CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32091 depositata il 10 dicembre 2025

Cartella esattoriale – Imposta di registro – Principio del contraddittorio – Deposito telematico – Prove documentali – Disparità di trattamento – Rigetto

Fatti di causa

Gi.Bi. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 1434/2020, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso cartella esattoriale per omesso pagamento di imposta di registro.

Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.

La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.

Ragioni della decisione

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 331 c.p.c. e lamenta che la sentenza impugnata sia stata emessa violando il principio del contraddittorio, non essendo state citate tutte le parti del giudizio di primo grado (Agenzia delle entrate riscossione).

1.2. La censura va disattesa in quanto l’inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto/resistente costituisce eccezione de iure tertii, che non può essere sollevata da altro convenuto/resistente, in quanto deducibile soltanto dalla parte direttamente interessata (cfr. Cass. nn. 27607/2019; 28464/2013); nessun interesse specifico è stato qui in tal senso dedotto.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, 39, comma 1, e 54, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, nonché dell’art. 112 c.p.c., avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato la mancata costituzione dell’appellata ed omesso di esaminare le eccezioni sollevate da quest’ultima, violando il diritto di difesa e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2.2. La doglianza va disattesa.

2.3. Come risulta dall’estratto dal Registro Generale della Commissione tributaria regionale allegato e dalla copia degli atti difensivi prodotti da parte ricorrente, l’appellata si è costituita in data 29.10.2020 nel procedimento iscritto al n. R.G. 4127/2020, radicato dall’Erario, mediante deposito cartaceo delle “controdeduzioni” all’appello avversario.

2.4. Occorre dunque evidenziare che con il D.L. n. 119/2018 il legislatore ha introdotto l’obbligatorietà d’utilizzo del Processo Tributario telematico per i giudizi di primo e di secondo grado, instaurati con ricorsi/appelli notificati dal 1 luglio 2019.

2.5. L’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/92, introdotto con l’art. 16 del D.L. n. 119/2018 (convertito nella L. n. 136/2018) ha dunque previsto, al comma 3, l’obbligatorietà delle notifiche e dei depositi degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali esclusivamente in modalità telematiche per “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’art. 7 comma 2…”, mentre è consentita la notificazione cartacea per quei soli atti in relazione ai quali è consentito al contribuente di difendersi personalmente, perché relativi a controversie aventi valore fino a Euro tremila (comma 3 bis).

2.6. Non è inoltre applicabile, nel caso in esame, la norma di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 119 del 2018, secondo cui “l’articolo 16- bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”.

2.7. La norma da ultimo riportata prevede invero espressamente la possibilità della notificazione sia cartacea sia telematica, ma solo nel caso in cui l’articolo 16 bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trovi applicazione nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto n. 119 del 2018.

2.8. Essendo stato notificato, l’appello in oggetto, nell’anno 2020, quando il D.L. n. 119 del 2018 era già entrato in vigore (24.10.2018), alla costituzione ed al deposito dei relativi atti difensivi poteva dunque provvedersi esclusivamente in forma telematica in base ad espressa previsione legislativa.

2.9. Parimenti non è applicabile la norma di cui all’art. 4-bis dell’art. 16 del D.L. n. 119 del 2018, come modificato dal D.L. n. 200/2023 conv., secondo cui “la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”, in quanto applicabile unicamente ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024.

3. Il rigetto della censura in oggetto determina dunque l’assorbimento del quarto e del quinto motivo con cui si lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia accolto l’appello sulla scorta di documentazione oggetto di disconoscimento e di querela di falso da parte dell’appellata.

4.1. Da ultimo va respinto anche il terzo motivo con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 58, D.Lgs. n. 546/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ammesso nuovi documenti prodotti in appello, in contrasto con il divieto di nuove prove salvo cause non imputabili alla parte.

4.2. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace, ed anche se trattasi dell’originale dell’atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica) (cfr. Cass. n. 17921 e 14567 del 2021)

4.3. Questa Corte non ignora una risalente pronuncia secondo cui questa produzione nuova potrebbe avvenire solo senza l’effetto di allargare l’oggetto del contendere rispetto a quello di primo grado, in quanto la produzione non potrebbe essere esercitata in contrasto con l’art.57 D.Lgs. n. 546/1992 il quale, escludendo l’introduzione di eccezioni e tematiche nuove, non consente l’ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di nuovi documenti (Cass. n. 1464/2009).

4.4. Occorre tuttavia tenere conto anche della sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’art.58 comma 2 D.Lgs. n.546/1992, laddove la Consulta ha ritenuto nel merito non fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, non solo in quanto tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, ma anche in quanto non sussiste alcuna violazione dell’art. 24 Cost. per la dedotta perdita di un grado di giudizio, in quanto è giurisprudenza pacifica della Corte Costituzionale che la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 243 del 2014).

4.5. Né, ha ribadito la Consulta, esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 e n. 329 del 2000, n. 8 del 1999).

4.6. Tali argomentazioni ben si attagliano, dunque, al caso di specie, in cui i nuovi documenti prodotti in appello dall’Agenzia (la notifica dell’atto impositivo, prodromico alla cartella impugnata), sono a supporto di pretese e considerazioni già svolte, e non a caso in primo grado la contribuente si era doluta della mancata conoscenza dei documenti posti alla base della cartella esattoriale.

5. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.

6. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, liquidandole in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

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