CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31085 depositata il 4 dicembre 2024

Tributi – Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con riferimento a cartelle esattoriali e avviso cd. impoesattivo – Omessa notifica atti prodromici – IRAP, IRPEF e IVA – Sanzione per violazione codice della strada – Inammissibilità

Rilevato che

1. Emerge dalla sentenza in epigrafe che Be.Al. impugnava dinanzi alla CTP di Parma la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. (…) da cui era stata attinta in data 6 ottobre 2018 con riferimento a diciassette cartelle esattoriali (in realtà, dalla lettura del ricorso e del controricorso, apprendesi che la comunicazione riguardava anche un avviso cd. impoesattivo ex art. 29 D.L. n. 78 del 2010 conv. con L. n. 122 del 2010).

2. La CTP, con sentenza n. 175/3/2019, rigettava il ricorso.

3. Proponeva appello la contribuente, rigettato dalla CTR dell’Emilia-Romagna, con la sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:

La contribuente…lamentava…l’omessa notifica degli atti prodromici, ossia delle 17 cartelle esattoriali.

Tale doglianza, respinta dai Giudici di primo grado, è stata riproposta in sede di gravame….

Dall’esame degli (allegati) alle controdeduzioni depositat(e) dall’Agenzia in primo grado, è dato evincere che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate.

Rimandando all’allegato 2 si rileva che le cartelle notificate in Italia all’indirizzo di via… sono state ritirate o personalmente dalla Sig.(ra) Be.Al. (cartella n…. (…)) ovvero dalla Sig.(ra) So. qualificatasi “familiare convivente” della contribuente.

Le rimanenti cartelle risultano essere state notificate alla residenza estera della Sig.(ra) Be.Al., iscritta all’AIRE come è dato evincere dal documento allegato alla cartella n…. (…).

L’unica cartella di cui non vi è prova della notifica attiene alla cartella n…. (…).

Tuttavia, in merito a detto atto impositivo, va sottolineato che l’Agenzia delle entrate-Riscossion(e) ha prodotto alcuni tabulati… da cui è dato evincere l’intervenuto pagamento di alcune somme, a prova della conoscenza dell’atto impositivo.

Tanto premesso, rileva la Commissione che le cartelle esattoriali sono divenute definitive per omessa impugnazione nei termini di legge(,) con la conseguente infondatezza delle ulteriori doglianze circa l’intervenuta prescrizione o decadenza….Non essendo stati impugnati gli atti prodromici, regolarmente notificati, ed essendo priva di vizi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la pretesa tributaria è da ritenersi definitiva.

Quanto alla prova della notifica delle cartelle, la Commissione fa proprio l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione… secondo cui non sussiste un onere in capo all’agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa….

4. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con due motivi.

Resistevano “uno acto” l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, a ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato.

5. In data 11 febbraio 2024, il Giudice delegato dall’Ill.mo Sig. Presidente formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando quanto segue:

1. Il primo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile posto che:

a) secondo l’unanime giurisprudenza della Corte, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (v. Cass. n. 14327 del 19/06/2009; Cass. n. 11708 del 27/05/2011; Cass. n. 6395 del 19/03/2014; Cass. n. 4567 del 06/03/2015; Cass. n. 20918 del 17/10/2016; Cass. n. 12351 del 15/06/2016; Cass. n. 17248 del 13/07/2017; Cass. n. 4275 del 21/02/2018; Cass. n. 9240 del 03/04/2019), da cui l’irrilevanza della CAN e della CAD;

b) ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica, né l’originale (o la copia autentica) delle relate di notifica, essendo sufficiente la produzione di copie delle stesse, salva la possibilità per la parte, in tal caso, di effettuare esplicito, specifico e puntuale disconoscimento (nella specie, non operato né dedotto) (v. Cass. n. 33563/2018; Cass. n. 12883/2020; Cass. n. 23426/2020; Cass. n. 20769/2021; Cass. n. 34765/2023);

c) la doglianza mira a contestare l’accertamento in fatto operata dalla CTR sulla correttezza e regolarità delle notifiche ed è carente di specificità, neppure avendo riprodotto le relate contestate e asseritamente inidonee (v., tra le tante, Cass. n. 31038 del 30/11/2018);

