CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31284 depositata il 6 dicembre 2024
Tributi – Avviso di accertamento per omesso versamento ICI – Avviso di accertamento per rettifica catastale con attribuzione di rendita – Rinvio della causa a nuovo ruolo
Rilevato che
1. Il Comune di Chivasso (TO) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 20 novembre 2018, n. 1804/03/2018, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. (…) per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2010, nonché di avviso di accertamento per rettifica catastale con attribuzione di rendita, in relazione ad un fabbricato ubicato nel medesimo Comune e censito in catasto con le particelle (…) sub. (…) – (…) sub. (…) (graffate) del folio (…), del quale l'”Asilo Infantile Scuola Materna ” B.A.C. “” aveva concesso in locazione per la durata di 75 anni ad un canone di Euro 6,50 per anno (salvo l’ulteriore accollo delle spese di ristrutturazione del sottotetto) – con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Fo.Al. da S (TO) il 17 dicembre 2003, rep. n. 28636, e registrata a Torino il 19 dicembre 2003 al n. (…) – una porzione (costituita dal piano primo e dal piano secondo) alla Curia Generalizia dell'”Istituto delle Figlie di Santa Maria di Leuca ” per lo svolgimento di attività didattica (asilo-nido) e per residenza delle suore addette all’attività didattica, conservando la residua porzione (piano terreno e piano seminterrato) per lo svolgimento delle attività istituzionali (scuola materna), dopo il diniego dell’annullamento in autotutela (con provvedimento adottato il 2 marzo 2016, prot. n. 8064), ha accolto l’appello proposto dall'”Asilo Infantile Scuola Materna ” B.A.C. “” nei confronti del Comune di Chivasso (TO) e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino il 22 giugno 2017, n. 840/06/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario – sul rilievo che i presupposti per il riconoscimento alla contribuente dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sussistessero in relazione all’anno di riferimento, nonostante l’utilizzazione indiretta (mediante concessione in locazione) di una porzione dell’immobile da parte dell’ente proprietario.
3. L'”Asilo Infantile Scuola Materna “B.A.C. “” e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso. L'”Asilo Infantile Scuola Materna ” B.A.C. “” ha, altresì, proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, nonché ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi, avverso la medesima sentenza. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con ulteriore controricorso al ricorso incidentale.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il ricorso originario, nonostante il dichiarato petitum di “annullare e/o dichiarare nullo l’atto di attribuzione delle nuove rendite catastali agli immobili di proprietà della ricorrente, nonché ogni atto presupposto e/o conseguente perché illegittimo per tutti i motivi indicati in… ricorso”, a ben vedere, non ha censurato in alcun modo tale atto, anche in considerazione della circostanza che, sin dall’impianto meccanografico del 30 giugno 1987, l’unica variazione dei dati catastali del predetto immobile era derivata da una dichiarazione “DOCFA” del 4 ottobre 1999 (n. L08705.1/1999) “per ampliamento, creazione di porzioni su unica unità”, per la quale l’amministrazione finanziaria non aveva disposto alcuna rettifica, confermando la rendita proposta dal contribuente (per Euro 9.604,79). A suo dire, quindi, “tutti i motivi di ricorso prospettati dal Comune di Chivasso sono inerenti alla gestione dell’imposta ICI… e non riguardano in alcun modo la materia catastale”, conseguendone “l’assoluta carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate nella controversia in oggetto”.
4. L'”Asilo Infantile Scuola Materna ” B.A.C. “” ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., invocando l’applicabilità a suo favore della decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, con riguardo alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento n. 1998/2006/CE della Commissione del 15 dicembre 2006, sulla base dell’art. 2 del regolamento n. 994/98/CE del Consiglio del 7 maggio 1998, al fine di escludere ratione temporis l’esenzione beneficiata dall’ambito degli aiuti di Stato.
Considerato che
1. Preliminarmente, anche alla luce della deduzione fattane dal controricorrente in memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., si valuta la rilevanza nomofilattica della questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”.
2. Pertanto, stante l’incidenza decisoria della predetta questione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.