CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31103 depositata il 4 dicembre 2024
Cartella di pagamento – Sanzioni e interessi – Rateizzazione dell’importo – Deposito dell’atto di appello presso la CTP
Fatti di causa
1. L’Avv. Bi.Ro. impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la cartella di pagamento n. (…) di E.G. Spa notificata il 24/03/2011 per una somma complessiva di Euro 7.994,00 comprensive di sanzioni e interessi.
A fondamento dell’impugnazione il contribuente poneva la richiesta, e concessa, rateizzazione dell’importo di cui all’avviso bonario precedente la cartella.
L’Agenzia delle Entrate e E.G. Spa, evocate in giudizio, si costituivano chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Commissione adita, con la sentenza 2855/06/14 del 18/02/2014, accoglieva il ricorso e compensava le spese.
2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza chiedendo il pagamento dell’importo dovuto, detratte le rate versate ma pretendendo le sanzioni e tanto per la dedotta decadenza dal pagamento rateale.
Il contribuente si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello e nel merito chiedendone il rigetto in ragione del già intervenuto pagamento di tutte e venti le rate.
Le parti discutevano dell’intervenuto deposito nei termini presso la CTR, della tempestività della prova in tal senso offerta dall’appellante e, altresì, della sottoscrizione dell’atto di accertamento.
Con la sentenza 5692/14/15 del 29.10.2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, ritenuta l’ammissibilità dell’appello, accoglieva il gravame dell’Agenzia delle Entrate e riformava la sentenza di primo grado dichiarando dovute le sanzioni e gli interessi, detratte le rate perché già versate in conto capitale.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’Avv. Bi.Ro. in proprio, spiegando cinque motivi.
4. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso ma ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
5. Fissata la pubblica udienza il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo accogliersi il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi.
6. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17/10/2024.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “nullità della sentenza impugnata e del procedimento per mancato deposito dell’atto di appello presso la CTP ex art. 53, comma 2, e 22, comma 1, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 nonché per la produzione documentale effettuata direttamente all’udienza senza il rispetto dei termini processuali e così in violazione degli artt. 32, comma 1, e 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992”.
Il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza per non avere rilevato l’inammissibilità del gravame conseguente al mancato deposito dell’appello presso la CTP nel termine assegnato dalla legge, con conseguente nullità del giudizio susseguente.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 36 D.Lgs. 175/2014 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ..
Si lamenta l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui avrebbe ritenuto non applicabile l’obbligo di deposito dell’appello presso la CTP perché abrogato da una disposizione intervenuta quando il procedimento era già in corso e il termine per l’adempimento dell’appellante, secondo la disciplina previgente, era già scaduto invano.
3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa produzione della delega processuale dal direttore provinciale al funzionario che aveva sottoscritto l’appello della Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 75,77 e ss cod. proc. civ. per incapacità processuale e difetto di rappresentanza dell’appellante ex art. 11 D.Lgs. 546/1992.
4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce omesso esame circa l’inammissibilità dell’appello per la produzione di domande ed eccezioni nuove da parte dell’appellante in violazione dell’art. 57 D.Lgs. 546/1992 e art. 345 cod. proc. civ..
La sentenza non avrebbe pronunciato circa l’eccezione di novità della questione relativa al fatto che con la cartella l’Ufficio chiedeva capitale, interessi e sanzioni e di seguito nell’atto di appello chiedeva solo interessi e sanzioni.
5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo costituito dal pagamento integrale delle venti rate previste dal piano nonché della sussistenza e validità di tale pagamento dilazionato comprendente sia sanzioni che interessi ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere riesaminato la domanda rispetto a quella originaria dell’appellante e per la genericità della decisione in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 D.Lgs. 546/1992.
6. Con il primo motivo di ricorso, come rilevato, si critica la sentenza impugnata per avere dichiarato ammissibile l’appello dell’Amministrazione finanziaria, previo rigetto di specifica eccezione sollevata dal contribuente, affermando che al procedimento in questione e alla condotta processuale dell’Agenzia ricorrente in secondo grado, non poteva applicarsi l’art. 53, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui imponeva il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, a pena di inammissibilità del gravame, di copia dell’atto di appello.
La decisione affermava che la disposizione in questione era stata abrogata dall’art. 36 D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, sopravvenuto nelle more del giudizio di appello e applicabile anche ai giudizi in corso trattandosi di disposizione di carattere processuale.
6.1. Appare preliminare l’esame del primo motivo di ricorso per cassazione, atteso che dall’eventuale accoglimento di esso discenderebbe la declaratoria di inammissibilità dell’appello, l’improseguibilità del giudizio celebratosi innanzi alla Commissione tributaria regionale e la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata. Orbene, per esaminare compiutamente il motivo di ricorso occorre acquisire i fascicoli di primo e di secondo grado, dei giudizi innanzi alla CTP di Roma e alla CTR del Lazio, poiché occorre verificare se l’Amministrazione finanziaria avesse prodotto o meno in atti la prova del deposito dell’appello presso la cancelleria della Commissione tributaria e, in caso positivo, in quale data si fosse compiuto l’adempimento.
6.2. Per questa ragione occorre disporsi l’adempimento descritto e il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli di merito relativamente al giudizio di appello n. r.g. 5387/14 celebrato innanzi alla CTR del Lazio e il fascicolo di merito relativo al giudizio di primo grado n. 12999/11 celebrato innanzi alla CTP di Roma.