2. il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse in relazione al rigetto del primo motivo, attesa la conseguente regolarità delle notifiche degli atti presupposti e ciò, tanto più, tenendo conto che il termine di prescrizione delle imposte richieste è decennale (v. ex multis Cass. n. 33266 del 17/12/2019; Cass. n. 32308 del 11/12/2019; Cass. n. 12740 del 26/06/2020).

6. Con atto del 25 marzo 2024 (rubricato telematicamente come memoria), il difensore della contribuente instava per la decisione, osservando:

La Sig.ra Be.Al. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. (…) notificata alla ricorrente in data 06/10/2018 da Agenzia delle Entrate Riscossione.

In particolare per due cartelle contenute nella suddetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ossia: – cartella n. (…) notificata il 28.02.2007, avente ad oggetto tributi IRAP, IRPEF, IVA relativi all’anno di imposta 2003 oltre sanzione per violazione codice della strada anno 2005 per Euro 19.486,36; – cartella n. (…) notificata il 25.06.2008, avente ad oggetto tributi IRAP, IRPEF e IVA relativi all’anno di imposta 2004 per Euro 104.652,47.

La prescrizione, a tutto voler concedere decennale, era già maturata prima della notifica della predetta comunicazione preventiva.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973; dell’art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992; dell’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. dal 137 al 151 cod. civ. (“rectius”, verisimilmente: cod. proc. civ.); violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L. n. 890 del 1982 e dell’art. 2697 cod. civ. (non è indicato il paradigma assunto come violato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.).

Si legge nel motivo che la CTR “riteneva ‘provata’ la notifica delle cartelle… basandosi esclusivamente su due elementi:

a) ristampe delle cartelle di pagamento;

b) copie di referti di notifica.

A tal proposito, però, si deve controbattere evidenziando che la giurisprudenza maggioritaria non risulta dallo stesso avviso”.

“L’erroneità della sentenza impugnata emerge ancor di più in relazione alla cartella n. (…) per la quale persino Agenzia delle entrate-Riscossione dichiarava che ‘per la seguente cartella, dato il considerevole lasso di tempo trascorso, non è possibile la produzione di documenti comprovanti la notifica (…. T)ale schema si ripete in relazione all’avviso di accertamento n. (…), pari ad Euro 7.302,63, per il quale Agenzia delle entrate-Riscossione… si limita a specificare esclusivamente che ‘la notifica risulta effettuata direttamente dall’agenzia delle entrate di Parma (l’)11/09/2012”.

“Inoltre, le condizioni di cui all’art. 26 (D.P.R. n. 602 del 1973) sarebbero tassative, con conseguenze giuridiche inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge”.

“L’inesistenza della notifica è un’eccezione formulabile in qualsiasi fase delle procedure di esecuzione”. “La notifica per posta effettuata direttamente dall’agente della riscossione, che è concessionario e non ufficiale della riscossione incaricato ex art. 26 citato della notifica della cartella, comporterebbe l’inesistenza giuridica della notifica stessa”.

“Altresì la nullità della notifica relativa ai presunti atti interruttivi nel caso di specie è da ritenersi pacifica per due ulteriori ordini di ragioni, stante il mancato invio della raccomandata informativa ossia della CAN nei confronti dell’odierna ricorrente per gli atti consegnati a mani dei familiari conviventi nonché della CAD negli altri casi, secondo quanto allegato dall’ente riscossore (n)ei precedenti gradi di giudizio”.

“Altresì le notifiche prodotte dall’ente riscossore per i presunti atti prodromici devono ritenersi nulle…”.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 cod. civ.

Si legge nel motivo che erroneamente la CTR ha “ritenuto infondata l’eccezione di intervenuta prescrizione e decadenza del credito formulata dall’odierna ricorrente.

