CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30952 depositata il 26 novembre 2025

Agevolazione fiscale – Dichiarazioni dei redditi integrative – Credito d’imposta – Definizione agevolata – Divieto di cumulo – Sanatoria – Estinzione del giudizio

Rilevato che

1. Con la sentenza impugnata la CTR della Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso di F.G. Spa.

La società aveva acquisito nel 2011 un impianto fotovoltaico per il quale aveva chiesto l’accesso alla tariffa incentivante disciplinata dal D.M. 5 maggio 2011 (IV conto energia).

L’investimento rientrava anche nell’ambito dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6 legge n. 388 del 2000 (cd “Tremonti Ambiente”) commisurata all’acquisizione d’immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre o riparare danni all’ambiente.

In un primo tempo, la contribuente aveva ritenuto, a seguito dell’incertezza normativa, di poter cumulare la tariffa incentivante prevista dal conto energia con la detassazione ambientale.

In seguito, in data 23/12/2016, aveva ripresentato le dichiarazioni dei redditi integrative (da Unico 2012 a Unico 2016) al fine di recuperare il beneficio fiscale.

Per l’anno d’imposta 2014 l’Ufficio aveva provveduto a recuperare il credito d’imposta esposto nella dichiarazione 2015, notificando una cartella di pagamento;

2. per il giudice di secondo grado dovevano trovare i principi affermati da Cass. 30151/2019, secondo cui: “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante.

In caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest’ultima…”;

3. avverso la sentenza F.G. Spa ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate non ha depositato controricorso ma prodotto unicamente una nota di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica;

4. dopo che la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la difesa erariale ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese perché l’Agenzia delle entrate le ha comunicato informalmente la regolarità della definizione agevolata ai sensi dell’art. 36 D.L. 124 del 2019;

Considerato che

1. Nel porre fine a un quadro d’incertezze, l’art. 36 D.L. n. 124 del 2019 conv., con mod., dalla legge n. 157 del 2019 ha disposto il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui al III, IV e V Conto energia con la detassazione per investimenti ambientali prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, legge n. 388 del 2000, riconoscendo ai produttori incorsi nel divieto la facoltà di continuare a godere delle più vantaggiose tariffe incentivanti.

L’art. 36 stabilisce:

a) “Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente” (comma 2);

b) “I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate” (comma 3);

c) nella comunicazione “il contribuente indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi…

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”.

Le condizioni per l’estinzione sono costituite dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e il pagamento degli importi dovuti nel termine stabilito dalla legge;

2. non deve procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso perché con la comunicazione 9 ottobre 2025 la difesa erariale ha confermato la regolarità della definizione agevolata su cui F.G. Spa si era soffermata con il primo motivo di ricorso.

È oramai incontestato che la società avesse aderito alla sanatoria in data 30 giugno 2020, depositando la comunicazione di rinuncia ai giudizi pendenti e la documentazione sulla restituzione del beneficio derivante dall’agevolazione fiscale, con il versamento tramite modello F24, sempre il 30 giugno 2020, per consentire l’estinzione del giudizio;

3. le spese dell’intero giudizio vengono compensate.

Trova applicazione l’art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

Occorre inoltre considerare che dai documenti depositati dalla ricorrente (verbale udienza 1/2/2021) non risulta che, dopo la richiesta 19/1/2021 di definizione agevolata, il giudice di merito avesse interloquito con le parti prima di decidere la causa.

L’Agenzia delle entrate ha tenuto un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 c.p.c., dando atto con la comunicazione menzionata dell’avvenuta regolare definizione della procedura;

4. non ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 23175/2015, Cass. 10140/2020 e Cass. 1420/2022);

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

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