CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30855 depositata il 24 novembre 2025

Cartella di pagamento – Dichiarazione dei redditi – Detrazioni – Controllo formale – Obbligo di motivazione – Contraddittorio obbligatorio – Rigetto

Rilevato che

1. L’Agenzia a seguito di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, disconosceva le detrazioni operate nella dichiarazione dal contribuente con riferimento alla realizzazione di due posti auto pertinenziali per l’anno d’imposta 2013.

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento, vedendo il ricorso respinto dalla CTP, e così pure poi rigettato il relativo gravame da parte della CTR.

Egli propone allora ricorso in cassazione affidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

L’Agente della riscossione è rimasto intimato.

Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), c.p.c. in quanto “La sentenza qui impugnata è da cassare per aver negato la richiesta sospensione del processo, invero obbligatoria ex art. 295 c.p.c., considerando che la pretesa erariale, per la parte relativa alla asserita non spettanza della detrazione per spese edilizie, ha, rispetto al periodo di imposta qui interessato (il 2013), portata meramente derivata rispetto a quello anteriore (il 2012), nel corso del quale sono state sostenute tali spese.

Per tale anno (il 2012), si è instaurato specifico procedimento contenzioso oggi pendente presso la Corte di Cassazione; per tale procedimento, risultava già depositata pronuncia di primo grado in data anteriore al deposito del ricorso in primo grado riguardante il procedimento in oggetto”.

1.1. Il motivo non può essere accolto in quanto, anzitutto la richiesta di sospensione si riferi(va) ad un processo già definito in primo grado, e pertanto in base al disposto dell’art. 337 cpc, poteva semmai essere oggetto del diverso potere – rispetto a quello di sospensione necessaria di cui all’art. 295 cpc invocato – di sospensione facoltativa previsto appunto dall’art. 337 cpc medesima (Cass. n. 7952/24).

In ogni caso la controversia che si asserisce pregiudicante è stata definita con sentenza relativo al procedimento RG n. 10247/21, decisa in via definitiva da questa Corte a questa stessa camera di consiglio.

2. Col secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4), c.p.c.”

Secondo il ricorrente “La sentenza qui impugnata è da cassare per aver del tutto mal compreso la portata dell’obbligo di motivazione della cartella di pagamento, confondendo il profilo dispositivo della stessa, attinente agli aspetti liquidatori della stessa, con le ragioni in fatto e in diritto che dovrebbero sostenere la pretesa.

Finendo così per non accorgersi che la cartella risultava del tutto priva di motivazione, tanto che nessun motivo di doglianza contenuto nel ricorso introduttivo in primo grado riguardava il merito della pretesa erariale, salva integrazione a seguito dell’atto di controdeduzione dell’Ente impositore.

Tra l’altro, la sentenza esprime, sul punto, un argomento che, oltre ad essere errato in diritto, è meramente astratto e del tutto decontestualizzato rispetto sia al caso specifico sia al contenuto del motivo di appello. Un argomento, in breve, che non rappresenta una legittima motivazione.

2.1. Sul punto la CTR così motiva “In particolare preliminarmente va osservato che la cartella di pagamento è mero atto del procedimento di riscossione eseguito dal concessionario e conseguentemente la cartella deve contenere tutti gli elementi necessari idonei a consentire il controllo di legittimità della procedura di riscossione promossa.

L’obbligo motivazionale è quindi assolto ogni qualvolta la cartella contenga, come nel caso di specie, gli elementi identificativi ed essenziali del rapporto giuridico cui la stessa fa riferimento”.

La difesa dei contribuenti invece sostiene che la motivazione qui era dovuta in quanto si trattava di controllo formale ex  art. 36-ter D.P.R. n. 600/73 è dunque non di mero atto di riscossione.

Sul punto va osservato che “la cartella di pagamento che, come nel caso in esame, non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione (così, Cass., Se. Un., 14 maggio 2010, n. 1172);

tale obbligo di motivazione si atteggia diversamente a seconda del fatto che con la cartella siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, da quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare artt. 36 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria;

in quest’ultimo caso, l’atto può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (cfr. Cass., ord., 20 settembre 2017, n. 21804; Cass. 11 maggio 2017, n. 11612; Cass. 27 giugno 2016, n. 15564; Cass. 28 novembre 2014, n. 25329)” (Cass. 15117/22).

