CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31070 depositata il 4 dicembre 2024
Tributi – Avvisi di accertamento – Esenzione IMU – Decisione Commissione europea n. 2103 del 3 marzo 2023, relativa agli aiuti di Stato ‘de minimis’ – Rinvio della causa a nuovo ruolo
Fatti di causa
1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la decisione di primo grado e, in accoglimento dell’appello della contribuente, annullato gli avvisi di accertamento impugnati, dichiarando dovuta l’esenzione IMU per gli anni di imposta 2010 e 2011;
2. ricorre in cassazione il Comune di Trieste con sette motivi di ricorso, come integrati da successiva memoria;
3. resiste con controricorso la contribuente, come integrato da successiva memoria, che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso del Comune e comunque di rigettarlo; propone poi ricorso incidentale sulla compensazione delle spese della sentenza impugnata, (violazione degli art. 24,111 costituzione, 91 e 132 cod. proc. civ. e 15 D.Lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) per difetto di motivazione;
4. Il Comune ha depositato controricorso al ricorso incidentale chiedendo di dichiararne l’inammissibilità o il rigetto.
Ragioni della decisione
1. Con le memorie la controricorrente prospetta la rilevanza della decisione della Commissione europea n. 2103 del 3 marzo 2023, relativa agli aiuti di Stato ‘de minimis’, regime asseritamente riguardante l’esenzione ICI per gli immobili non commerciali;
2. attesa la rilevanza nomofilattica della questione della relazione tra esenzione ICI in oggetto e disciplina degli aiuti di Stato U.E., così come rinvenibile dalla citata decisione della Commissione n. 2103 del 3 marzo 2023, oggetto di recepimento normativo interno da parte della legge di conversione (in fase di promulgazione) del D.L. n. 131 del 2024, si rinvia a nuovo ruolo in udienza pubblica; infatti, la controversia pone questioni in relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura generale e degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della questione interpretativa, di norme nuove e della ricaduta applicativa o su ambiti sociali ed economici.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.