Tale secondo motivo di impugnazione è strettamente connesso al primo…. Non solo (…. I)n ogni caso… l’agente riscossore non ha provato in primo grado né in appello la regolare notifica delle cartelle presumibilmente notificate dal 2007 al 2017 per tributi attinenti agli anni dal 2003 al 2015, atti idonei ad interrompere la prescrizione.

Preme osservare che la notifica delle cartelle esattoriali pur se avvenuta comunque sarebbe intercorsa successivamente ai cinque anni di prescrizione…”.

“La pretesa creditoria attiene a presunti omessi versamenti di natura fiscale…, a diritti annuali camerali, canone Rai, tassa automobilistica ecc. attinenti ad annualità fiscali risalenti a ben oltre un quinquennio, decorrente dal loro asserito insorgere”.

“Non vi può esser dubbio alcuno circa l’applicabilità al caso in oggetto del termine di prescrizione quinquennale”.

3. A fronte di quanto innanzi, v’è da rilevare che, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., “entro quaranta giorni dalla comunicazione (della proposta di definizione anticipata del giudizio,) la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione”.

L’istanza di trattazione del ricorso deve dunque essere corredata di una “nuova procura speciale”, ancorché emessa in favore del medesimo difensore che già sia stato costituito patrono ai fini della proposizione del ricorso.

3.1. Nel caso di specie, all’istanza di cui si tratta è allegata, con “file” separato (“Be.Al. Procura speciale.pdf”), una procura, priva di data, in tutto e per tutto identica, com’è possibile constatare attraverso un mero riscontro visivo, cui il Collegio ha direttamente proceduto trattandosi di verifica finalizzata a verificare la regolarità dell’istanza, a quella allegata al ricorso per cassazione.

3.2. Pertanto, difetta il requisito legale di una “procura speciale” viepiù “nuova”, ossia di una procura esplicitamente volta a conferire al patrono mandato di insistere comunque nel ricorso, nonostante la proposta di definizione anticipata, comportante (in un’evidente ottica deflattiva) i benefici di cui la medesima dà atto.

4. Soccorrono a questo punto gli insegnamenti di Sez. 3, n. 31839 del 14/09/2023, la quale, in un caso analogo a quello per cui si procede, enunciato il principio per cui, “quando l’istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa con piena applicazione del terzo comma dell’articolo 380-bis c.p.c.” (par. 4, p. 9), osserva che il difetto di una “nuova procura speciale” “comporta, assorbito ogni altro profilo, l’inammissibilità del…ricorso, rientrando ‘sine dubio’ nel paradigma dell’articolo 365 (cod. proc civ.) in ordine alla necessità per il ricorso per cassazione di conferire procura speciale all’avvocato cassazionista, poiché la fattispecie in esame a sua volta genera impulso per la prosecuzione di un ricorso che altrimenti sarebbe già definito“.

4.1. In altre parole, enunciandosi così specifico principio di diritto sul punto, in caso di istanza di trattazione cui sia allegata la medesima procura speciale già allegata al ricorso per cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di procura, in quanto il difetto del requisito della “nuova procura speciale” con riferimento all’istanza di trattazione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., essendo l’istanza una conferma necessaria dell’interesse attuale alla decisione del ricorso, in funzione dell’impulso per la sua trattazione in una fase in cui esso sarebbe altrimenti già definito a termini di proposta, riverbera i propri effetti sull’ormai non più sufficiente procura iniziale, togliendole vigore ora per allora.

All’inammissibilità del ricorso conseguono – come precisato dalla suddetta Sez. 3, n. 31839 del 2023 – le statuizioni di legge.

P.Q.M.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate ed all’Agenzia delle entrate-Riscossione le spese di lite, liquidate cumulativamente per entrambe in Euro 5.800,00, oltre Euro 3.000,00 ex art. 96, comma 3, cod. proc., per un totale di Euro 8.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa per le ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.