CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31951 depositata l’ 8 dicembre 2025
Avviso di accertamento – Indagini bancarie – Presunzione di imponibilità – Onere della prova – Riscossione frazionata – Definizione agevolata – Estinzione del giudizio
Fatti di causa
1. La Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. Salerno, con la sentenza n. 7520/2018 depositata in data 05/09/2018, ha rigettato l’appello proposto da Pe.Fr. (hinc: il contribuente) contro la sentenza n 5594/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, con il quale – in esito al PVC della Guardia di Finanza di Cava de’ Tirreni del giorno 08/08/2014 e di riscontri effettuati in sede di indagini bancarie – era stata accertata l’esistenza di ricavi non dichiarati.
2. La CTR – rilevato che i motivi generici di impugnazione (che riproducevano le censure svolte davanti al giudice di prime cure) non introducevano alcuna valida censura contro la sentenza impugnata – ha ritenuto che:
– la presunzione di imponibilità delle operazioni ex art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2) D.P.R. n. 633 del 1973, risultanti dai conti integra una presunzione legale relativa, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
L’amministrazione finanziaria non è, quindi, onerata dalla dimostrazione dell’inerenza della movimentazione bancaria al presupposto impositivo, essendo sufficiente che provi di non aver ricevuto dal contribuente chiarimenti esaurienti.
Nella specie il contribuente non ha fornito prove documentali idonee a giustificare le somme riprese a tassazione dell’Ufficio per movimenti finanziari, con la conseguente legittimità delle riprese a tassazione ad opera dell’amministrazione finanziaria;
– non sussiste il difetto di motivazione, non essendo rilevante che l’avviso di accertamento recepisca per relationem il processo verbale della Guardia di Finanza, se assolve al suo scopo, che è quello di rendere esplicito l’iter logico-giuridico e contabile seguito nella formazione dell’atto, nonché quello di consentire al destinatario la conoscenza dell’an e del quantum della pretesa, in modo da poter contestare gli errori di fatto e di diritto.
2.1. La CTR ha, poi, richiamato la disciplina sull’avviso di accertamento cd. impoesattivo di cui all’art. 29 d.l. n. 78 del 2010, evidenziando che, ai fini della procedura di riscossione contemplata dalle nuove disposizioni, i riferimenti contenuti nelle norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati all’avviso di accertamento e all’intimazione ad adempiere, mentre i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione, decorsi trenta giorni dal termine per il pagamento.
Con riferimento alla riscossione frazionata i rapporti tra l’art. 15 D.P.R. n. 602 del 1973 e l’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 devono essere ricostruiti nel senso che la prima disposizione riguarda la riscossione del tributo nella fase amministrativa, mentre la seconda norma regola la riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo tributario.
2.2. Infine, la CTR – tenuto conto di quanto precisato da Cass., n. 22810 del 2015 – ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso con il quale veniva contestata la validità dell’atto impugnato, poiché sottoscritto da incaricato di funzioni dirigenziali in assenza di concorsa per effetto di C. cost. n. 37 del 2015.
3. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
4. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso, limitandosi a depositare una memoria in relazione all’eventuale partecipazione all’udienza.
5. In data 11/09/2025 il contribuente ha depositato:
1) domanda presentata il 31.5.2019 di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 D.L. 23.10.2018 n. 119 convertito in legge 17.12.2018 n. 136, relativamente all’avviso di accertamento N. (…) oggetto del presente giudizio,
2) Attestazione di ricezione dell’Agenzia delle Entrate, chiedendo che: “che l’Agenzia delle Entrate dia atto dell’avvenuto integrale pagamento e, in mancanza, termine per depositare le quietanze di pagamento”.
Ragioni della decisione
1. In via preliminare occorre dare atto della sussistenza dei requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio: la parte ricorrente ha depositato, infatti, istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 con riferimento all’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio.
Tale istanza è stata ricevuta dall’amministrazione finanziaria come da ricevuta allegata agli atti.
A seguito di tale deposito l’amministrazione finanziaria (costituita all’interno del presente giudizio non ha dato alcun riscontro).
1.2. Deve, quindi, richiamarsi quanto precisato, anche recentemente da questa Corte, secondo la quale, in tema di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, l’omessa notifica del provvedimento di diniego entro il termine, di natura perentoria, di cui al comma 12, comporta l’implicito accoglimento dell’istanza del contribuente e l’estinzione del processo (Cass., 09/01/2024, n. 766).
1.3. Peraltro, non risulta neppure depositata, entro il 31/12/2020, l’istanza di trattazione menzionata nel comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 199 del 2018 (ndr comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018) cit., emergendo, anche sotto tale profilo una causa di estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dalla norma appena richiamata.
2. In conclusione, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, le cui spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;
dispone che le spese dell’intero giudizio restino a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.