 1992), non è stato consequenziale nel dispositivo, dal momento che non è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 354 cod. proc. civ., la rimessione davanti al giudice di prime cure. Il giudice di secondo grado si è, infatti, limitato a dichiarare la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio. Tuttavia,  la  mera  declaratoria  di  nullità  della sentenza, senza disporre la contestuale rimessione degli atti al giudice di primo grado è possibile nell’ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione (v. Cass., 28/04/2021, n. 11219: «In caso di inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d’appello deve dichiarare, anche d’ufficio, l’insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.»). Nel caso di specie è pacifico che si tratti di notificazione nulla e non inesistente (non ricorrendo un’ipotesi in cui, secondo i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’attività volta a portare l’atto a conoscenza del notificatario fosse del tutto mancante ovvero priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto come notificazione, arg. Cass., 26/05/2023, n. 14692), con la conseguenza che alla declaratoria di nullità doveva accompagnarsi la rimessione degli atti davanti al giudice di prime cure.

4. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, rimettendo gli atti alla Corte di giustizia di primo grado di Roma, che