Nella specie come premesso si trattò di un controllo ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/73, con conseguente disconoscimento dei costi per la realizzazione dei due posti auto, ma l’atto non conteneva solo l’indicazione della dichiarazione dei redditi, bensì anche la data di notifica (20 ottobre 2016) della comunicazione degli esiti del controllo suddetto e il relativo numero (pag. 5 della cartella), atto quest’ultimo preposto ad informare il contribuente e rispetto al quale nulla osserva il ricorrente.

Tali elementi risultano sufficienti a porre il contribuente nelle condizioni di controllare l’operato dell’amministrazione e di risalire all’atto (appunto comunicatogli) relativo al controllo posto alla base della ripresa.

Con ciò risulta tutelato il diritto di difesa del contribuente medesimo e dunque assolto l’onere, strumentale, di motivazione della cartella anche quando la stessa, come nel caso dell’art. 36 ter D.P.R. n. 600/73, assolve al compito di atto sia riscossivo che impositivo (cd. atto impo-esattivo).

3. Col terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.”

Il ricorrente in particolare osserva che “La sentenza qui impugnata è da cassare per aver negato la sussistenza del contraddittorio obbligatorio (sulla considerazione della natura non armonizzata del tributo oggetto della pretesa erariale), omettendo di considerare che, rispetto ai procedimenti di controllo diversi dal vero e proprio “accertamento”, esiste disciplina specifica, sopra ricordata, il cui perimetro è stato già tracciato, a mo’ di diritto vivente, dal Giudice di legittimità”.

3.1. Va data continuità, in tema di controlli ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, alla giurisprudenza di questa Corte in base alla quale “In tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l’attività di controllo formale svolta ai sensi dell’art. 36-ter, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. “controllo automatizzato” in sede di liquidazione dell’imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest’ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all’Amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all’esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali; viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell’esito del controllo con conseguente potere dell’Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente” (Cass. 24813/21).

Nella specie la comunicazione dell’esito avvenne (e la notifica ha costituito l’oggetto di un accertamento in fatto della CTR), come visto a proposito del motivo che precede, e non viene contestato che ad esito della stessa la parte non produsse i documenti (ma semmai che non venne avanzata una specifica richiesta, il che non impediva, come osservato dal giudice di merito, il deposito di quanto fosse ritenuto necessario), per cui sotto il profilo denunciato, ed ai fini della regolarità formale dell’atto, lo stesso appare completo e la pronuncia sul punto non merita cassazione.

4. Col quarto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 344 ss., e ss.mm.ii., della legge n. 296/2006, con l’art. 6, comma 4, della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.” A parere del ricorrente “La sentenza qui impugnata è da cassare per errata interpretazione dell’art. 1, commi 344 ss., e ss.mm.ii., della legge n. 296/2006, laddove, secondo il Giudice veneto, tali norme vincolerebbero la spettanza della detrazione alla sussistenza di determinate condizioni, nella specie individuate in determinati supporti documentali.

Vincolo che, invece, non è previsto da alcuna disposizione di legge”.

4.1. Intanto è pacifico, dalla stessa prospettazione del ricorrente, che si trattava di intervento di riqualificazione energetica.

Per siffatti interventi, la cui detrazione è prevista dall’art. 1, comma 344 ss., L. n. 296/2006, la documentazione necessaria (pro tempore applicabile) è prevista dal decreto interministeriale attuativo del 19 febbraio 2007, ed in particolare dagli artt. 5 e 6, come modificati dall’ulteriore decreto interministeriale 6 agosto 2009 (si ricorda che gli interventi in esame vennero effettuati nel 2012).

Ebbene tali disposizioni attuative prevedono tra l’altro la necessità di produrre ai fini fiscali sia l’asseverazione di un tecnico abilitato sia l’attestato di certificazione (rectius prestazione) energetica, documenti che la CTR specificatamente accertava in fatto non essere stati prodotti.

Alla luce di ciò il fatto che non venne prodotta (anche) la prova della trasmissione della richiesta all’E., che in base a recente giurisprudenza di questa Corte effettivamente non condiziona il riconoscimento della detrazione in argomento, risulta irrilevante.

Pertanto, anche tale motivo dev’essere respinto.

5. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto con aggravio di spese a carico del ricorrente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1450,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.