CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30812 depositata il 2 dicembre 2024
Tributi – Avviso di accertamento – Imposta dovuta dal gruppo – Responsabilità solidale della consolidata – Perdita su crediti – Accordo transattivo – Rapporto di cointeressenza tra società creditrice e società partecipata – Rinuncia al credito – Accoglimento
Fatti di causa
1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con processo verbale di costatazione del 18.4.2008, l’Agenzia delle Entrate notificava alla G.B. Spa quale società consolidante la B. Srl l’avviso di accertamento (…), avente ad oggetto la contestazione dell’imposta teorica dovuta dal gruppo (cui avrebbe fatto seguito la concreta liquidazione) e la contestazione della responsabilità solidale della consolidata B. Srl.
L’Amministrazione finanziaria riteneva di procedere al recupero di pretesi oneri dichiarati dalla società, e contabilizzati quali “perdita su crediti”, in relazione all’anno 2005, oneri che l’Ente impositore qualificava come, invece, generati da una vera e propria rinuncia ad un ingente credito vantato nei confronti di una società infragruppo.
Ne discendeva che tali importi, nella valutazione dell’Agenzia delle Entrate, dovevano qualificarsi come un incremento del costo della partecipazione societaria della società consolidata B. Srl nella P. Srl, società interamente posseduta, risultando pertanto indeducibili, conseguendone che la società consolidata, anziché registrare rilevanti perdite, nella prospettazione dell’Ente impositore aveva ottenuto nell’anno un reddito molto rilevante da sottoporre ad imposizione.
La società replicava che la propria dichiarazione dei redditi era corretta, non avendo operato alcuna rinuncia ad un credito, perché tra le società era intercorso un accordo transattivo, frutto di complesse e reciproche concessioni, come attestato da conforme scrittura privata.
2. La società G.B. Spa proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Commissione adita riteneva, in un primo e diverso giudizio, corretta l’imputazione contabile delle somme per come operata dalla società consolidata e di conseguenza, nel secondo giudizio, annullava l’avviso di accertamento anche nei confronti della consolidante.
3. Spiegava appello avverso la decisione sfavorevole emessa dai primi giudici l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
La società G.B. Spa proponeva le sue controdeduzioni.
La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello e confermava la decisione adottata dal giudice di primo grado.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia emessa dal giudice dell’appello, l’Ente impositore, affidandosi ad un motivo di ricorso.
La G.B. Spa si è costituita depositando controricorso.
5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 18/10/2024.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 94 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.) nella quale sarebbe incorso il giudice dell’appello per aver ritenuto corretta l’imputazione contabile degli esiti del contratto stipulato tra la B. Srl (società consolidata dalla odierna controricorrente) e la P. Srl, interamente posseduta dalla prima.
Secondo l’Ufficio ricorrente l’imputazione a perdite su crediti della operazione effettuata dalla prima società nei confronti della seconda sarebbe in contrasto con l’art. 94, comma 6, t.u.i.r., disposizione che recita: “l’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci… si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria” perché quella erroneamente contabilizzata era la rinuncia a un credito.
2. Il motivo è fondato; il Collegio condivide i principi di diritto affermati da questa Corte nella sentenza Cass. 21/02/2023, n. 5422, resa a definizione del giudizio iscritto al n. 5482/2015 r.g. e svoltosi, in relazione alla medesima vicenda, tra la società B. Srl – la consolidata – e l’Agenzia delle Entrate e intende dare continuità al relativo orientamento.
2.1. Assume rilievo la circostanza, decisiva e incontroversa tra le parti, che la società consolidata dalla G.B. Spa, la B. Srl è divenuta socia unica di P. Srl prima della definizione della vicenda: ad avviso del Collegio avrebbero dovuto trovare applicazione le norme che disciplinano i rapporti di debito/credito tra socio e società, e non le disposizioni di carattere generale operanti nei confronti dei soggetti terzi.
In particolare, l’art. 94, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.) prevede che “l’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria”.
2.2. Deve, ulteriormente, ricordarsi che questa Corte ha già avuto modo di statuire che: in tema di determinazione del reddito d’impresa, secondo la disciplina dettata dall’art. 55 (oggi art. 88), comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione, vigente “ratione temporis”, come introdotta dal D.L. n. 557 del 1993, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 1994, a partire dall’esercizio 1993, la rinuncia, da parte del socio, ai crediti nei confronti della società non va considerata sopravvenienza attiva ove sia operata in conto capitale, atteso che, in tale ipotesi, esprime la volontà di patrimonializzare la società e non può, pertanto, essere equiparata alla rimessione del debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale (Cass. 24/03/2017, n. 7636).
2.3. Pertanto, in ragione dell’indiscutibile rapporto di cointeressenza intercorrente tra la società creditrice e la società partecipata, la rinuncia al credito operata dalla B. Srl, società consolidata, non doveva essere considerata, ai fini fiscali una perdita su crediti che genera una componente negativa del reddito, ma un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
3. In conclusione, in accoglimento del motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, e provvederà anche a regolare la spese processuali del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.